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Sentenza del Tribunale del 22 novembre 2018 – Lituania / Commissione

(Causa T-508/15) 1

[«FEAOG, FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dalla Lituania – Sostegno al prepensionamento – Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 – Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 – Nozione di esercizio di un’attività agricola commerciale – Nesso con la nozione di azienda di semisussistenza»]

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, M. Palionis, T. Lozoraitis, R. Krasuckaitė e A. Petrauskaitė, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e J. Jokubauskaitė, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39), nella parte in cui ha imposto alla Repubblica di Lituania una rettifica finanziaria del 5%, escludendo pertanto l’importo di EUR 1 938 300,08 dal finanziamento versato a titolo della misura «Prepensionamento» durante il periodo compreso tra il 16 ottobre 2010 e il 15 ottobre 2013.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Repubblica di Lituania è condannata alle spese.

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1 GU C 371 del 09.11.2015.