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Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2013 – Commissione / Moschonaki

(Causa T-476/11 P) 1

(«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Avviso di posto vacante – Rigetto della candidatura – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo – Articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Altra parte nel procedimento: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Interveniente a sostegno della ricorrente : Corte dei conti dell’Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy e I. Ní Riagáin Düro, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta a ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, AS/Commissione, F-55/10 (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 giugno 2011, AS/Commissione (F-55/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata nella parte in cui è dichiarato ricevibile il motivo basato sulla violazione dell’articolo 7 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, è annullata la decisione del 30 settembre 2009 con cui la Commissione europea ha respinto la candidatura della sig,ra Chrysanthe Moschonaki in base a tale motivo, e la Commissione è condannata a versare alla sig.ra Moschonaki la somma di EUR 3 000.

L’impugnazione è respinta per il resto.

La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Le spese sono riservate.

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1 GU C 319 del 29.10.2011.