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Ricorso proposto il 29 agosto 2015 – Repubblica ellenica / Commissione

(Causa T-506/15)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, O. Tsirkinidou e A.-E Vasilopoulou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione del 22 giugno 2015 “recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2015) 4076]1 ” nella parte in cui ha escluso dal finanziamento dell’Unione europea spese effettuate nell’ambito degli aiuti diretti disaccoppiati per gli anni di domanda 2009, 2010 e 2011 e nell’ambito della condizionalità per le domande del 2011, e in quanto ha omesso di prevedere il rimborso alla Repubblica ellenica di un importo pari a EUR 10 460 620, 42, sulla base della sentenza del Tribunale del 6 novembre 2014, causa T-632/11, Repubblica ellenica/Commissione europea, conformemente a quanto è stato esposto nel ricorso in relazione ai fatti e ai motivi di annullamento; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Più in particolare, per quanto riguarda la rettifica finanziaria imposta nell’ambito del regime degli aiuti diretti disaccoppiati, la Repubblica ellenica fa valere quattro motivi di annullamento.

Il primo motivo di annullamento, viene invocato nell’ambito della rettifica forfettaria del 25% imposta a causa di carenze nella definizione e nel controllo dei pascoli permanenti per gli anni 2009, 2010 e 2011 e verte sull’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 796/20042 [successivamente dell’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 1120/20093 ].