Language of document : ECLI:EU:T:2012:661

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

11 dicembre 2012 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑15/11,

Sina Bank, con sede in Teheran (Iran), rappresentata dagli avv.ti B. Mettetal e C. Wucher‑North,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bishop e G. Marhic, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da F. Erlbacher e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto, da un lato, l’annullamento, in primo luogo, dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente, e, in secondo luogo, della lettera del 28 ottobre 2010 «recante decisione» del Consiglio nei confronti della ricorrente, nonché, dall’altro, la dichiarazione di inapplicabilità nei confronti della ricorrente, in primo luogo, dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come risultante dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente, in secondo luogo, dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 e, in terzo luogo, dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová (relatore), presidente, K. Jürimäe e dal sig. M. van der Woude, giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 giugno 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

 Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran

1        La presente causa rientra nell’ambito delle misure restrittive adottate per esercitare pressione sulla Repubblica islamica dell’Iran affinché quest’ultima ponga fine alle attività nucleari che presentano un rischio di proliferazione e allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari (in prosieguo: la «proliferazione nucleare»).

 Misure restrittive riguardanti la ricorrente

2        La ricorrente, Sina Bank, è una banca iraniana, registrata come società per azioni di diritto pubblico.

3        Il 26 luglio 2010, la ricorrente è stata inserita nell’elenco delle entità che concorrono alla proliferazione nucleare di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), elenco contenuto nell’allegato II della stessa decisione.

4        Di conseguenza, la ricorrente è stata parimenti inserita nell’elenco delle persone giuridiche, entità e organismi che concorrono alla proliferazione nucleare di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1), elenco contenuto nell’allegato V del medesimo regolamento. Tale ultimo inserimento ha avuto effetto dalla data di pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento n. 423/2007 (GU L 195, pag. 25), nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, cioè il 27 luglio 2010. Ciò ha avuto come conseguenza il congelamento dei fondi e delle risorse economiche della ricorrente, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 423/2007.

5        L’inserimento della ricorrente negli elenchi contenuti nell’allegato II della decisione 2010/413 e nell’allegato V del regolamento n. 423/2007 era fondato sui seguenti motivi:

«Banca legata da vicino agli interessi del “Daftar” (ufficio della [g]uida [della rivoluzione islamica], ossia un’amministrazione che conta circa 500 collaboratori), la quale contribuisce [così] al finanziamento degli interessi strategici del regime».

6        Con lettera del 29 luglio 2010, il Consiglio dell’Unione europea informava la ricorrente, da un lato, di averla inserita negli elenchi contenuti nell’allegato II della decisione 2010/413 e nell’allegato V del regolamento n. 423/2007, e, dall’altro, che i motivi di tale inserimento erano indicati nelle parti rilevanti di tali allegati, una copia dei quali era allegata alla sua lettera. La lettera del 29 luglio 2010 segnalava inoltre la facoltà per la ricorrente di sottoporre al Consiglio, entro il 15 settembre 2010, una richiesta, corredata dai necessari documenti giustificativi, diretta ad ottenere, da parte di quest’ultimo, il riesame del suo inserimento negli elenchi citati.

7        Con lettera dell’8 settembre 2010, la ricorrente comunicava al Consiglio che le informazioni sulle quali quest’ultimo aveva basato il suo inserimento negli elenchi erano o incomplete o superate. Essa invitava infine il Consiglio, sulla base delle informazioni aggiornate relative alle proprie modalità di funzionamento contenute nella sua lettera, nonché dei documenti prodotti a sostegno di tali informazioni, a sottoporre a riesame tale inserimento.

8        Dopo aver sottoposto a riesame la situazione della ricorrente, il Consiglio manteneva, per gli stessi motivi già indicati supra, al punto 5, l’inserimento della ricorrente nell’elenco delle entità che concorrono alla proliferazione nucleare di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413 (GU L 281, pag. 81). Tale ultimo inserimento prendeva effetto dal 25 ottobre 2010, data di adozione della decisione 2010/644.

9        Il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), manteneva parimenti, per gli stessi motivi già indicati supra, al punto 5, l’inserimento della ricorrente nell’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, contenuto nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010. Tale inserimento prendeva effetto dal 27 ottobre 2010, data di pubblicazione del regolamento n. 961/2010 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per effetto di tale regolamento, i fondi e le risorse economiche della ricorrente sono rimasti congelati.

10      Con lettera del 28 ottobre 2010, ricevuta dalla ricorrente il 5 dicembre 2010, il Consiglio comunicava a quest’ultima che, a seguito di riesame del suo inserimento negli elenchi contenuti nell’allegato II della decisione 2010/413 e nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, alla luce delle osservazioni contenute nella lettera dell’8 settembre 2010, essa doveva restare soggetta alle misure restrittive previste dalla decisione 2010/413 e dal regolamento n. 961/2010 e che, pertanto, il suo inserimento negli elenchi contenuti nell’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644, e nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 (in prosieguo: gli «elenchi controversi») doveva essere mantenuto. In allegato alla sua lettera, il Consiglio trasmetteva alla ricorrente copia degli atti in questione.

11      Nella lettera del 28 ottobre 2010, il Consiglio comunicava alla ricorrente che il mantenimento del suo inserimento negli elenchi controversi si fondava sui seguenti motivi:

«Il Consiglio ritiene che non sussistano agli atti elementi nuovi che giustifichino un mutamento della propria posizione. Di conseguenza, il Consiglio ritiene che le ragioni indicate nella decisione (…) 2010/413(…) siano tuttora valide».

12      Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 6 dicembre 2010, la ricorrente comunicava al Consiglio di non aver ricevuto alcuna risposta alla lettera dell’8 settembre 2010. Inoltre, essa gli faceva richiesta, in via di urgenza, di poter accedere al proprio fascicolo e di ricevere i documenti posti a fondamento del suo inserimento, o del mantenimento del suo inserimento, negli elenchi controversi. Essa ribadiva tale comunicazione e tale richiesta con raccomandata con ricevuta di ritorno del 20 dicembre 2010.

13      Con lettera del 22 dicembre 2010, il Consiglio forniva alla ricorrente, in risposta alle sue lettere del 6 e del 20 dicembre 2010, copia della sua lettera del 28 ottobre 2010, di risposta alla lettera della ricorrente dell’8 settembre 2010.

14      Con raccomandata con ricevuta di ritorno del 28 dicembre 2010, la ricorrente comunicava al Consiglio, in primo luogo, che l’assenza di chiarezza della sua lettera del 22 dicembre 2010 non le permetteva di conoscere le censure formulate nei suoi confronti, in secondo luogo, che essa contestava formalmente qualsiasi partecipazione alla proliferazione nucleare o qualsiasi finanziamento della stessa e, in terzo luogo, che esso non aveva ancora motivato il suo inserimento o il mantenimento del suo inserimento negli elenchi controversi, precisando le censure rivolte nei suoi confronti. Peraltro, la ricorrente proponeva di organizzare un incontro a Bruxelles (Belgio) con il titolare del fascicolo che la riguardava, affinché essa potesse avere accesso allo stesso.

15      A seguito di riesame della situazione della ricorrente, il Consiglio manteneva il suo inserimento negli elenchi controversi, con effetto dal 1° dicembre 2011, data di adozione della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71) o dal 2 dicembre 2011, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11).

16      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 2012, la ricorrente proponeva un ricorso diretto in particolare, in sostanza, ad annullare il mantenimento del suo inserimento negli elenchi controversi, a seguito di riesame della sua situazione in occasione dell’adozione della decisione 2011/783 e del regolamento di esecuzione n. 1245/2011. Tale ricorso è stato registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero di ruolo T‑67/12.

 Procedimento e conclusioni delle parti

17      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 gennaio 2011, la ricorrente proponeva il presente ricorso.

18      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 aprile 2011, la Commissione europea chiedeva di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza del 9 giugno 2011, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ammetteva tale intervento.

19      L’11 aprile 2011, il Consiglio depositava un controricorso.

20      L’8 giugno 2011, la ricorrente depositava una replica.

21      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2011, la Commissione comunicava di essere d’accordo con il controricorso del Consiglio, di sostenerlo pienamente e, in un’ottica di economia processuale, di rinunciare a depositare una memoria di intervento.

22      Il 29 luglio 2011, il Consiglio depositava una controreplica.

23      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale decideva di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del proprio regolamento di procedura, invitava le parti a rispondere a taluni quesiti. La ricorrente e il Consiglio ottemperavano a tale richiesta entro il termine assegnato. La Commissione si limitava a comunicare che non avrebbe assistito all’udienza.

24      La ricorrente e il Consiglio svolgevano le proprie difese orali e rispondevano ai quesiti posti oralmente dal Tribunale all’udienza del 26 giugno 2012.

25      La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare l’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, nella parte in cui esso la riguarda, nonché la lettera del 28 ottobre 2010 «recante decisione» del Consiglio nei suoi confronti;

–        dichiarare inapplicabile nei suoi confronti l’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644, nella parte in cui esso la riguarda, nonché l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, e l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413;

–        condannare il Consiglio alle spese.

26      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere, in quanto irricevibili, le conclusioni dirette all’annullamento della lettera del 28 ottobre 2010 «recante decisione» del Consiglio nei suoi confronti e le conclusioni dirette a dichiarare inapplicabili alla ricorrente l’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644, nella parte in cui esso la riguarda, nonché l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413;

–        respingere il resto del ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulle conclusioni dirette all’annullamento dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, nella parte in cui esso riguarda la ricorrente

27      Occorre intendere le presenti conclusioni nel senso che esse sono dirette ad annullare l’inserimento della ricorrente, da parte del Consiglio, nell’elenco contenuto nell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, di tale regolamento, affinché le siano applicate le misure restrittive di cui all’articolo 16, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

 Sulla ricevibilità

28      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, ha concluso per il rigetto, in quanto irricevibili, delle conclusioni dirette all’annullamento della lettera del 28 ottobre 2010 «recante decisione» del Consiglio nei confronti della ricorrente e delle conclusioni dirette a dichiarare inapplicabili a quest’ultima l’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644, nella parte in cui esso riguarda la ricorrente, e l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413.

 Sull’eccezione di irricevibilità delle conclusioni dirette all’annullamento della lettera del 28 ottobre 2010 «recante decisione» del Consiglio nei confronti della ricorrente

29      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, afferma, in sostanza, che la lettera del 28 ottobre 2010 non è un atto impugnabile, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, in quanto essa non ha prodotto, nei confronti della ricorrente, alcun effetto giuridico distinto da quello degli atti con cui il Consiglio ha mantenuto, senza alcuna modifica, l’inserimento della ricorrente negli elenchi controversi. Tale lettera sarebbe stata meramente informativa dell’esistenza e del contenuto di tali atti.

30      Secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi della parte ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica della stessa (sentenza della Corte dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, Racc. pag. 2639, punto 9, e sentenza del Tribunale del 16 luglio 1998, Regione Toscana/Commissione, T‑81/97, Racc. pag. II‑2889, punto 21). È stato affermato inoltre che un atto a carattere meramente informativo non può né influire sugli interessi del destinatario né modificare la situazione giuridica di quest’ultimo rispetto alla situazione precedente al ricevimento di tale atto (v., in tal senso, ordinanza della Corte del 4 ottobre 2007, Finlandia/Commissione, C‑457/06 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 36).

31      Nel caso di specie, come osserva giustamente il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, la lettera del 28 ottobre 2010 è soltanto l’atto con cui il Consiglio ha comunicato alla ricorrente, da un lato, il mantenimento, a seguito di riesame, del suo inserimento negli elenchi controversi, nonché, dall’altro, i motivi del mantenimento di tale inserimento, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413 e dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 961/2010. Si tratta dunque di un atto meramente informativo, che, in quanto tale, non può essere oggetto di un ricorso di annullamento, ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

32      Ciò, tuttavia, fermo restando che le conclusioni dirette all’annullamento della lettera del 28 ottobre 2010 «recante decisione» del Consiglio nei confronti della ricorrente devono essere interpretate alla luce dei termini stessi dell’atto introduttivo e del contesto in cui tali conclusioni sono state presentate.

33      In risposta ai quesiti scritti e orali del Tribunale, il Consiglio ha certamente sostenuto che il presente ricorso, formalmente diretto contro la lettera informativa, non poteva essere interpretato nel senso che esso fosse in realtà diretto contro il mantenimento, a seguito di riesame, dell’inserimento della ricorrente negli elenchi controversi.

34      Tuttavia, il Consiglio ha omesso di considerare che dall’atto introduttivo emerge che il ricorso è diretto, in pratica, ad annullare il mantenimento, a seguito di riesame, dell’inserimento della ricorrente negli elenchi controversi, che è all’origine delle misure restrittive adottate nei suoi confronti.

35      Al punto 64 dell’atto introduttivo, la ricorrente ha essa stessa indicato che, con la lettera del 28 ottobre 2010, «il Consiglio [l’]a[veva] informata (…) della decisione [2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644] e del regolamento n. 961/2010, nonché del fatto che [essa] doveva continuare ad essere destinataria delle misure restrittive previste».

36      Peraltro, il Consiglio non ha tenuto conto del fatto che, nel contesto dell’articolo 24 della decisione 2010/413 e dell’articolo 36 del regolamento n. 961/2010, esso inseriva negli elenchi controversi la persona o l’entità alla quale intendeva applicare le misure di congelamento di fondi e di risorse economiche previste da tali disposizioni, e successivamente comunicava tale inserimento, nonché i motivi dello stesso, alla persona o all’entità in questione.

37      Alla luce di quanto precede, occorre interpretare, nel caso di specie, le conclusioni dirette all’annullamento della lettera del 28 ottobre 2010, «recante decisione» del Consiglio nei confronti della ricorrente, nel senso che esse riguardano non la lettera in quanto tale, ma il mantenimento, a seguito di riesame, dell’inserimento della ricorrente negli elenchi controversi, ai fini dell’applicazione a quest’ultima delle misure restrittive previste all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, nonché i motivi del mantenimento di tale inserimento, comunicati alla ricorrente con la lettera del 28 ottobre 2010.

38      Ai sensi dell’articolo 275, paragrafo 2, TFUE, e dell’articolo 263, paragrafi 4 e 6, TFUE, la ricorrente ha la legittimazione ad agire per l’annullamento di tali inserimenti.

39      Di conseguenza, deve essere respinta, in quanto non fondata, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, sostenuto dalla Commissione, contro le conclusioni dirette all’annullamento della lettera del 28 ottobre 2010 «recante decisione» del Consiglio nei confronti della ricorrente, le quali devono essere interpretate, nel caso di specie, come dirette ad annullare il mantenimento, a seguito di riesame, dell’inserimento della ricorrente negli elenchi controversi.

 Sulle eccezioni di irricevibilità delle conclusioni dirette a dichiarare inapplicabili alla ricorrente l’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644, nella parte in cui esso riguarda la ricorrente, e l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e sulla ricevibilità delle conclusioni dirette a dichiarare inapplicabile alla ricorrente l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010

40      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, afferma che le conclusioni dirette a dichiarare inapplicabili alla ricorrente l’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644, nella parte in cui esso riguarda la ricorrente, e l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 sono irricevibili in quanto non accompagnate da conclusioni dirette all’annullamento dell’atto individuale con cui esso ha deciso di mantenere la ricorrente inserita nell’elenco dell’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644. Infatti, l’articolo 277 TFUE, che consentirebbe ad una parte di contestare la legittimità di un atto di portata generale invocandone l’inapplicabilità nei suoi confronti, avrebbe un carattere accessorio e dovrebbe essere dunque invocato a sostegno di un ricorso di annullamento diretto contro l’atto individuale adottato nei confronti della ricorrente sulla base degli atti di portata generale di cui essa contesta, nel caso di specie, la legittimità.

41      In via preliminare va ricordato che, ai sensi dell’articolo 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, sentite le parti, decidere sull’irricevibilità per motivi di ordine pubblico, tra i quali rientrano, secondo la giurisprudenza, la competenza del giudice dell’Unione europea a conoscere del ricorso (sentenze della Corte del 18 marzo 1980, Valsabbia e a./Commissione, 154/78, 205/78, 206/78, 226/78‑228/78, 263/78, 264/78, 31/79, 39/79, 83/79 e 85/79, Racc. pag. 907, punto 7, e del Tribunale del 17 giugno 1998, Svenska Journalistförbundet/Consiglio, T‑174/95, Racc. pag. II‑2289, punto 80) e le questioni relative alla ricevibilità del ricorso (sentenza della Corte del 16 dicembre 1960, Humblet/Stato belga, 6/60, Racc. pag. 1095, in particoloare pag. 1114). Il sindacato del Tribunale non è dunque limitato alle sole eccezioni di irricevibilità sollevate dalle parti (ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2002, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Commissione, T‑387/00, Racc. pag. II‑3031, punto 36). Tuttavia, il giudice dell’Unione non può, in linea di principio, basare la sua decisione su un motivo di diritto o su un’eccezione di irricevibilità, anche di ordine pubblico, senza prima aver invitato le parti a presentare le proprie osservazioni (v., in tal senso, sentenze della Corte del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, Racc. pag. I‑11245, punti 50‑59, e del 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA, C‑197/09 RX II, Racc. pag. I‑12033, punto 57).

42      Sebbene il fondamento delle conclusioni cui si riferiscono le eccezioni di irricevibilità del Consiglio, sostenuto dalla Commissione, non sia stato precisato nell’atto introduttivo, esso può rinvenirsi unicamente, alla luce della loro formulazione, nell’articolo 277 TFUE, secondo cui «[n]ell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione (...) dell’Unione, ciascuna parte può (...) valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, per invocare dinanzi al [giudice dell’Unione] l’inapplicabilità dell’atto stesso». In risposta ai quesiti scritti e orali del Tribunale, la ricorrente e il Consiglio hanno peraltro confermato che tali conclusioni corrispondevano, in sostanza, ad eccezioni di illegittimità invocate a sostegno delle conclusioni dirette ad annullare l’inserimento o il mantenimento, a seguito di riesame, dell’inserimento della ricorrente negli elenchi controversi.

43      Quanto, in primo luogo, all’eccezione di illegittimità dell’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644, nella parte in cui esso riguarda la ricorrente, è bene precisare che, con tale eccezione, la ricorrente invoca in sostanza l’inapplicabilità del mantenimento del suo inserimento nell’elenco dell’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644. Secondo una costante giurisprudenza, l’articolo 277 TFUE è espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare, al fine di ottenere l’annullamento di un atto che la concerne direttamente e individualmente, la validità di precedenti atti delle istituzioni, che costituiscono il fondamento giuridico dell’atto impugnato, qualora essa non avesse il diritto di proporre, in forza dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto contro tali atti, di cui subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l’annullamento (sentenza della Corte del 6 marzo 1979, Simmenthal/Commissione, 92/78, Racc. pag. 777, punto 39). Inoltre, dalla giurisprudenza si deduce che la via dell’eccezione di illegittimità è aperta soltanto in assenza di un’altra via di ricorso disponibile (v., in tal senso, sentenze della Corte del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, Racc. pag. I‑833, punto 17; del 15 febbraio 2001, Nachi Europe, C‑239/99, Racc. pag. I‑1197, punto 37, e dell’8 marzo 2007, Roquette Frères, C‑441/05, Racc. pag. I‑1993, punto 40; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 luglio 2001, Kik/UAMI (Kik), T‑120/99, Racc. pag. II‑2235, punto 26). Nel caso di specie, la ricorrente dispone, ai sensi dell’articolo 275, secondo comma, TFUE, del diritto di agire direttamente per l’annullamento dell’atto contro il quale essa afferma di sollevare un’eccezione di illegittimità. Ne consegue che essa non può eccepire l’illegittimità di tale atto.

44      Di conseguenza, e senza neanche bisogno di decidere sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, sostenuto dalla Commissione, devono essere respinte, in quanto irricevibili, le conclusioni dirette ad ottenere una dichiarazione di inapplicabilità alla ricorrente dell’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644, nella parte in cui esso la riguarda. Ciò non pregiudica l’esame nel merito delle conclusioni dirette ad annullare il mantenimento, a seguito di riesame, dell’inserimento della ricorrente nell’elenco dell’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644, che sono state validamente proposte dalla ricorrente (v. supra, punti 37‑39).

45      Quanto, in secondo luogo, alle eccezioni di illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, va rilevato che tali disposizioni prevedono il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle «persone e entità (…), di cui all’elenco nell’allegato II» della decisione 2010/413 o «di cui all’allegato VIII» del regolamento n. 961/2010. Tali disposizioni appaiono dunque, nei confronti della ricorrente, che non è inclusa nominativamente nelle stesse, come atti di portata generale, ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Infatti, esse si applicano a situazioni determinate obiettivamente e comportano effetti giuridici nei confronti di categorie di persone e entità considerate in modo generale e astratto (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte del 6 ottobre 1982, Alusuisse Italia/Consiglio e Commissione, 307/81, Racc. pag. 3463, punto 9). La ricorrente non dispone del diritto di proporre un ricorso diretto, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, contro tali disposizioni, che costituiscono tuttavia una delle basi giuridiche del suo inserimento o del mantenimento, a seguito di riesame, del suo inserimento negli elenchi controversi. Infatti, tali inserimenti sono stati effettuati ai fini dell’applicazione delle misure restrittive di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010. Di conseguenza, si tratta di atti la cui inapplicabilità può essere invocata dalla ricorrente sulla base dell’articolo 277 TFUE.

46      Tuttavia, per poter decidere in merito alla facoltà della ricorrente di far valere, a sostegno del ricorso contro un atto individuale, l’irregolarità della decisione generale su cui questo è basato, è necessario stabilire se la ricorrente invoca contro tale decisione generale uno dei quattro motivi di annullamento di cui all’articolo 263, secondo comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza della Corte del 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità, 9/56, Racc. pag. 13). Ebbene, nell’atto introduttivo, la ricorrente non ha precisato quali erano i motivi o le censure, previsti all’articolo 263, secondo comma, TFUE, che fondavano specificamente le sue eccezioni di illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010. Inoltre, la ricorrente non è stata in grado di rispondere ai quesiti scritti e orali del Tribunale che le domandavano di identificare, nell’atto introduttivo, motivi o censure che fondassero specificamente tali eccezioni di illegittimità.

47      Di conseguenza, le suddette eccezioni di illegittimità non possono essere considerate rispondenti al requisito di un’esposizione sommaria dei motivi e delle censure invocati a sostegno di qualsiasi atto introduttivo, come enunciato all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura.

48      Per tale motivo, rilevato d’ufficio, le eccezioni di illegittimità dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, sollevate dalla ricorrente, devono essere respinte in quanto irricevibili.

49      Dall’insieme di tali considerazioni risulta che il ricorso è ricevibile soltanto nei limiti in cui esso tende ad annullare l’inserimento o il mantenimento, a seguito di riesame, dell’inserimento della ricorrente negli elenchi controversi (in prosieguo: gli «atti impugnati»). Per il resto, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile.

 Nel merito

50      A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi di annullamento degli atti impugnati. Il primo motivo è relativo ad un errore manifesto di valutazione, consistente nel fatto che il Consiglio l’ha inserita o mantenuta inserita negli elenchi controversi senza che essa soddisfacesse i requisiti sostanziali che permettono tale inserimento. Il secondo motivo riguarda la violazione del principio di parità di trattamento, derivante dal fatto che essa è stata trattata in modo diverso dalle altre banche iraniane non iscritte negli elenchi controversi, dal Daftar (ufficio della Guida della rivoluzione islamica; in prosieguo, rispettivamente: l’«Ufficio della Guida» e la «Guida») e dalla Fondazione Mostaz’afan della Repubblica islamica dell’Iran (in prosieguo: la «Fondazione») ed in modo identico alle altre banche iraniane inserite negli elenchi controversi. Il terzo motivo è relativo ad una violazione del principio del rispetto del diritto di difesa, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione, derivante dal fatto che non le sono stati comunicati né i motivi specifici né gli elementi di prova e i documenti che avrebbero giustificato il suo inserimento o il mantenimento del suo inserimento negli elenchi controversi. Il quarto motivo è tratto dalla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità, derivante dal fatto che, in ogni caso, il congelamento dei suoi fondi e delle sue risorse economiche ha comportato una lesione non necessaria e sproporzionata del suo diritto di proprietà.

51      Per ragioni di buona amministrazione della giustizia, di economia processuale e di opportunità, è bene esaminare, in primo luogo, il terzo motivo di ricorso. Nell’ambito di quest’ultimo, la ricorrente avanza tre censure, relative, in primo luogo, alla violazione del principio del rispetto del diritto di difesa, in secondo luogo, alla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e, in terzo luogo, alla violazione dell’obbligo di motivazione, derivante dal fatto che il Consiglio ha adottato gli atti impugnati senza comunicarle i motivi specifici, gli elementi di prova e i documenti che avrebbero giustificato il suo inserimento o il mantenimento del suo inserimento negli elenchi controversi.

52      Per le stesse ragioni esposte supra, al punto 51, è opportuno iniziare con l’esame della terza censura del terzo motivo, relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione.

53      Con tale censura, la ricorrente sostiene che, adottando gli atti impugnati, il Consiglio ha violato la forma sostanziale che gli impone di comunicare all’interessato i motivi dell’inserimento negli elenchi controversi, dandogli la possibilità di presentare le proprie osservazioni, quale espressamente richiamata all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 961/2010. I motivi invocati a sostegno degli atti impugnati sarebbero troppo succinti, vaghi, imprecisi o evasivi per poter essere assimilati ad una motivazione. Il Consiglio non avrebbe precisato in che modo essa sarebbe legata all’Ufficio della Guida o avrebbe concorso alla proliferazione nucleare, o anche soltanto a «interessi strategici del regime». Non avrebbe indicato in che cosa sarebbe consistito il presunto sostegno (fornire servizi finanziari, ivi compreso il proporre lettere di credito e ospitare dei conti), né i presunti beneficiari di tale sostegno. I tentativi del Consiglio di rimediare a tale assenza di motivazione nel corso del presente procedimento giudiziario non potrebbero essere presi in considerazione, se non ledendo il diritto a un processo equo e il principio di uguaglianza delle parti dinanzi al giudice dell’Unione.

54      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, respinge gli argomenti della ricorrente e conclude per il rigetto della terza censura del terzo motivo in quanto non fondata.

55      In via preliminare, va ricordato che il congelamento dei fondi e delle risorse economiche ha notevoli conseguenze per le entità interessate, essendo idoneo a limitare l’esercizio di loro diritti fondamentali (sentenza della Corte del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, C‑548/09 P, Racc. pag. I-11381, punto 49).

56      Il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva implica che l’autorità dell’Unione che adotta un atto che comporta misure restrittive ai danni di una persona o di un’entità comunichi, quanto più possibile, i motivi alla base dell’atto al momento in cui tale atto è stato adottato o, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale adozione, in modo da consentire a tali persone o entità di esercitare il loro diritto di ricorso (v. sentenza Bank Melli Iran/Consiglio, cit. al punto 55 supra, punto 47, e giurisprudenza citata). In ogni caso, la motivazione dell’atto deve essere comunicata alla persona interessata da tale atto prima dell’introduzione da parte della stessa di un ricorso contro il predetto atto. Infatti, il mancato rispetto del requisito della motivazione non può essere sanato dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio, T‑390/08, Racc. pag. II‑3967, punto 80, e giurisprudenza citata).

57      È per rispettare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva che l’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413 e l’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 961/2010 impongono al Consiglio di fornire le ragioni individuali e specifiche che giustificano le misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, adottate ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, e di renderle note alle persone, alle entità e agli organismi interessati da tali misure (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, cit. al punto 55 supra, punto 48). Dalla giurisprudenza emerge che il Consiglio deve adempiere, nella fattispecie, l’obbligo che gli deriva dall’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413 e dall’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 961/2010 effettuando una comunicazione individuale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio, cit. al punto 55 supra, punto 52).

58      Nel caso di specie, il Consiglio ha indicato alla ricorrente, con la lettera del 28 ottobre 2010, che gli atti impugnati si basavano sul fatto che «[esso] riteneva che non sussist[essero] nuovi elementi acquisiti al fascicolo tali da giustificare un mutamento della propria posizione [in merito al congelamento dei fondi e delle risorse economiche della ricorrente] e che, di conseguenza, (…) le ragioni addotte nella decisione (…) 2010/413[…erano] ancora valide».

59      Tale lettera non fornisce le ragioni individuali e specifiche che giustificano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche della ricorrente. Tuttavia, dalla giurisprudenza emerge che la motivazione deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto nel quale è stato adottato. In particolare, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio, cit. al punto 56 supra, punto 82, e giurisprudenza citata).

60      Nel caso di specie, è necessario dunque tenere conto del fatto che, da un lato, copia della decisione 2010/413 era allegata alla lettera del 28 ottobre 2010, e che, dall’altro, nel momento in cui la ricorrente ha ricevuto tale lettera, la decisione 2010/413 era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, precisamente il 27 luglio 2010. Pertanto, la ricorrente era in condizione di conoscere i motivi indicati nella decisione 2010/413 per giustificare la decisione di congelamento dei suoi fondi e delle sue risorse economiche, già esposti supra, al punto 5.

61      Inoltre, nel controricorso, il Consiglio ha ammesso che esso non disponeva «di altre informazioni sulla ricorrente diverse da quelle contenute nell’esposizione dei motivi del Consiglio relativi al suo inserimento [negli elenchi controversi]». Nessun motivo ulteriore è stato dunque comunicato alla ricorrente prima dell’introduzione del presente ricorso.

62      Nella misura in cui, dinanzi al Tribunale, il Consiglio pretenda di porre a fondamento degli atti impugnati gli elementi prodotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso, dai quali emergerebbe che la Guida controlla indirettamente la ricorrente attraverso la Fondazione, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza citata supra, al punto 56, tale motivazione aggiunta non può essere presa in considerazione al fine di perfezionare la motivazione, eventualmente insufficiente, contenuta negli atti impugnati, in quanto essa è stata comunicata alla ricorrente dopo l’introduzione del presente ricorso.

63      Pertanto, si deve rispondere alla censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione soltanto in relazione ai motivi esposti supra, al punto 5.

64      In proposito, va ricordato che, per assolvere alla propria funzione, cioè garantire il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, la motivazione deve, da un lato, fornire all’interessato indicazioni sufficienti per difendere i suoi diritti e verificare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione, e, dall’altro lato, consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo sindacato di legittimità su tale atto (sentenza del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio, cit. al punto 56 supra, punto 80). La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio, cit. al punto 56 supra, punto 82).

65      Ne consegue che la motivazione degli atti impugnati deve essere valutata in particolare alla luce delle disposizioni sulla base delle quali essi sono stati adottati, in particolare rispettivamente l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, e l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, le quali devono, esse stesse, essere interpretate tenendo conto del loro tenore letterale, del contesto in cui sono state adottate e degli obiettivi perseguiti con la normativa di cui fanno parte (v. sentenza della Corte del 13 marzo 2012, Melli Bank/Consiglio, C‑380/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38, e giurisprudenza citata).

66      L’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e l’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010 impongono al Consiglio di congelare i fondi e le risorse economiche delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che «sono stati riconosciuti» o come «partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno ad attività [di proliferazione nucleare]» oppure come «posseduti o controllati da [questi ultimi], anche con mezzi illeciti, o operanti per loro conto o sotto la loro direzione», sulla base di una valutazione svolta dal Consiglio caso per caso in merito al rispetto dell’una o dell’altra di tali condizioni per ciascuna persona, ciascuna entità o ciascun organismo interessato (v., in tal senso e per analogia, sentenza Melli Bank /Consiglio, cit. al punto 65 supra, punti 39 e 40).

67      Ne consegue che le ragioni individuali e specifiche che il Consiglio è tenuto ad indicare, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413 e dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 961/2010 (v. supra, punto 55), sono quelle relative all’inserimento di persone, enti e organismi interessati negli elenchi controversi, vale a dire, a seconda dei casi, la partecipazione, l’associazione diretta o il sostegno alla proliferazione nucleare o, trattandosi di enti posseduti, controllati, o operanti per conto o sotto la direzione altrui, quelle che l’hanno indotto a ritenere che fosse soddisfatto il requisito del possesso, del controllo, o dell’agire per conto o sotto la direzione altrui (v., in tal senso e per analogia, sentenza Melli Bank/Consiglio, cit. al punto 65 supra, punto 43).

68      Emerge dalla costante giurisprudenza che, per assolvere correttamente al proprio obbligo di motivare un atto che impone misure restrittive, il Consiglio deve menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione giuridica di tali misure e le considerazioni che l’hanno indotto ad adottarle (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2009, Bank Melli Iran/Consiglio, cit. al punto 56 supra, punto 81, e giurisprudenza citata). Ne consegue che, in linea di principio, la motivazione di un atto del genere deve affrontare non solo le condizioni legali di applicazione delle misure restrittive, ma altresì i motivi specifici e concreti per cui il Consiglio considera, nell’esercizio del suo ampio potere di valutazione, che la persona interessata debba essere oggetto di siffatte misure (v., in tal senso e per analogia, sentenze del Tribunale del 12 dicembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiglio, T‑228/02, Racc. pag. II‑4665, punto 146; del 7 dicembre 2010, Fahas/Consiglio, T‑49/07, Racc. pag. II‑5555, punto 53, e dell’8 giugno 2011, Bamba/Consiglio, T‑86/11, Racc. pag. II-2749, punto 47).

69      Così, una misura di congelamento di fondi e di risorse economiche adottata dal Consiglio può essere considerata sufficientemente motivata soltanto quando il Consiglio indica gli elementi di fatto e di diritto che l’hanno indotto a ritenere, a seconda dei casi, che la persona, l’entità o l’organismo in questione ha partecipato, è stato direttamente associato o ha sostenuto la proliferazione nucleare o che tale persona, tale entità o tale organismo era posseduto, era controllato o operava per conto o sotto la direzione di una persona, di un’entità o di un organismo partecipante, direttamente associato o fonte di sostegno della proliferazione nucleare.

70      Dai motivi comunicati alla ricorrente prima dell’introduzione del presente ricorso, con la lettera del 28 ottobre 2010, emerge che gli atti impugnati erano fondati sulle «ragioni indicate nella decisione (…) 2010/413», cioè i motivi seguenti: «[La ricorrente è] legata da vicino agli interessi del “Daftar” (ufficio della Guida, ossia un’amministrazione che conta circa 500 collaboratori)» e «contribuisce [così] al finanziamento degli interessi strategici del regime». All’udienza, il Consiglio ha precisato che in tal modo esso aveva inteso fondare gli atti impugnati su un duplice motivo relativo, da un lato, al fatto che la ricorrente era effettivamente controllata dal regime iraniano, e, dall’altro, al fatto che da tale controllo si poteva desumere, in maniera quasi certa, che la ricorrente finanziava la proliferazione nucleare. Ne consegue che il Consiglio ha inteso fondare gli atti impugnati su motivi relativi, da un lato, alla partecipazione, all’associazione diretta o al sostegno della ricorrente alla proliferazione nucleare, e, dall’altro, al controllo della ricorrente da parte di una persona o di un’entità partecipante, direttamente associata o fonte di sostegno delle stesse attività, la quale è identificata, nei motivi comunicati alla ricorrente, nell’Ufficio della Guida. Tale duplice motivo è stato ben compreso dalla ricorrente, la quale contesta, da un lato, di trovarsi sotto il controllo di persone, di entità o di organismi partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno della proliferazione nucleare, come le autorità iraniane, e, dall’altro, di aver partecipato, di essere stata direttamente associata o di aver fornito sostegno alla proliferazione nucleare.

71      Quanto, in primo luogo, ai motivi comunicati alla ricorrente che si riferiscono a un controllo della ricorrente da parte di persone, entità o organismi partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno della proliferazione nucleare, essi non sono sufficientemente specifici e concreti da permettere alla ricorrente e al Tribunale di comprendere le ragioni che hanno indotto il Consiglio a ritenere che tale requisito fosse, nel caso di specie, soddisfatto.

72      Secondo il Consiglio, «[la ricorrente è] legata da vicino agli interessi del “Daftar” (ufficio della Guida, ossia un’amministrazione che conta circa 500 collaboratori)». Ebbene, la nozione di «legame con gli interessi di un terzo» è essa stessa vaga e imprecisa. Essa non si ricollega, in maniera evidente e diretta, alla nozione di «controllo» prevista dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dall’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010. Il Consiglio non ha indicato alcun elemento preciso e concreto che attesti un eventuale controllo esercitato sulla ricorrente da parte dell’ufficio della Guida.

73      Nel contesto del caso di specie, il ricorso alla nozione di «legame con gli interessi» del «“Daftar” (ufficio della Guida, ossia un’amministrazione che conta circa 500 collaboratori)» è ancor più vago e impreciso giacché tale ufficio non è stato indicato, in quanto tale, come una persona, un’entità o un organismo partecipante, direttamente associato o fonte di sostegno della proliferazione nucleare. Come osserva giustamente la ricorrente, l’ufficio della Guida non figura negli elenchi controversi, mentre altre entità che svolgono compiti politici in Iran o altri organi governativi sono stati inseriti in tali elenchi, in quanto si tratterebbe di persone, entità o organismi partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno della proliferazione nucleare. Peraltro, il Consiglio non ha precisato gli strumenti concreti che avrebbero permesso all’ufficio della Guida, in prima persona o, se del caso, attraverso i suoi membri, di controllare la ricorrente affinché essa operasse conformemente ai suoi interessi e, in particolare, fornisse sostegno finanziario alla proliferazione nucleare.

74      Quanto al fatto che la ricorrente ammette, nelle sue memorie, di essere stata e di essere ancora parzialmente detenuta dalla Fondazione, essa stessa diretta dalla Guida, e che il Consiglio intende, nell’ambito del presente procedimento, far leva su tali elementi per giustificare la fondatezza degli atti impugnati, va rilevato che tali motivi sono nuovi, in quanto il Consiglio non ha mai comunicato alla ricorrente, prima dell’introduzione del presente ricorso, motivi relativi ai legami esistenti tra essa e la Guida attraverso la Fondazione, ma soltanto motivi fondati sui legami esistenti tra essa e l’ufficio della Guida. I legami esistenti tra la Guida, la Fondazione e la ricorrente non sono mai stati menzionati dal Consiglio prima dell’introduzione del presente ricorso, ed erano forse addirittura ignorati da questo fino a tale momento. Anche a voler supporre che tali legami siano stati sufficienti a giustificare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche della ricorrente, nondimeno essi costituiscono motivi nuovi, invocati tardivamente, che non possono, per tale ragione, essere presi in considerazione dal Tribunale, conformemente alla giurisprudenza citata supra, al punto 56.

75      Pertanto, non è possibile, in assenza di qualsiasi altro elemento specifico e concreto comunicato dal Consiglio, decidere sulla fondatezza degli atti impugnati, per la parte in cui essi si basano sui legami esistenti, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 961/2010, tra la ricorrente e il regime iraniano, a partire dai soli motivi effettivamente comunicati dal Consiglio, cioè il fatto che «[la ricorrente è] legata da vicino agli interessi del “Daftar” (ufficio della Guida, ossia un’amministrazione che conta circa 500 collaboratori)».

76      Questa prima tipologia di motivi comunicati alla ricorrente non può essere dunque considerata come motivazione sufficiente degli atti impugnati.

77      Quanto, in secondo luogo, ai motivi comunicati alla ricorrente che si riferiscono ad una partecipazione, a un’associazione diretta o a un sostegno di quest’ultima alla proliferazione nucleare, essi non sono sufficientemente specifici e concreti da permettere alla ricorrente e al Tribunale di comprendere le ragioni che hanno indotto il Consiglio a ritenere che l’uno o l’altro dei requisiti legalmente previsti per stabilire che una persona, un’entità o un organo è direttamente implicato nella proliferazione nucleare era, nel caso di specie, soddisfatto.

78      Secondo il Consiglio, la ricorrente «contribuisce (...) al finanziamento degli interessi strategici del regime». Pur se, come osserva la ricorrente, tale motivo evoca soltanto il suo presunto contributo «al finanziamento degli interessi strategici del regime» e non alla proliferazione nucleare, nondimeno, come sostiene il Consiglio, tale ultima attività è necessariamente inglobata nella nozione di «interessi strategici del regime». Di conseguenza, tale motivo poteva essere interpretato nel senso che il Consiglio addebitava effettivamente alla ricorrente di contribuire al finanziamento della proliferazione nucleare.

79      Quanto al fatto che il Consiglio ha inteso desumere il «contributo» della ricorrente al «finanziamento» della proliferazione nucleare dal fatto che essa è «legata da vicino agli interessi del[l’]ufficio della Guida», va osservato, per gli stessi motivi evocati supra, ai punti 73‑76, che gli atti impugnati non sono stati debitamente motivati, in quanto gli interessi collegati in questione non sono stati sufficientemente specificati e concretizzati da permettere alla ricorrente e al Tribunale di valutare la fondatezza di tali atti sotto questo profilo.

80      Anche a voler supporre che il Consiglio abbia inteso dimostrare il contributo della ricorrente al finanziamento della proliferazione nucleare, esso non avrebbe fornito, in ogni caso, alcun elemento specifico e concreto del finanziamento di tale attività da parte della ricorrente, relativo, ad esempio, alla natura, all’ammontare o alla destinazione dei finanziamenti.

81      Questa seconda tipologia di motivi comunicati alla ricorrente, al pari della precedente, non può essere dunque considerata come motivazione sufficiente degli atti impugnati.

82      Di conseguenza, va rilevato che gli atti impugnati non sono stati debitamente motivati dal Consiglio, il quale, pertanto, non ha rispettato l’obbligo di comunicare i motivi, che gli deriva dall’articolo 24, paragrafo 3, della decisione 2010/413 e dall’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento n. 961/2010, né l’obbligo di motivazione che incombe più in generale su di esso in relazione agli atti che adotta.

83      Considerato quanto precede, deve essere accolta la terza censura del terzo motivo, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione, e devono essere annullati, su tale base, gli atti impugnati, senza che sia neppure necessario pronunciarsi sulla prima e sulla seconda censura del terzo motivo, né sul primo, sul secondo e sul quarto motivo del ricorso.

84      Per quanto riguarda l’efficacia temporale dell’annullamento dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010, nella parte in cui esso riguarda la ricorrente, va ricordato che esso comporta l’annullamento dell’inserimento stesso della ricorrente nell’elenco contenuto nel citato allegato. Ebbene, tale inserimento ha la stessa natura del regolamento n. 961/2010, che ha portata generale e il cui articolo 41, secondo comma, stabilisce che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, il che corrisponde agli effetti di un regolamento quali previsti dall’articolo 288 TFUE.

85      Ai sensi dell’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in deroga all’articolo 280 TFUE, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento, o anche soltanto una norma di un regolamento, hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione contemplato nell’articolo 56, primo comma, dello Statuto oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto. Il Consiglio disporrà quindi di un termine di due mesi, aumentato del termine in ragione della distanza di dieci giorni, a decorrere dalla notifica della presente sentenza, per porre rimedio alla violazione accertata nella stessa, adottando, eventualmente, una nuova misura restrittiva nei confronti della ricorrente.

86      Nel caso di specie, il rischio di un danno grave e irreparabile all’efficacia delle misure restrittive imposte dall’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 alla ricorrente non sembra sufficientemente elevato, tenuto conto del considerevole impatto di tali misure sui diritti e sulle libertà della stessa, da giustificare il mantenimento degli effetti di tale regolamento nei suoi confronti per un periodo superiore a quello previsto all’articolo 60, secondo comma, dello Statuto della Corte (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 16 settembre 2011, Kadio Morokro/Consiglio, T‑316/11, non pubblicata nella Raccolta, punto 38).

87      Ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, il Tribunale può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi.

88      Nel caso di specie, l’esistenza di una differenza tra la data in cui ha effetto l’annullamento dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 e la data in cui ha effetto quello dell’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644, sarebbe idonea a comportare una seria minaccia per la certezza del diritto, dal momento che questi due atti infliggono alla ricorrente misure identiche.

89      Gli effetti dell’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644, devono essere dunque mantenuti nei confronti della ricorrente fino alla data in cui prenderà effetto l’annullamento dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010 (v., per analogia, sentenza Kadio Morokro/Consiglio, cit. al punto 86 supra, punto 39).

 Sulle spese

90      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.

91      Poiché il ricorso è stato solo parzialmente accolto (v. supra, punto 49), sarà fatta un’equa ponderazione delle circostanze della causa decidendo che il Consiglio sopporterà due terzi delle spese della ricorrente e due terzi delle proprie spese. La ricorrente sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese del Consiglio.

92      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. La Commissione, pertanto, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come risultante dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413, e l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, sono annullati, nella parte in cui essi riguardano la Sina Bank.

2)      Gli effetti dell’allegato II della decisione 2010/413, come risultante dalla decisione 2010/644, sono mantenuti nei confronti della Sina Bank fino alla data in cui prenderà effetto l’annullamento dell’allegato VIII del regolamento n. 961/2010.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      Il Consiglio sopporterà due terzi delle spese della Sina Bank e due terzi delle proprie spese.

5)      La Sina Bank sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese del Consiglio.

6)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 dicembre 2012.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.