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Ricorso proposto il 13 dicembre 2010 - Bimbo / UAMI - Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)

(Causa T-569/10)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Panrico, SL (Barcellona, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 ottobre 2010, procedimento R 838/2009-4, e ammettere la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 5096847;

in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 ottobre 2010, procedimento R 838/2009-4; e

ordinare al convenuto e alla controparte di sopportare le spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "BIMBO DOUGHNUTS" per prodotti della classe 30 - domanda di marchio comunitario n. 5096847

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo spagnolo "DONUT", registrato con il n. 399563 per prodotti della classe 30; marchio figurativo spagnolo "donuts", registrato con il n. 643273 per prodotti della classe 30; marchio denominativo spagnolo "DOGHNUTS", registrato con il n. 2518530 per prodotti della classe 30; marchio figurativo spagnolo "donuts", registrato con il n. 2518530 per prodotti della classe 30; marchio denominativo portoghese "DONUTS", registrato con il n. 316988 per prodotti della classe 30; marchio denominativo internazionale "DONUT", registrato con il n. 355753 per prodotti della classe 30; marchio figurativo internazionale "donuts", registrato con il n. 814272 per prodotti della classe 30.

Decisione della divisione di opposizione: accogliere l'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: respingere l'appello

Motivi dedotti: La ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi gli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha ignorato fatti e prove presentati tempestivamente dalle parti, e che la decisione impugnata violi l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha commesso un errore nella sua valutazione del rischio di confusione.

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