Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 marzo 2018 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas - Lituania) – Procedimenti instaurati da Agnieška Anisimovienė e a. (C-688/15) e da «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ (C-109/16)
(Cause riunite C-688/15 e C-109/16)1
(Rinvio pregiudiziale – Sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori – Direttiva 94/19/CE – Articolo 1, punto 1 – Depositi – Situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali – Direttiva 97/9/CE – Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma – Fondi dovuti ad un investitore o appartenenti ad esso e detenuti per suo conto da un’impresa di investimento in relazione ad operazioni di investimento – Ente creditizio emittente di valori mobiliari – Fondi consegnati da soggetti privati a tale ente a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari – Applicazione della direttiva 2004/39/CE – Fallimento dell’ente creditizio suddetto prima dell’emissione dei valori mobiliari in questione – Impresa pubblica incaricata dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori – Invocabilità delle direttive 94/19/CE e 97/9/CE nei confronti di tale impresa)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti nei procedimenti principali
Agnieška Anisimovienė
con l’intervento di: Bankas «Snoras» AB, in liquidazione, «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ, Bankas «Finasta» AB (C-688/15)
«Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ
con l’intevento di: Alvydas Raišelis, Bankas «Snoras» AB, in liquidazione (C-109/16)
Dispositivo
Da un lato, le disposizioni della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, e, dall’altro, quelle della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, devono essere interpretate nel senso che i crediti correlati a dei fondi, i cui importi siano stati addebitati su conti di cui taluni soggetti privati erano titolari presso un ente creditizio e siano stati accreditati su conti aperti a nome di quest’ultimo, a titolo della sottoscrizione di futuri valori mobiliari di cui tale istituto doveva essere l’emittente, in circostanze in cui l’emissione di questi valori alla fine non è stata realizzata a causa del fallimento dell’ente creditizio in questione, ricadono sia nell’ambito dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, sia in quello dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19.
L’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 97/9 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione nella quale dei crediti ricadano sia nell’ambito dei sistemi di garanzia dei depositi previsti dalla direttiva 94/19, sia in quello dei sistemi di indennizzo degli investitori previsti dalla direttiva 97/9, e nella quale il legislatore nazionale non abbia imputato tali crediti a un sistema ricadente nell’ambito dell’una o dell’altra di queste due direttive, il giudice adito non può decidere lui stesso, sulla base della disposizione summenzionata, in merito al sistema di cui i titolari dei crediti in questione possono beneficiare. Per contro, in una situazione siffatta, spetta a tali titolari scegliere di essere indennizzati in base all’uno o all’altro dei sistemi previsti dal diritto nazionale al fine di attuare queste due direttive.
Da un lato, l’articolo 1, punto 1, della direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, e, dall’altro, l’articolo 1, punto 4, nonché l’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 97/9, devono essere interpretati nel senso che essi possono essere invocati da soggetti privati dinanzi al giudice nazionale a sostegno di domande di indennizzo nei confronti di un’impresa pubblica incaricata, in uno Stato membro, dei sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori.
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1 GU C 106 del 21.3.2016GU C 156, del 2.5.2016.