Language of document : ECLI:EU:C:2015:575

Causa C‑81/14

Nannoka Vulcanus Industries BV

contro

College van gedeputeerde staten van Gelderland

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 1999/13/CE – Allegato II B – Inquinamento atmosferico – Composti organici volatili – Limitazione delle emissioni – Uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti – Obblighi a carico degli impianti esistenti – Periodo di proroga»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 settembre 2015

1.        Ambiente – Inquinamento atmosferico – Limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici – Direttiva 1999/13 – Requisiti applicabili agli impianti esistenti – Attuazione di un piano di riduzione – Possibilità di disporre di un periodo di proroga per lo sviluppo di prodotti di sostituzione – Portata

[Direttiva del Consiglio 1999/13, allegato II B, punto 2, comma 1, i)]

2.        Ambiente – Inquinamento atmosferico – Limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici – Direttiva 1999/13 – Requisiti applicabili agli impianti esistenti – Attuazione di un piano di riduzione – Possibilità di disporre di un periodo di proroga per lo sviluppo di prodotti di sostituzione – Necessità di una richiesta del gestore e di un’autorizzazione delle autorità competenti – Potere discrezionale delle autorità competenti – Elementi da prendere in considerazione

[Direttiva del Consiglio 1999/13, allegato II B, punto 2, comma 1, i)]

1.        L’allegato II B della direttiva 1999/13, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, dev’essere interpretato nel senso che il gestore di un «impianto», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, di tale direttiva, può disporre del periodo di proroga di cui al punto 2, primo comma, lettera i), di tale allegato, per l’attuazione del suo piano di riduzione di emissione di composti organici volatili, se i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo, anche se per tale impianto un tenore costante in materia solida del prodotto può essere ipotizzato e utilizzato per definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione.

Infatti, la possibilità che il gestore disponga di un periodo di proroga comporta necessariamente che tutti i termini di cui a tale direttiva, segnatamente quello che scadeva il 31 ottobre 2007 con riferimento agli impianti esistenti, possano essere prorogati. Un’interpretazione diversa equivarrebbe a privare del suo carattere normativo l’allegato II B, punto 2, primo comma, lettera i), di detta direttiva e a ridurre tale disposizione a una mera spiegazione del calcolo del termine di cui trattasi.

Peraltro, se è vero che, ai sensi dell’allegato II B, punto 2, secondo comma, della direttiva 1999/13, il piano standard è applicabile agli impianti per i quali un tenore costante in materia solida del prodotto può essere ipotizzato e utilizzato per definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione, tale piano non costituisce, però, una regola speciale che esclude che i gestori di siffatti impianti dispongano di un periodo di proroga. La possibilità di disporre un periodo di proroga con riferimento a qualsiasi tipo di impianto, indipendentemente dal piano di riduzione adottato, è peraltro confermata dalla ratio legis sottesa alle disposizioni della direttiva 1999/13 relative al periodo di proroga e agli impianti che hanno un tenore costante in materia solida del prodotto. Infatti, da un lato, tale periodo di proroga costituisce un’espressione del principio di proporzionalità. Dall’altro, come risulta dal considerando 8 della direttiva 1999/13, essa si basa sulla considerazione secondo cui le emissioni di composti organici possono essere evitate o ridotte da prodotti di sostituzione meno nocivi esistenti o che saranno disponibili nei prossimi anni. A tal riguardo, l’obiettivo perseguito dall’introduzione del criterio relativo alla presenza di un tenore costante in materia solida è privo di qualsiasi nesso con la ratio legis sottesa alle disposizioni della direttiva 1999/13 relative alla possibilità di disporre un periodo di proroga se i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo.

Infine, posto che un’interpretazione diversa dell’allegato II B della direttiva 1999/13 non può essere chiaramente dedotta dal tenore letterale di tale allegato, una siffatta interpretazione contrasterebbe con il principio della certezza del diritto, che esige che la normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i propri obblighi e regolarsi di conseguenza.

(v. punti 50, 53, 55‑58, 61, 62, 64, dispositivo 1)

2.        L’allegato II B, punto 2, primo comma, lettera i), della direttiva 1999/13, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, dev’essere interpretato nel senso che per un periodo di proroga per l’attuazione di un piano di riduzione di emissione di composti organici volatili è necessaria l’autorizzazione delle autorità competenti, la quale presuppone una richiesta preliminare del gestore interessato.

A tal riguardo, dal momento che costituisce una deroga alle disposizioni generali della direttiva 1999/13, il periodo di proroga di cui all’allegato II B, punto 2, primo comma, di tale direttiva deve essere interpretato restrittivamente, tenendo conto al contempo degli obiettivi perseguiti da tale allegato, vale a dire, da un lato, promuovere lo sviluppo di prodotti di sostituzione e, dall’altro, tener conto del principio di proporzionalità. Inoltre, risulta dagli stessi termini del predetto allegato, il quale contempla solo un periodo di «proroga», che l’applicazione di un piano di riduzione basato su tale allegato dev’essere limitata nel tempo.

Pertanto, al fine di determinare se il gestore deve disporre di un periodo di proroga per attuare un piano di riduzione delle emissioni di composti organici volatili e di fissare la durata del periodo di proroga eventualmente disposto, spetta a dette autorità competenti, nell’ambito del potere discrezionale di cui dispongono, verificare segnatamente che i prodotti di sostituzione adatti ad essere utilizzati negli impianti interessati e a ridurre le emissioni di composti organici volatili siano effettivamente in fase di sviluppo, che i lavori in corso, alla luce degli elementi forniti, siano in grado di portare alla realizzazione di siffatti prodotti, che non sussistano misure alternative idonee a determinare, a costi inferiori, riduzioni di emissioni analoghe, se non addirittura più consistenti, e segnatamente che altri prodotti di sostituzione non siano già disponibili. Occorre, inoltre, tener conto del rapporto tra, da un lato, le riduzioni di emissione che i prodotti di sostituzione in fase di sviluppo consentiranno nonché il costo di tali prodotti e, dall’altro, le emissioni aggiuntive dovute al periodo di proroga nonché i costi di eventuali misure alternative. La durata del periodo di proroga non deve superare quanto necessario allo sviluppo dei prodotti di sostituzione. Ciò va valutato alla luce di tutti gli elementi rilevanti, e segnatamente dell’entità delle emissioni aggiuntive dovute al periodo di proroga e del costo di eventuali misure alternative rispetto all’entità delle riduzioni di emissione che i prodotti di sostituzione in fase di sviluppo consentiranno e al costo di tali prodotti.

(v. punti 73‑77, 83, dispositivo 2)