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Ordinanza del Tribunale 14 febbraio 2012 - Ligny Pesca di Guaiana Francesco e a. / Commissione

(Causa T-330/08) 

["Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 530/2008 - Ricostituzione degli stock di tonno rosso - Fissazione dei TAC per il 2008 - Atto di portata generale - Difetto di incidenza individuale - Irricevibilità]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Ligny Pesca di Guaiana Francesco e C. Snc (Trapani, Italia) e gli altri sei ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all'ordinanza (rappresentanti: A. Clarizia, P. Ziotti, P. De Luca, A. Amatucci e R. Malinconico, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Banks e D. Nardi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'articolo 1 e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La Ligny Pesca di Guaiana Francesco e C. Snc e gli altri sei ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 - GU C 272 del 25.10.2008.