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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen - Belgio) – Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW / Susan Romy Jozef Kuijpers

(Causa C-147/16)1

[Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti conclusi tra un professionista e un consumatore – Verifica d’ufficio da parte del giudice nazionale diretta a stabilire se un contratto rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “professionista” – Istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento è garantito principalmente da fondi pubblici – Contratto relativo a un piano di rimborso a rate esente da interessi delle tasse di iscrizione e della partecipazione alle spese per un viaggio di studio]

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Vredegerecht te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Karel de Grote – Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW

Convenuta: Susan Romy Jozef Kuijpers

Dispositivo

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che un giudice nazionale che si pronuncia in contumacia ed è competente, secondo le norme di procedura nazionali, ad esaminare d’ufficio se la clausola su cui si basa la domanda sia contraria alle norme nazionali di ordine pubblico è tenuto ad esaminare d’ufficio se il contratto contenente tale clausola rientri nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva e, se del caso, la natura eventualmente abusiva di detta clausola.

Fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, l’articolo 2, lettera c), della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che un istituto di libero insegnamento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che, per contratto, abbia concordato con una delle sue studentesse agevolazioni di pagamento di importi dovuti da quest’ultima a titolo di tasse di iscrizione e di spese relative a un viaggio di studio, dev’essere considerato, nell’ambito di tale contratto, un «professionista» ai sensi di tale disposizione, cosicché detto contratto rientra nell’ambito di applicazione della direttiva medesima.

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1 GU C 211 del 13.6.2016.