Language of document : ECLI:EU:T:2008:475





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 5 novembre 2008 – Neoperl Servisys / UAMI (HONEYCOMB)

(causa T‑256/06)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo HONEYCOMB – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 29‑33, 39)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 17 luglio 2006 (procedimento R 1388/2005‑4), concernente la domanda di registrazione del segno denominativo HONEYCOMB come marchio comunitario.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Neoperl Servisys AG

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo HONEYCOMB per prodotti della classe 11 – Domanda n. 2906139

Decisione dell’esaminatore:

Diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Neoperl Servisys AG è condannata alle spese.