Language of document :

Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 – Iran Insurance/Consiglio

(Causa T-12/11)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Fondamento giuridico – Violazione del diritto internazionale– Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Parità di trattamento – Non-discriminazione»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Iran Insurance Company (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e G. Marhic, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento, in primo luogo, dell’allegato II della decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 (GU L 281, pag. 81), e dell’allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio, del 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nella parte in cui riguardano la ricorrente; in secondo luogo, della decisione nei confronti della ricorrente «contenuta in» una lettera del 28 ottobre 2010; in terzo luogo, della decisione del Consiglio, del 1º dicembre 2011, 2011/783/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), nella misura in cui sono atti a pregiudicare la situazione della ricorrente; in quarto luogo, della decisione nei confronti della ricorrente «contenuta in» una lettera del 5 dicembre 2011; in quinto luogo, dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, in sesto luogo, di qualunque regolamento futuro o di qualunque decisione futura del Consiglio o della Commissione che completi o modifichi uno degli atti impugnati nell'ambito del presente ricorso e, dall'altro, domanda di dichiarazione di inapplicabilità, nei confronti della ricorrente, dell'articolo 12 e dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, dell'articolo 16, paragrafo 2, e dell'articolo 26 del regolamento n. 961/2010, dell'articolo 1, punto 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione la 2010/413 (GU L 19, pag. 22), dell’articolo 23, paragrafo 2, e dell’articolo 35 del regolamento n. 267/2012, dell’articolo 1, punto 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 282, pag. 58), dell’articolo 1, punto 11, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34), nonché dell’articolo 1, punto 2, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 356, pag. 71).

Dispositivo

Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento di qualunque regolamento futuro o di qualunque decisione futura del Consiglio dell'Unione europea o della Commissione europea che completi o modifichi uno degli atti impugnati nell'ambito del presente ricorso.

Non vi è luogo a statuire né sulle conclusioni di annullamento delle decisioni nei confronti dell’Iran Insurance Company «contenute nelle» lettere del Consiglio del 28 ottobre 2010 e del 5 dicembre 2011 né sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, sostenuto dalla Commissione, rispetto alle sole conclusioni di annullamento della decisione nei confronti dell'Iran Insurance Company «contenuta nella» lettera del Consiglio del 28 ottobre.

L’allegato II della decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificato dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1º dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1 °dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 e l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, sono annullati nella parte cui riguardano l’Iran Insurance Company.

L’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, successivamente dalla decisione 2011/783, conserva i propri effetti nei confronti dell’Iran Insurance Company fino a quando non prenderà effetto l’annullamento dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, nella parte in cui esso riguarda l’Iran Insurance Company.

Il Consiglio sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dall’Iran Insurance Company.

La Commissione sopporterà le proprie spese.    

____________

____________

1 GU C 63 del 26.2.2011.