Language of document : ECLI:EU:T:2015:364





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 4 giugno 2015 –
Deluxe Laboratories / UAMI (deluxe)

(causa T‑222/14)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo deluxe – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 – Assenza di carattere distintivo acquisito con l’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE (Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1ª frase) (v. punto 13)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Esame separato degli impedimenti per ognuno dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione – Obbligo di motivazione del diniego di registrazione – Portata (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 7, § 1, e 75) (v. punti 16, 17)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punto 18)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 22 gennaio 2014 (procedimento R 1250/2013-2), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo deluxe come marchio comunitario.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 22 gennaio 2014 (procedimento R 1250/2013-2) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.