Sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018 - Polonia/Commissione
(Causa T-507/15) 1
[«FEAGA – Spese escluse dal finanziamento – Regolamento (CE) n. 2200/96, direttiva 2002/55/CE, regolamenti (CE) n. 1432/2003, (CE) n. 1433/2003, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 885/2006, (CE) n. 1182/2007, (CE)n. 1234/2007, (CE) n. 1580/2007 e (UE) n. 1306/2013 – Spese sostenute dalla Polonia – Rischio per il FEAGA – Controlli in loco – Criteri di riconoscimento di un’organizzazione di produttori – Divergenze tra versioni linguistiche– Rettifica finanziaria»]
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, K. Straś, M. Pawlicka e B. Paziewska, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Stobiecka Kuik, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39).
Dispositivo
Il ricorso è respinto
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.
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1 GU C 354 del 26.10.2015.