Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 5 novembre 2008 – Neoperl Servisys / UAMI (HONEYCOMB)
(causa T‑256/06)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo HONEYCOMB – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 29‑33, 39)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 17 luglio 2006 (procedimento R 1388/2005‑4), concernente la domanda di registrazione del segno denominativo HONEYCOMB come marchio comunitario. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Neoperl Servisys AG |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo HONEYCOMB per prodotti della classe 11 – Domanda n. 2906139 |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego della registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Neoperl Servisys AG è condannata alle spese. |