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Ricorso presentato il 7 novembre 2006 - FMC Chemical and Arysta Lifesciences / EFSA

(Causa T-311/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FMC Chemical and Arysta Lifesciences (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Conclusioni della ricorrente

dichiarare il presente ricorso ammissibile e accoglierlo.

annullare il Rapporto conclusivo dell'EFSA, intitolato " Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Carbofuran" - "Conclusioni relative alla revisione paritaria della valutazione del rischio di pesticidi della sostanza attiva Carbofuran".

ordinare all'EFSA e/o alla Commissione delle Comunità europee mediante richiesta incidentale ai sensi degli artt. 63 e 64 del regolamento di procedura del Tribunale di produrre la proposta relativa alla (non) inclusione del Carbofuran nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, che intende presentare al voto del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali nella riunione del 22/24 novembre 2006, o in altra riunione.

dichiarare l'illegittimità e l'inapplicabilità nei confronti delle ricorrenti e la revisione dei suoi fascicoli sul Carbofuran ex art. 20 del regolamento (CE) della Commissione n. 1490/2002

condannare il convenuto a risarcire le ricorrenti dei danni subiti in conseguenza dell'impugnato provvedimento e di pronunciare in tale fase sentenza interlocutoria di condanna della convenuta a risarcire alle ricorrenti i danni subiti riservandone la fissazione dell'importo o a un accordo tra le parti, o, in mancanza, rimettendolo alla valutazione del Tribunale

condannare le convenute alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è stato presentato ai sensi dell'art. 230 CE per sentir annullare la decisione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) 28 luglio 2006, che decideva per la valutazione della sostanza attiva Carbofuran ai sensi della direttiva 91/414/CEE 1 ("la direttiva sui prodotti Fitosanitari o "DFP"") in quanto non ha incluso o non ha considerato nuovi elementi critici sul Carbofuran presentati dalle ricorrenti allo Stato membro designato come relatore, cioè il Belgio, nella misura di quanto necessario in relazione ai nuovi dati introdotti, basati sull'applicazione retroattiva dei nuovi documenti di orientamento decisionale, di cui le ricorrenti non hanno potuto prendere visione, e per i quali non era scientificamente possibile condurre e presentare tempestivamente nuovi studi.

Specificamente le ricorrenti deducono che il controverso provvedimento costituisce l'ultima fase del procedimento nella valutazione amministrativa della sostanza ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 28 febbraio 2000, n. 451, che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della DPF nella versione modificata con regolamento 1490/2002 2 per la quale le ricorrenti affermano essere le sole a comunicare e presentare dati.

Le ricorrenti deducono altresì difetto di legge nei riguardi dell'art. 20 del regolamento CE n. 1490/2002, che dispone un coinvolgimento a titolo di mandatario dell'EFSA nella revisione delle sostanze attive considerate nella seconda fase di revisione e nel prescrivere che l'EFSA valuti se la sostanza di cui trattasi possa soddisfare i requisiti sanitari del DPF ed essere inclusa nell'allegato I di questo.

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1 - GU 1991, L 230, pag. 1.

2 - GU 2002, L 224, pag. 23.