Language of document : ECLI:EU:T:2018:828





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 novembre 2018 – Lituania/Commissione

(causa T508/15)

«FEAOG, FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Spese effettuate dalla Lituania – Sostegno al prepensionamento – Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 – Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1698/2005 – Nozione di esercizio di un’attività agricola commerciale – Nesso con la nozione di azienda di semisussistenza»

1.      Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013)

(v. punti 5255)

2.      Agricoltura – Politica agricola comune – Potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(v. punto 56)

3.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Meccanismo di aiuto al prepensionamento – Regolamenti n. 1257/1999 e n. 1698/2005 – Presupposti per la concessione – Esercizio di un’attività agricola a fini commerciali prima della cessione dell’azienda – Obbligo di effettivo esercizio dell’attività nel periodo che precede la cessione

[Regolamenti del Consiglio n. 1257/1999, art. 11, § 1, primo trattino, e n. 1698/2005, art. 23, § 2, b)]

(v. punti 6669)

4.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Sostegno allo sviluppo rurale – Meccanismo di aiuto al prepensionamento – Regolamenti n. 1257/1999 e n. 1698/2005 – Presupposti per la concessione – Esercizio di un’attività agricola a fini commerciali prima della cessione dell’azienda – Criteri di valutazione

[Regolamenti del Consiglio n. 1257/1999, art. 11, § 1, primo trattino, e n. 1698/2005, art. 23, § 2, b)]

(v. punti 72, 84, 87)

5.      Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Applicazione di una rettifica forfettaria – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2)

(v. punti 108113)

6.      Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Procedura – Procedura di conciliazione – Parere dell’organo di conciliazione – Assenza di effetto cogente

(Regolamento della Commissione n. 885/2006, art. 12)

(v. punto 114)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39), nella parte in cui ha imposto alla Repubblica di Lituania una rettifica finanziaria del 5%, escludendo pertanto l’importo di EUR 1 938 300,08 dal finanziamento versato a titolo della misura «Prepensionamento» durante il periodo compreso tra il 16 ottobre 2010 e il 15 ottobre 2013.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Lituania è condannata alle spese.