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Ricorso proposto il 12 aprile 2022 – BPCE e a. / BCE

(Causa T-187/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: BPCE (Parigi, Francia) e altre 51 ricorrenti (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la sezione 1.3 e le sezioni da 3.3.1 a 3.3.8 della decisione della BCE n. ECB-SSM-2022-FRBPC-10 (congiuntamente ai suoi allegati), del 2 febbraio 2022, in quanto impongono l’adozione di misure relativamente agli impegni di pagamento irrevocabili riguardanti i sistemi di garanzia dei depositi o i fondi di risoluzione;

condannare la convenuta all’integralità delle spese;

adottare, ai sensi degli articoli 88 e 89 del regolamento di procedura, una misura di organizzazione del procedimento diretta a che la BCE comunichi le decisioni riguardanti gli impegni di pagamento irrevocabili adottate rispetto ad altri istituti bancari nel 2021, e in particolare quelle relative agli altri istituti bancari francesi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi che sono identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-186/22, BNP Paribas/BCE.

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