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Ricorso proposto il 23 dicembre 2008 - Germania / Commissione

(Causa T-576/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

-    Annullare il regolamento (CE) della Commissione 3 ottobre 2008, n. 983, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2009 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità;

-    mantenere gli effetti del regolamento annullato;

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 3 ottobre 2008, n. 9831, contenente il piano annuale per il 2009 del programma di ripartizione di derrate alimentari in favore di persone che versano in stato di grave indigenza all'interno della Comunità.

Ad avviso della ricorrente, il regolamento è privo di fondamento giuridico nel diritto comunitario. Invero, esso sarebbe stato emanato in base al regolamento (CE) n. 1234/20072, che a sua volta trova il proprio fondamento giuridico nella politica agricola comune della Comunità (artt. 36 CE e 37 CE in combinato disposto con l'art. 33 CE), tuttavia non soddisferebbe i requisiti ivi stabiliti.

Originariamente il piano sarebbe stato configurato come competenza accessoria alla politica agricola comune, dato che sarebbero state principalmente destinate a fini sociali scorte di intervento giacenti. Viceversa, da vari anni il piano opererebbe esclusivamente mediante l'acquisto sul mercato di derrate alimentari, atteso che, a seguito delle riforme della politica esterna comune, le scorte di intervento si sono pressoché esaurite. La ricorrente ritiene che attualmente il piano sia un mero strumento di politica sociale della Comunità, per il quale difetterebbe qualsiasi fondamento giuridico (principio di attribuzione delle competenze).

Pertanto, il regolamento impugnato non sarebbe compatibile con le prescrizioni di cui all'art. 27, n. 2, del regolamento n. 1234/2007, che consentirebbe l'acquisto di derrate alimentari finalizzate al piano solo quando le scorte di intervento sono temporaneamente insufficienti. Invece, il fatto di ricorrere prevalentemente all'acquisto delle derrate avrebbe frattanto assunto caratteri di stabilità.

Inoltre, il regolamento impugnato non perseguirebbe nessuno degli obiettivi della politica agricola comune fissati dall'art. 33, n. 1, CE.

Onde evitare difficoltà nell'esecuzione del piano annuale, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia limitare gli effetti dell'annullamento alla disposizione sugli acquisti di cui all'art. 2 in combinato disposto con l'allegato 2 del regolamento n. 983/2008.

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1 - Regolamento della Commissione 3 ottobre 2008, n. 983, che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2009 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità (GU 2008, L 268, pag. 3).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1).