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Ricorso presentato il 18 settembre 2006 - Neoperl Servisys/UAMI

(Causa T -256/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Neoperl Servisys AG (Reinach, Svizzera) (Rappresentante: H. Börjes-Pestalozza, Rechtsanwalt)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione impugnata R1388/2005-4 e imporre all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno di pubblicare la domanda di marchio comunitario n. 2906139 ai fini della sua registrazione.

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo "HONEYCOMB" per prodotti della classe 11 - Domanda n. 2 906 139.

Decisione dell'esaminatore: Diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) del regolamento (CE) n. 40/94 1, perché il segno oggetto della domanda è stato erroneamente valutato tanto nel suo complesso quanto nelle sue singole componenti e per la valutazione del pubblico di riferimento è stata utilizzata una definizione palesemente troppo ampia.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).