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Ricorso presentato il 12 settembre 2006 - Germania / Commissione

(Causa T-258/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (Rappresentanti: avv.ti M. Lumma e C. Schulze-Bahr)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la comunicazione interpretativa della Commissione 23 giugno 2006, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici";

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", pubblicata nel sito Internet della Commissione il 24 luglio 2006 e nella Gazzetta Ufficiale il 1° agosto 2006 (GU C 179, pag. 2).

A sostegno del proprio ricorso essa sostiene che la Commissione non era competente per emanare la comunicazione impugnata. Essa afferma in proposito che tale comunicazione contiene nuove regole in materia di appalti pubblici, che vanno al di là degli obblighi previsti dal vigente diritto comunitario. Tali elementi comporterebbero effetti giuridici vincolanti per gli Stati membri. Nel diritto comunitario non esisterebbe però alcuna previsione che autorizzi la convenuta ad emanare tali norme. Si tratta pertanto essenzialmente, a giudizio della ricorrente, di un caso di legislazione di fatto.

La ricorrente lamenta inoltre che la convenuta, adottando norme vincolanti, avrebbe violato l'equilibrio istituzionale tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione.

La ricorrente sostiene infine che, anche qualora la Commissione fosse competente per l'adozione della comunicazione impugnata, questa dovrebbe essere comunque annullata a causa della violazione del principio fondamentale della certezza del diritto. La convenuta avrebbe dovuto richiamarsi al fondamento normativo rilevante, facendolo valere esplicitamente nell'atto impugnato. La Commissione avrebbe in tal modo violato anche l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

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