Language of document : ECLI:EU:T:2013:401





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013 – Iran Insurance / Consiglio

(causa T‑12/11)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Fondamento giuridico – Violazione del diritto internazionale – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Parità di trattamento – Non‑discriminazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto meramente informativo che non arreca pregiudizio alla ricorrente in modo autonomo rispetto ad atti che producono effetti giuridici nei suoi confronti – Non luogo a provvedere (Art. 263 TFUE) (v. punto 44)

2.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti ipotetici non ancora adottati – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 46, 47)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Diritti fondamentali – Ambito di applicazione ratione personae – Persone giuridiche che costituiscono emanazioni di Stati terzi – Inclusione – Responsabilità dello Stato terzo per il rispetto dei diritti fondamentali nel proprio territorio – Irrilevanza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) (v. punti 57, 61, 62)

4.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Restrizioni imposte da una sentenza annullata del Tribunale – Cancellazione di tali restrizioni dall’ordinamento giuridico dell’Unione – Ammissibilità del controllo del rispetto di tali diritti da parte del giudice dell’Unione effettuato senza considerare siffatte restrizioni (Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3 e 4; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 36, § 3 e 4, e n. 267/2012, art. 46, § 3 e 4) (v. punti 66, 67)

5.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare la motivazione all’interessato contemporaneamente all’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio o immediatamente dopo – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 70, 71, 73)

6.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicazione delle ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata (Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 72-74)

7.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Decisione che s’inscrive in un contesto noto all’interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 75, 76)

8.                     Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Presa in considerazione delle varie versioni linguistiche (v. punto 81)

9.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Criteri alternativi stabiliti dagli atti dell’Unione per l’inserimento di un’entità negli elenchi di persone o entità soggette alle misure restrittive – Sufficienza di una motivazione basata su uno solo di tali criteri o soltanto su taluni di essi [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b); regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 16, § 2, e n. 267/2012, art. 23, § 2] (v. punti 84-89)

10.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritto di accesso ai documenti – Diritto al contraddittorio – Diritti subordinati ad una domanda in tal senso al Consiglio – Insussistenza della violazione (Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 36, § 3, e n. 267/2012, art. 46, § 3) (v. punti 90-93, 96, 103, 106, 107)

11.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare gli elementi a carico al fine di mettere l’interessato in grado di adire utilmente il giudice dell’Unione e di garantire il controllo da parte di quest’ultimo della legittimità dell’atto in discussione – Insussistenza della violazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; decisione del Consiglio 2010/413/PESC; regolamenti del Consiglio n. 961/2010 e n. 267/2012) (v. punti 108, 109, 111, 112)

12.                     Unione europea – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Sindacato giurisdizionale della legittimità – Portata – Ripartizione dell’onere della prova – Obbligo di presentare elementi di prova e di informazione concreti – Decisione basata su informazioni fornite da Stati membri e non comunicabili al giudice dell’Unione [Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b); regolamenti del Consiglio n. 961/2010, art. 16, § 2, a), e n. 267/2012, art. 23, § 2, a)] (v. punti 116, 124-126, 128, 130)

13.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Annullamento in due momenti diversi di due atti che comportano misure restrittive identiche – Rischio di un danno grave alla certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti fino al momento in cui non produrrà effetti l’annullamento del secondo (Art. 264, secondo comma, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, allegato IX; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, allegato II) (v. punti 133, 134, 136)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento, in primo luogo, dell’allegato II della decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 (GU L 281, pag. 81), e dell’allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio, del 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nella parte in cui riguardano la ricorrente; in secondo luogo, della decisione nei confronti della ricorrente «contenuta in» una lettera del 28 ottobre 2010; in terzo luogo, della decisione del Consiglio, del 1º dicembre 2011, 2011/783/PESC, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), nella misura in cui sono atti a pregiudicare la situazione della ricorrente; in quarto luogo, della decisione nei confronti della ricorrente «contenuta in» una lettera del 5 dicembre 2011; in quinto luogo, dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in sesto luogo, di qualunque regolamento futuro o di qualunque decisione futura del Consiglio o della Commissione che completi o modifichi uno degli atti impugnati nell’ambito del presente ricorso e, dall’altro, domanda di dichiarazione di inapplicabilità, nei confronti della ricorrente, dell’articolo 12 e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, dell’articolo 16, paragrafo 2, e dell’articolo 26 del regolamento n. 961/2010, dell’articolo 1, punto 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione la 2010/413 (GU L 19, pag. 22), dell’articolo 23, paragrafo 2, e dell’articolo 35 del regolamento n. 267/2012, dell’articolo 1, punto 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 282, pag. 58), dell’articolo 1, punto 11, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34), nonché dell’articolo 1, punto 2, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 356, pag. 71).

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento di qualunque regolamento futuro o di qualunque decisione futura del Consiglio dell’Unione europea o della Commissione europea che completi o modifichi uno degli atti impugnati nell’ambito del presente ricorso.

2)

Non vi è luogo a statuire né sulle conclusioni di annullamento delle decisioni nei confronti dell’Iran Insurance Company «contenute nelle» lettere del Consiglio del 28 ottobre 2010 e del 5 dicembre 2011 né sull’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, sostenuto dalla Commissione, rispetto alle sole conclusioni di annullamento della decisione nei confronti dell’Iran Insurance Company «contenuta nella» lettera del Consiglio del 28 ottobre.

3)

L’allegato II della decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificato dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1º dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1 °dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 e l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, sono annullati nella parte cui riguardano l’Iran Insurance Company.

4)

L’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, successivamente dalla decisione 2011/783, conserva i propri effetti nei confronti dell’Iran Insurance Company fino a quando non prenderà effetto l’annullamento dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, nella parte in cui esso riguarda l’Iran Insurance Company.

5)

Il Consiglio sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dall’Iran Insurance Company.

6)

La Commissione sopporterà le proprie spese.