Language of document : ECLI:EU:T:2011:166

Causa T‑576/08

Repubblica federale di Germania

contro

Commissione europea

«Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Esecuzione di forniture di derrate alimentari provenienti da scorte di intervento a favore degli indigenti — Regolamento (CE) n. 983/2008 — Piano d’attribuzione agli Stati membri di risorse da imputarsi all’esercizio 2009 per il programma di fornitura — Mobilizzazioni sul mercato — Ricorso di annullamento»

Massime della sentenza

1.      Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Meccanismi comuni a varie organizzazioni comuni — Distribuzione di derrate alimentari agli indigenti della Comunità — Acquisto di prodotti sul mercato ai fini di tale distribuzione

(Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 27; regolamento della Commissione n. 983/2008)

2.      Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Limitazione da parte della Corte

(Regolamento della Commissione n. 983/2008)

1.      Dall’art. 27, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, risulta che, nel contesto della distribuzione di derrate alimentari agli indigenti della Comunità, è soltanto nel caso in cui l’indisponibilità temporanea di un prodotto nelle scorte di intervento si verifichi durante l’attuazione del piano annuale che tale prodotto può essere acquistato sul mercato.

In proposito, se è proprio al momento dell’adozione del piano che incombe alla Commissione la responsabilità di adattare il volume del medesimo ai volumi delle scorte di intervento, e se, in tal contesto, essa dispone, certo, di un margine di manovra, concessole da detta disposizione, ciò non deve tuttavia condurre a trascurare l’eccezionalità di quest’ultima. Infatti, poiché le scorte di intervento devono essere considerate nel senso che costituiscono un istituto permanente, del quale cambia soltanto il volume secondo le fluttuazioni del mercato e gli interventi pubblici, l’espressione «temporaneamente indisponibile» che figura nella predetta disposizione non può essere interpretata nel senso che fa riferimento ad un numero di mesi o di anni, ma nel senso che designa un’eccezione alla regola della distribuzione dei prodotti delle scorte di intervento, prevista dall’art. 27, n. 1, del regolamento n. 1234/2007. Le proporzioni del volume degli acquisti supplementari devono quindi riflettere l’eccezionalità di tale misura rispetto ai volumi totali del piano annuale, dove quest’ultima avrebbe per obiettivo soltanto quello di supplire alle insufficienze che, secondo lo stato delle scorte, dovessero presentarsi durante l’esecuzione del piano. In caso contrario, ne deriverebbe un’inversione tra la regola e l’eccezione.

Dato che l’obiettivo principale del piano annuale contemplato non consiste nello smercio delle scorte di intervento, bensì nella copertura del fabbisogno dichiarato dagli Stati membri partecipanti al piano, il regolamento n. 983/2008, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2009 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità, è stato adottato in violazione dell’art. 27 del regolamento n. 1234/2007.

(v. punti 119, 121, 125, 128, 137)

2.      Per evitare che l’effetto retroattivo del parziale annullamento del regolamento n. 983/2008, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2009 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità, annullamento che riguarda soltanto l’art. 2, e l’allegato II di detto regolamento, uniche disposizioni che prevedono il pagamento di stanziamenti agli Stati membri per l’acquisto di prodotti sul mercato, determini un obbligo di rimborso per gli Stati membri che abbiano beneficiato di detti stanziamenti, occorre decidere che detto annullamento parziale non pregiudica la validità degli stanziamenti già effettuati.

(v. punti 141-143)