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Sentenza del Tribunale del 3 febbraio 2017 – Kessel medintim/EUIPO – Janssen-Cilag (Premeno)

(Causa T-509/15) 1

[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Premeno – Marchio nazionale denominativo anteriore Pramino – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Diritto di essere ascoltato – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kessel medintim GmbH (Mörfelden-Walldorf, Germania) (rappresentanti: A. Jacob e U. Staudenmaier, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Janssen-Cilag GmbH (Neuss, Germania) (rappresentante: M. Wenz, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 luglio 2015 (causa R 349/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra Janssen-Cilag e la Kessel medintim.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Kessel medintim GmbH è condannata alle spese.

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1     GU C 354 del 26.10.2015.