Ricorso proposto il 3 settembre 2015 – Kessel medintim/HABM - Janssen-Cilag (Premeno)
(Causa T-509/15)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Kessel medintim GmbH (Mörfelden-Walldorf, Germania) (rappresentanti: A. Jacob U. Staudenmaier, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Janssen-Cilag GmbH (Neuss, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente: la ricorrente
Marchio controverso interessato: marchio denominativo comunitario «Premeno» – Domanda di registrazione n. 6 408 926
Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione
Decisione impugnata: decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 2 luglio 2015 nel procedimento R 349/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata e respingere l’opposizione;
in subordine, rinviare all’UAMI l’opposizione al fine di una nuova decisione;
condannare l’UAMI alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.
Motivi invocati
Violazione dell’articolo 75, periodo 2, del regolamento n. 207/2009;
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
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