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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif - Lussemburgo) – Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin / État du Grand-duché de Luxembourg

(Causa C-20/12) 1

(Libera circolazione delle persone – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Regolamento (CEE) n. 1612/68 – Articolo 7, paragrafo 2 – Sussidio economico per studi superiori – Requisito della residenza nello Stato membro di concessione del sussidio – Diniego di concessione del sussidio a studenti, cittadini dell’Unione non residenti nello Stato membro interessato, di cui uno dei genitori, lavoratore frontaliero, svolga attività lavorativa nello Stato membro medesimo – Discriminazione indiretta – Giustificazione – Obiettivo dell’aumento della percentuale di persone residenti titolari di un diploma di istruzione superiore – Congruità – Proporzionalità)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif

Parti

Ricorrenti: Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin

Convenuto: État du Grand-duché de Luxembourg

Con l’intervento di: Didier Taminiaux

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunal administratif (Lussemburgo) – Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) – Ammissibilità di una normativa nazionale che subordina la concessione di un sussidio per studi superiori a una condizione di residenza applicabile tanto agli studenti nazionali quanto agli studenti cittadini di un altro Stato membro – Vantaggio sociale ai sensi del citato regolamento – Differenza di trattamento tra i figli dei lavoratori nazionali e i figli dei lavoratori migranti – Giustificazioni

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, come modificato dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, dev’essere interpretato nel senso che osta, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che subordini la concessione di un sussidio economico per il compimento di studi superiori a un requisito di residenza dello studente nello Stato membro medesimo ed operi una disparità di trattamento, costitutiva di una discriminazione indiretta, tra le persone residenti nello Stato membro di cui trattasi e quelle che, senza risiedere in detto Stato membro, siano figli di lavoratori frontalieri svolgenti un’attività nello Stato membro stesso.

Se è pur vero che l’obiettivo volto ad incrementare la percentuale dei residenti titolari di un diploma di istruzione superiore al fine di promuovere lo sviluppo dell’economia del medesimo Stato membro costituisce un legittimo obiettivo idoneo a giustificare tale disparità di trattamento e che un requisito di residenza, quale quello previsto dalla normativa nazionale oggetto del procedimento principale, è idoneo a garantire la realizzazione di tale obiettivo, un siffatto requisito eccede, tuttavia, quanto necessario ai fini del raggiungimento dell’obiettivo perseguito, considerato che impedisce di tener conto di altri elementi potenzialmente rappresentativi del reale grado di collegamento del richiedente il sussidio economico con la società o con il mercato del lavoro dello Stato membro interessato, quali il fatto che uno dei genitori, che continui a provvedere al mantenimento dello studente, sia un lavoratore frontaliero, sia stabilmente occupato in tale Stato membro ed abbia ivi già lavorato per un significativo periodo di tempo.

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1     GU C 98 del 31.3.2012.