Sentenza del Tribunale del 4 luglio 2018 – Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe)
(Causa T-222/14 RENV)1
[«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo deluxe - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Obbligo di motivazione - Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94 del regolamento 2017/1001)»]
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Deluxe Entertainment Services Group Inc. (Burbank, California, Stati Uniti) (rappresentanti: L. Gellman, solicitor, e M. Esteve Sanz, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 gennaio 2014 (procedimento R 1250/2013-2), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo deluxe come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Deluxe Entertainment Services Group Inc. è condannata alle spese.
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1 GU C 175 del 10.6.2014.