Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 1° marzo 2007 - FMC Chemical e altri / EFSA
(Cause T-311/06 RI, T-311/06 RII, T-312/06 R e T-313/06 R)
(Procedimento sommario - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Direttiva 91/414/CEE -Autorità europea per la sicurezza alimentare - Irricevibilità)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: FMC Chemical (Bruxelles, Belgio); Arysta Lifesciences SAS (Noguères, Francia); e Otsuka Chemical Co. Ltd (Osaka, Giappone) (Rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)
Convenuta: EFSA (Rappresentanti: A. Cuvillier e D. Detken, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: B. Doherty, agente)
Oggetto
Domande di sospensione dell'esecuzione degli atti dell'EFSA 28 giugno e 28 agosto 2006 nella parte in cui riguarda la valutazione delle sostanze attive carbifyrab, carbosulfan e benfuracarbe, ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), nonché di pronuncia di altri provvedimenti provvisori
Dispositivo
Le cause T-311/06 RI, T-311/06 RII, T-312/06 R e T-313/06 R sono riunite ai fini della presente ordinanza.
Le domande di provvedimenti urgenti sono respinte.
Le spese sono riservate.
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