Language of document : ECLI:EU:T:2016:375





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 giugno 2016 –
CW / Consiglio

(causa T‑224/14)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali – Proroga – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Errore di fatto – Sviamento di potere – Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Decisione concernente l’adozione di misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Articolo 29 TUE – Ammissibilità (Artt. 21 TUE, 23 TUE, 24, § 1, TUE, 25 TUE, 28 TUE e 29 TUE; art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2011/72/PESC, art. 1, § 1) (v. punti 64, 66, 67, 76)

2.                     Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Regolamento concernente l’applicazione di misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Articolo 215, paragrafo 2, TFUE – Ammissibilità (Artt. 215, § 2, TFUE e 288 TFUE; regolamento del Consiglio n. 101/2011) (v. punti 68, 77)

3.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Distrazione di fondi pubblici – Nozione – Interpretazione autonoma e uniforme – Interpretazione ampia (Decisione del Consiglio 2011/72/PESC, art. 1, § 1) (v. punti 84, 89‑92, 96)

4.                     Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica – Effet utile (Decisione del Consiglio 2011/72/PESC, art. 1, § 1) (v. punti 86‑88, 100, 118, 120, 127, 129, 132, 133)

5.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Portata del sindacato giurisdizionale – Prova della fondatezza della misura – Obbligo, per il Consiglio, di verificare sistematicamente gli elementi di prova forniti dalle autorità di un paese terzo – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2011/72/PESC e 2014/49/PESC) (v. punti 137‑139, 149‑151, 156‑158)

6.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia – Congelamento dei capitali delle persone coinvolte nella distrazione di fondi pubblici e delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 21, § 2, b) e d), TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17, § 1, e 52, § 1; decisioni del Consiglio 2011/72/PESC e 2014/49/PESC] (v. punti 167‑173, 178, 179, 188, 189, 192, 193)

7.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione (v. punto 198)

8.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegalità – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punto 211)

9.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Incompetenza manifesta (Art. 263 TFUE) (v. punto 219)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione 2014/49/PESC del Consiglio, del 30 gennaio 2014, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2014, L 28, pag. 38), nella parte in cui riguarda il ricorrente e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta al risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

CW sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.