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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 10 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgorszcy - Polonia) – Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company / Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

(Causa C-190/12) 1

(Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Articoli 63 TFUE e 65 TFUE – Imposta sui redditi delle persone giuridiche – Disparità di trattamento tra i dividendi versati a fondi di investimento residenti e non residenti – Esclusione dell’esenzione fiscale – Restrizione non giustificata)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgorszcy

Parti

Ricorrente: Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company

Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (Polonia) – Interpretazione degli articoli 63 e 65 TFUE – Libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali – Legislazione fiscale che esonera dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche i dividendi versati ai fondi di investimento stabiliti sul territorio degli Stati membri, ma che esclude dal beneficio di tale esenzione i fondi di investimento stabiliti negli Stati terzi

Dispositivo

L’articolo 63 TFUE, relativo alla libera circolazione dei capitali, si applica in una fattispecie, come quella oggetto della causa principale, in cui, per effetto della normativa tributaria nazionale, i dividendi versati da società stabilite in uno Stato membro a favore di un fondo di investimento stabilito in uno Stato terzo non costituiscono oggetto di esenzione fiscale, mentre i fondi di investimento stabiliti nello Stato membro stesso beneficiano dell’esenzione.

Gli articoli 63 TFUE e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa tributaria di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, in virtù della quale non possono beneficiare di esenzione fiscale i dividendi versati da società stabilite nello Stato membro medesimo a favore di un fondo di investimento situato in uno Stato terzo, sempreché tra detto Stato membro e lo Stato terzo interessato sussista un obbligo convenzionale di mutua assistenza amministrativa che consenta alle amministrazioni finanziarie nazionali di verificare le informazioni eventualmente trasmesse dal fondo di investimento. Spetta al giudice del rinvio, nell’ambito del procedimento principale, esaminare se il meccanismo di scambio di informazioni previsto da tale sistema di cooperazione sia effettivamente idoneo a consentire all’amministrazione finanziaria polacca di verificare, all’occorrenza, le informazioni fornite dai fondi di investimento stabiliti sul territorio degli Stati Uniti d’America relative ai requisiti di istituzione e di esercizio delle loro attività, al fine di accertare che tali fondi operino nell’ambito di un contesto normativo equivalente a quello dell’Unione.

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1     GU C 209 del 14.7.2012.