Ordinanza del presidente del Tribunale 1° marzo 2007 – FMC Chemical e altri / EFSA
(cause riunite T‑311/06 R I, T‑311/06 R II, T‑312/06 R e T‑313/06 R)
«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Direttiva 91/414/CEE – Autorità europea per la sicurezza alimentare – Irricevibilità»
Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Ricevibilità del ricorso principale – Irrilevanza – Limiti (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1) (v. punti 50, 71)
Oggetto
| Domande dirette alla sospensione dell’esecuzione degli atti dell’EFSA 28 luglio e 28 agosto 2006 nella parte in cui riguardano la valutazione delle sostanze attive carbofuran, carbosulfan e benfuracarb, ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), nonché alla pronuncia di altri provvedimenti provvisori |
Dispositivo
1) | | Le cause T‑311/06 R I, T‑311/06 R II, T‑312/06 R e T‑313/06 R sono riunite ai fini della presente ordinanza. |
2) | | Le domande di provvedimenti provvisori sono respinte. |
3) | | Le spese sono riservate. |