SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
15 settembre 1998 (1)
«Aiuti concessi dagli Stati - Ricorso di annullamento - Termini - Persone
individualmente riguardate - Principio dell'investitore privato in economia di
mercato - Avvio del procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato»
Nella causa T-11/95,
BP Chemicals Limited, società di diritto inglese, con sede in Londra, rappresentata
dall'avv. James Flynn, barrister, del foro d'Inghilterra e del Galles, e dall'avv. Alec
Burnside, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti
Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,
sostenuta da
Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, rappresentato dalla signora
Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita
dagli avv.ti Kenneth Parker, QC, e Rhodri Thompson, barrister, del foro
d'Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede
dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Jean-Paul Keppenne e Paul Nemitz, membri del servizio giuridico, e successivamente dai
signori Paul Nemitz e Nicholas Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di
agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la
Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
sostenuta da
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio
del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
assistito dal signor Maurizio Fiorilli, Avvocato dello Stato, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
e da
ENI SpA, società di diritto italiano, con sede in Roma,
EniChem SpA, società di diritto italiano, con sede in Milano,
rappresentate dagli avv.ti Mario Siragusa, del foro di Roma, e Giuseppe Scassellati-Sforzolini, del foro di Bologna, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo
studio degli avv.ti Elvinger e Hoss, 15, Côte d'Eich,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione
27 luglio 1994, in merito ad aiuti decisi dall'Italia a favore di EniChem SpA (GU
C 330, pag. 7),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori C.W. Bellamy, presidente, C.P. Briët, R. García-Valdecasas,
A. Kalogeropoulos e A. Potocki, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi il
23 settembre 1997 ed il 17 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
- 1.
- La ENI SpA (in prosieguo: l'«ENI») è una holding costituita nel luglio 1992 a
seguito della trasformazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi, un ente pubblico
italiano, in società a responsabilità limitata per azioni. Fino al novembre 1995, il
Ministero del Tesoro italiano era l'unico azionista dell'ENI. L'EniChem SpA (in
prosieguo: l'«EniChem») è una società controllata al 100% dall'ENI, che produce
e smercia un'ampia gamma di prodotti chimici. L'EniChem trova origine nella
società Enimont SpA (in prosieguo: l'«Enimont») una joint venture costituita nel
maggio 1989 dall'Ente Nazionale Idrocarburi e dalla Montedison SpA.
- 2.
- Il 1° ottobre 1992, l'ENI effettuava un primo apporto di 1 000 miliardi di LIT nel
capitale della EniChem. Nel dicembre 1993 effettuava un secondo apporto di 794
miliardi di LIT nel capitale della EniChem. Questi conferimenti (in prosieguo: i
«primi due conferimenti») non venivano previamente comunicati alla Commissione
ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato CE.
- 3.
- Il 16 febbraio 1994, la Commissione decideva di avviare il procedimento formale
di esame previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato con riferimento a questi primi due
conferimenti. Con lettera 16 marzo 1994 informava il governo italiano di tale
decisione e gli intimava di presentare le sue osservazioni.
- 4.
- Nel corso di una riunione tenutasi il 15 aprile 1994 tra la direzione generale della
Concorrenza (DG IV) della Commissione, l'ENI e l'EniChem, il presidente
dell'EniChem presentava un piano di ristrutturazione da mettere in atto durante
il periodo 1994-1997. Tale piano prevedeva da parte dell'ENI un nuovo
conferimento a favore dell'EniChem per un importo di 3 000 miliardi di LIT (in
prosieguo: il «terzo conferimento»).
- 5.
- Con lettera 18 maggio 1994, il governo italiano rispondeva ufficialmente alla lettera
della Commissione 16 marzo 1994. Alcune parti del piano di ristrutturazione, nel
quale veniva fatta menzione del terzo conferimento, venivano allegate a tale
risposta.
- 6.
- Il 2 giugno 1994, la Commissione pubblicava nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee il testo della sua lettera al governo italiano 16 marzo 1994, sotto
forma di comunicazione «indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati, in
merito ad aiuti decisi dall'Italia a favore di Enichem SpA» (GU C 151, pag. 3), con
la quale li invitava a presentare osservazioni entro trenta giorni. In tale
comunicazione non veniva fatta alcuna menzione del terzo conferimento.
- 7.
- Con lettera 6 giugno 1994, il governo italiano attirava l'attenzione della
Commissione sul fatto che il piano di ristrutturazione dell'EniChem, come pure le
sue osservazioni del 18 maggio 1994, si riferivano non solo ai conferimenti oggetto
dell'indagine avviata dalla lettera della Commissione 16 marzo 1994, ma anche al
terzo conferimento. Il governo dichiarava di confidare che la procedura di esame
potesse rapidamente concludersi in relazione a quest'ultimo conferimento.
- 8.
- A seguito delle discussioni condotte in seno a un gruppo di lavoro costituito da
rappresentanti dell'industria e del Department of Trade and Industry (in prosieguo:
il «DTI»), il 1° luglio 1994 il governo del Regno Unito presentava osservazioni alla
Commissione in risposta alla comunicazione 2 giugno 1994, nelle quali esprimeva
i suoi dubbi circa la giustificazione per quanto riguarda i due primi conferimenti.
Il Regno Unito attirava altresì l'attenzione della Commissione su articoli di stampa
riguardanti il terzo conferimento e chiedeva, in particolare, che quest'ultimo
costituisse oggetto di un esame separato e approfondito.
- 9.
- Il 27 luglio 1994, la Commissione pubblicava un comunicato stampa IP/94/728 (in
prosieguo: il «comunicato stampa della Commissione») con cui faceva presente di
aver deciso, quello stesso giorno, di concludere il procedimento avviato ai sensi
dell'art. 93, n. 2, del Trattato relativamente ai primi due conferimenti, con
l'approvazione dell'aiuto così concesso, e di dichiarare che il terzo conferimento
non costituiva un aiuto concesso da uno Stato.
- 10.
- Il terzo conferimento veniva effettuato per tranches tra l'agosto e l'ottobre 1994.
- 11.
- Il 1° agosto 1994, la società americana Union Carbide Corporation (in prosieguo:
l'«UCC») pubblicava un comunicato stampa con cui annunciava l'intenzione di
costituire una joint venture con l'EniChem per la produzione e lo smercio di
polietilene in Europa.
- 12.
- La ricorrente veniva a conoscenza dell'approvazione da parte della Commissione
della ricapitalizzazione dell'EniChem alla lettura del comunicato stampa dell'UCC.
Essa contattava allora il DTI che otteneva una copia della versione inglese del
comunicato stampa della Commissione tramite la rappresentanza permanente del
Regno Unito presso le Comunità europee. La copia veniva inviata alla ricorrente
il 3 agosto 1994.
- 13.
- La decisione adottata dalla Commissione il 27 luglio 1994 (in prosieguo: la
«decisione controversa») veniva notificata al governo italiano con lettera 9 agosto
1994.
- 14.
- La Commissione rileva al punto 4 della decisione controversa che il terzo
conferimento di 3 000 miliardi di LIT non costituisce un aiuto concesso da uno
Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1 del Trattato, in ragione del fatto che avrebbe potuto
essere effettuato da un investitore privato in regime di economia di mercato.
- 15.
- Al punto 5 della decisione controversa, fa presente che i primi due conferimenti,
di un importo totale di 1 794 miliardi di LIT «non avranno alcun ritorno» e che
«nessun investitore privato avrebbe conferito tale importo di denaro senza la previa
definizione di un vasto piano di ristrutturazione». Essa aggiunge che «questi
apporti devono pertanto essere considerati come aiuti. Tali aiuti coprono le perdite
derivanti essenzialmente da chiusure d'impianti» indicate sommariamente nella
decisione controversa. Tuttavia, al punto 6 della decisione controversa, la
Commissione rileva che, date tali importanti chiusure e le relative riduzioni di
capacità produttiva, i due primi conferimenti sono compatibili con il mercato
comune conformemente all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato.
- 16.
- Nel corso di una riunione tenutasi l'11 novembre 1994, la Commissione consegnava
alle autorità britanniche e alla ricorrente un documento che nelle sue memorie
qualifica come testo integrale della decisione controversa.
- 17.
- La decisione controversa veniva pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee del 26 novembre 1994 (Comunicazione della Commissione ai sensi dell'art.
93, paragrafo 2 del Trattato CE indirizzata agli Stati membri e ai terzi interessati
in merito ad aiuti decisi dall'Italia a favore di Enichem SpA, GU C 330, pag. 7).
Procedimento
- 18.
- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 1995,
la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 19.
- Con ordinanze 13 ottobre 1995, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha
ammesso il Regno Unito e la Repubblica italiana a intervenire nella presente
causa, rispettivamente a sostegno delle conclusioni della ricorrente e della
Commissione. Con ordinanza 19 ottobre 1995, l'ENI e l'EniChem sono state
ammesse a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
- 20.
- Con ordinanza 26 giugno 1996, causa T-11/95, BP Chemicals/Commissione (Racc.
pag. II-599), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha respinto una domanda
presentata dall'ENI e dall'EniChem intesa ad ottenere la concessione di una deroga
ai sensi dell'art. 35, n. 2, del regolamento di procedura per quanto riguarda la
traduzione, nella lingua di procedura, degli allegati alla loro memoria di intervento.
- 21.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso
di passare alla fase orale del procedimento. Nel contesto delle misure di
organizzazione del procedimento, la Commissione, la Repubblica italiana, l'ENI e
l'EniChem, sono state invitate a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti ed a
produrre taluni documenti prima dell'udienza. In particolare, il Tribunale ha chiesto
alla Commissione di produrre i calcoli, contenuti nella pratica, relativi allaquestione se il terzo conferimento sarebbe stato accettabile per un investitore
privato in regime di economia di mercato.
- 22.
- La Commissione, l'Eni e l'EniChem hanno risposto a tali quesiti e hanno prodotto
taluni documenti, il 30 giugno 1997. La Commissione ha presentato, in particolare,
un calcolo del rendimento del terzo conferimento datato 1° luglio 1994 (in
prosieguo: la «tabella QI/1»). La Repubblica italiana ha presentato le sue
osservazioni il 30 luglio 1997.
- 23.
- All'udienza del 23 settembre 1997 sono state sentite le difese svolte dalle parti e
le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale. Al termine di tale udienza, il
Tribunale ha tuttavia deciso di non chiudere la fase orale del procedimento.
- 24.
- Con lettera 26 settembre 1997, la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione di
depositare per iscritto osservazioni sui calcoli figuranti nella tabella QI/1.
- 25.
- Con lettera 26 settembre 1997, gli agenti della Commissione hanno fatto presente
al Tribunale che la tabella QI/1, datata 1° luglio 1994, non era stata predisposta
prima dell'adozione della decisione controversa del 27 luglio 1994, ma costituiva
una ricostruzione del lavoro svolto nel corso della preparazione di tale decisione.
- 26.
- Con lettera 13 ottobre 1997, il Tribunale ha invitato la Commissione a indicare se
i calcoli figuranti nella tabella QI/1 fossero sempre invocati a sostegno
dell'affermazione contenuta nella decisione controversa secondo la quale il terzo
conferimento sarebbe stato effettuato da un investitore privato in regime di
economia di mercato. In caso contrario, la Commissione era invitata a precisare,
partendo dalla motivazione della decisione controversa e dalle sue scritture, i calcoli
o gli altri elementi invocati per giustificare la sua conclusione su tali punti.
- 27.
- Con lettera 16 ottobre 1997, la Commissione ha comunicato al Tribunale che i
documenti prodotti in allegato alle sue osservazioni 30 giugno 1997, QI/2 e QI/4 (inprosieguo: le «tabelle QI/2 e QI/4»), erano copie dei documenti originali della
pratica all'atto dell'adozione della decisione controversa, ma che il documento di
cui all'allegato QI/3 (in prosieguo: la «tabella QI/3») era stato ricostruito, dopo
l'emanazione della decisione controversa, per una maggiore comprensione, sulla
base di una tabella esistente all'epoca.
- 28.
- Con osservazioni 11 novembre 1997, la Commissione ha risposto al quesito rivoltole
dal Tribunale il 13 ottobre 1997, presentando taluni calcoli (in prosieguo: «tabella
A» e «tabella B») che contenevano elementi nuovi rispetto ai calcoli figuranti nella
tabella QI/1.
- 29.
- Con lettera 24 novembre 1994, il Tribunale ha invitato la ricorrente e gli
intervenienti a pronunciarsi per iscritto sulle lettere e sulle osservazioni della
Commissione del 30 giugno 1997, 26 settembre 1997, 16 ottobre 1997 e 11
novembre 1997.
- 30.
- Aderendo a tale invito, la ricorrente, il Regno Unito, l'ENI e l'EniChem, hanno
presentato osservazioni il 19 gennaio 1998.
- 31.
- Le difese orali svolte dalle parti e le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale
sono state sentite all'udienza del 17 marzo 1998, al termine della quale la fase orale
del procedimento è stata chiusa.
Conclusioni delle parti
- 32.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione controversa,
- condannare la Commissione alle spese,
- condannare la Repubblica italiana, l'ENI e l'EniChem alle spese che la
ricorrente ha sopportato a causa dei loro rispettivi interventi.
- 33.
- Il Regno Unito conclude che il Tribunale voglia annullare la decisione controversa.
- 34.
- La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso,
- condannare la ricorrente alle spese,
- condannare il Regno Unito alle spese.
- 35.
- L'ENI e l'EniChem concludono che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile,
- in subordine, respingerlo,
- condannare la ricorrente alle spese sostenute dall'ENI e dall'EniChem.
- 36.
- La Repubblica italiana sostiene le conclusioni della Commissione.
Sulla ricevibilità
- 37.
- La Commissione, la Repubblica italiana, l'ENI e l'EniChem affermano che il
ricorso è irricevibile, in primo luogo perché il diritto d'impugnazione della
ricorrente sarebbe venuto meno per scadenza dei termini, in secondo luogo perchéla decisione controversa non riguarderebbe individualmente la ricorrente ai sensi
dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.
Sul termine d'impugnazione
Argomenti delle parti
- 38.
- La Commissione sostiene che il ricorso depositato il 20 gennaio 1995 è stato
proposto dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 173, quinto comma, del
Trattato. Infatti, il dies a quo sarebbe il 3 agosto 1994, data in cui la ricorrente ha
preso conoscenza dell'atto controverso alla lettura del comunicato stampa della
Commissione.
- 39.
- Secondo la Commissione, sia dalla formulazione dell'art. 173, quinto comma, del
Trattato, sia dalla giurisprudenza della Corte emerge che il primo nel tempo dei
tre eventi contemplati dalla detta disposizione, cioè la pubblicazione dell'atto
controverso, la sua notifica al ricorrente o il giorno in cui questi ne ha avuto
conoscenza, fa decorrere il termine d'impugnazione (v., in particolare, le sentenze
della Corte 5 marzo 1986, causa 59/84, Tezi Textiel/Commissione, Racc. pag. 887,
punti 9-12, e 23 maggio 1989, causa 378/87, Hit Holzvertrieb/Commissione, Racc.
pag. 1359, punti 12-15).
- 40.
- Nella specie, il comunicato stampa della Commissione avrebbe consentito alla
ricorrente di ricavare una esatta conoscenza del contenuto e della motivazione
dell'atto di cui trattasi in modo da poter esercitare il proprio diritto di ricorso.
Anche supponendo che la ricorrente non abbia avuto una sufficiente conoscenza
del contenuto e della motivazione dell'atto controverso, ai sensi dell'art. 173, quinto
comma, del Trattato, alla data del 3 agosto 1994, il termine d'impugnazione
avrebbe cominciato a decorrere dalla modifica dell'atto, cioè l'11 novembre 1994,
unicamente a condizione che la ricorrente avesse chiesto alla Commissione, entro
un termine ragionevole, il testo integrale dell'atto. Tale condizione non sarebbe,
tuttavia, soddisfatta nella specie.
- 41.
- La Commissione infine contesta l'affermazione della ricorrente secondo la quale
il testo della decisione controversa le sarebbe stato trasmesso nel corso della
riunione 11 novembre 1994, sotto la stretta condizione che non ne venisse fatto
alcun uso prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ma ammette che la
riunione si è svolta in condizioni di riservatezza e che i suoi funzionari hanno
assoggettato il documento ad embargo fino alla sua pubblicazione, ritenendo, a
torto, di essere tenuti ad evitarne la diffusione prima di tale data.
- 42.
- La Repubblica italiana, l'ENI e l'EniChem si rifanno agli argomenti della
Commissione.
- 43.
- L'ENI e l'EniChem sottolineano che, conformemente all'art. 191, n. 3, del Trattato,
alla pubblicazione della decisione controversa non era subordinata la sua efficacia.
Come dichiarato dagli avvocati generali Reischl e Mancini rispettivamente nella
causa 76/79, Könecke/Commissione (sentenza della Corte 5 marzo 1980, Racc. pag.
665) e nelle cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/Parlamento (sentenza della Corte
22 settembre 1988, Racc. pag. 4821), la ricorrente non avrebbe avuto il diritto di
attendere la pubblicazione dell'atto controverso prima di proporre il ricorso. Ciò
varrebbe a maggior ragione ancora per quanto riguarda il terzo conferimento, dato
che le decisioni della Commissione che accertano l'insussistenza di aiuti statali sulla
base dell'art. 93, n. 3, del Trattato, non sono mai pubblicate.
- 44.
- La ricorrente, sostenuta dal Regno Unito, afferma che il termine d'impugnazione
previsto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato ha cominciato a decorrere dalla
data della pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale, cioè
il 26 novembre 1994. Il criterio della conoscenza dell'atto controverso sarebbe
sussidiario e si applicherebbe solo in mancanza di pubblicazione o di notifica del
detto atto (sentenza Könecke/Commissione, già citata, e sentenza della Corte 6
luglio 1988, causa 236/86, Dillinger Hüttenwerke/Commissione, Racc. pag. 3761,
punto 14).
- 45.
- Né il comunicato stampa della Commissione, né la trasmissione di una copia
riservata della decisione controversa nel corso della riunione dell'11 novembre 1994
costituirebbero una notifica. Del resto, nel corso della riunione dell'11 novembre
1994, la decisione controversa sarebbe stata trasmessa alla ricorrente sotto la stretta
condizione che non ne venisse fatto uso alcuno prima della sua pubblicazione, con
la conseguenza che il termine avrebbe dovuto decorrere solo dalla data di tale
riunione. Ad ogni modo, il comunicato stampa della Commissione non avrebbe
consentito alla ricorrente una conoscenza sufficiente dell'atto di cui trattasi. Del
resto essa avrebbe agito con tutta la diligenza richiesta per ottenere una copia della
decisione controversa.
Giudizio del Tribunale
- 46.
- Ai sensi dell'art. 173, quinto comma, del Trattato, i ricorsi devono essere proposti
nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto,
dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il
ricorrente ne ha avuto conoscenza.
- 47.
- Dalla formulazione stessa di tale disposizione emerge che il criterio della data della
conoscenza dell'atto in quanto dies a quo è subordinato rispetto a quello della
pubblicazione o della notifica dell'atto (sentenza della Corte 10 marzo 1998, causa
C-122/95, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-973, punto 35; v. altresì, in materia di
aiuti concessi dagli Stati, le conclusioni dell'avvocato generale Capotorti nella causa730/79, Philip Morris/Commissione, decisa con sentenza della Corte 17 settembre
1980, Racc. pag. 2671, in particolare pagg. 2693 e 2695).
- 48.
- Nella specie, la decisione controversa è stata pubblicata il 26 novembre 1994.
Nell'ipotesi in cui non sia stata precedentemente notificata alla ricorrente, se ne
dovrebbe pertanto concludere che il presente ricorso, depositato il 20 gennaio 1995,
è stato proposto entro il termine previsto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato.
- 49.
- Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, dato che è prassi costante che le
decisioni della Commissione di concludere un procedimento formale di esame di
aiuti ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee (v., in particolare, la lettera della Commissione agli Stati
membri del 27 giugno 1989 pubblicata dalla Commissione in Diritto della
concorrenza nelle Comunità europee, Volume IIA, «Regole applicabili agli aiuti
di Stato», 1995, pag. 107, nonché la XX relazione sulla politica della concorrenza,
1990, punto 170).
- 50.
- Nella specie, la decisione controversa ha concluso non solo il procedimento formale
di esame instaurato, conformemente all'art. 93, n. 2, del Trattato, nei confronti dei
due primi conferimenti, ma anche l'esame preliminare, ai sensi dell'art. 93, n. 3, del
Trattato, del terzo conferimento. Tuttavia, la Commissione non ha negato di aver
sempre avuto l'intenzione di pubblicare la decisione controversa sui tre
conferimenti nella sua integralità. D'altronde non contesta di aver informato il
Regno Unito che la decisione controversa sarebbe stata pubblicata, il che emerge,
del resto, dal telefax da essa inviato alla rappresentanza permanente del Regno
Unito il 29 settembre 1994, nel quale viene confermato che la decisione controversa
sarebbe stata pubblicata nelle prossime settimane.
- 51.
- Alla luce di quanto sopra, la ricorrente poteva legittimamente attendersi che la
decisione controversa avrebbe costituito oggetto di una pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
- 52.
- Invece, nell'ipotesi in cui la consegna alla ricorrente del documento qualificato dalla
Commissione come testo integrale della decisione controversa, nel corso della
riunione 11 novembre 1994, fosse considerata una «notificazione» ai sensi dell'art.
173, quinto comma, del Trattato si dovrebbe altresì concludere che il ricorso è stato
proposto entro i termini. In tali circostanze, infatti, il termine d'impugnazione
sarebbe scaduto soltanto il lunedì 23 gennaio 1995, tenuto conto del termine di due
mesi previsto dall'art. 173, quinto comma del Trattato, aumentato del termine di
dieci giorni in ragione della distanza previsto per il Regno Unito, conformemente
al disposto dell'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, nonché dell'art. 101,
n. 2, primo comma, del medesimo regolamento, che si applica quando il termine
scade di sabato, domenica o in un giorno festivo.
- 53.
- I motivi di tardività del ricorso devono pertanto essere respinti.
Sulla questione se la decisione controversa riguardi direttamente e individualmente la
ricorrente
Argomenti delle parti
- 54.
- La Commissione, sostenuta dalla Repubblica italiana, dall'ENI e dall'EniChem,
deducono che il ricorso non è ricevibile per quanto concerne i due primi
conferimenti atteso che la decisione controversa non riguarda individualmente la
ricorrente, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato.
- 55.
- Infatti, la ricorrente non soddisferebbe nessuna delle tre condizioni al riguardo
previste cumulativamente dalla giurisprudenza; essa non avrebbe partecipato alla
fase amministrativa del procedimento in quanto denunciante o terzo interessato che
presenta osservazioni a seguito di una comunicazione di avvio di un procedimento
ex art. 93, n. 2, del Trattato; lo svolgimento del procedimento non sarebbe stato
ampiamente determinato dalle sue osservazioni; infine, la sua posizione sul mercato
non avrebbe risentito di sostanziali ripercussioni a causa dell'aiuto di cui trattasi
(sentenze della Corte 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e
Commissione, Racc. pag. 849; e 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e
a./Commissione, Racc. pag. 391, punto 25, e conclusioni dell'avvocato generale
VerLoren Van Themaat nella stessa causa, Racc. pag. 405).
- 56.
- Per contro, la Commissione non contesta che il ricorso sia ricevibile per quanto
riguarda la sua valutazione del terzo conferimento, in applicazione delle sentenze
della Corte 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione (Racc. pag. I-2487)
e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra Commissione (Racc. pag. I-3203).
- 57.
- Distinguendosi su questo punto dalla Commissione, l'ENI e L'EniChem sostengono
che il ricorso è altresì irricevibile per quanto riguarda la valutazione del terzo
conferimento. Infatti, la citata giurisprudenza Cook/Commissione, non sarebbe
applicabile ad una decisione che accerta l'insussistenza di aiuti, adottata in
applicazione dell'art. 93, n. 3, del Trattato. L'annullamento di una decisione del
genere, a differenza dell'annullamento di una decisione che dichiara un aiuto
compatibile con il mercato comune, non implica automaticamente l'instaurazione
di un procedimento formale di esame ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato. Infatti,
la Commissione procederebbe piuttosto ad un secondo esame ai sensi dell'art. 93,n. 3, del Trattato, al fine di verificare se il terzo conferimento, che attualmente si
presume comporti un elemento di aiuto, sia cionondimeno compatibile con il
mercato comune. La partecipazione dei terzi interessati, come la ricorrente, non
sarebbe prevista in questa fase del procedimento. Soltanto nell'ipotesi in cui la
Commissione dia inizio al procedimento di esame ai sensi dell'art. 93, n. 2, del
Trattato, la ricorrente avrebbe la possibilità di presentare osservazioni per quanto
riguarda il terzo conferimento. La decisione controversa non riguarderebbe
pertanto la ricorrente in modo diretto.
- 58.
- L'ENI e l'EniChem eccepiscono l'irricevibilità per quanto riguarda il terzo
conferimento anche perché il ricorso non è diretto contro una decisione ai sensi
degli artt. 92, n. 1, e 93, n. 3, del Trattato. Dato che la decisione controversa è stata
adottata sulla sola base degli artt. 92, n. 3, lett. c), e 93, n. 2, del Trattato e che a
questo titolo la Commissione non ha mai esteso la sua indagine al terzo
conferimento, il ricorso sarebbe pertanto irricevibile perché, nelle sue conclusioni,
la ricorrente non ha chiesto l'annullamento della decisione «distinta» riguardante
il terzo conferimento.
- 59.
- La Repubblica italiana sostiene che il ricorso è irricevibile per quanto riguarda il
terzo conferimento poiché la ricorrente non ha dimostrato che l'ENI, in quanto
impresa pubblica, aveva agito in quanto pubblica autorità basandosi su interessi
pubblici o sociali piuttosto che su interessi egoistici o commerciali.
- 60.
- La ricorrente, sostenuta dal Regno Unito, afferma che la decisione controversa la
riguarda nel suo complesso direttamente e individualmente.
- 61.
- Ritiene che, in quanto concorrente dell'EniChem e in mancanza di comunicazione
dell'avvio di un procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, relativamente al terzo
conferimento non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni ed
ha quindi il diritto di impugnare la valutazione del detto terzo conferimento
(sentenza 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag.
3809, Cook/Commissione, citata, punti 23-26, e sentenza della Corte 24 marzo 1993,
causa C-313/90, CIRFS/ Commissione, Racc. pag. I-1125). Contrariamente a quanto
argomentato dall'ENI e dall'EniChem, la menzionata sentenza Cook/Commissione
sarebbe applicabile ad una situazione in cui è stata adottata la decisione di non
avviare il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato per il motivo che il
provvedimento controverso non costituisce una sovvenzione statale.
- 62.
- Il ricorso sarebbe altresì ricevibile, in virtù della citata sentenza Cook/Commissione,
per quanto riguarda i due primi conferimenti, i quali sarebbero strettamente
connessi al terzo. Infatti, non avendo esteso il procedimento mediante una nuova
comunicazione ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, la Commissione avrebbe
privato gli interessati della possibilità di esprimere il loro punto di vista sulla
ristrutturazione dell'EniChem nel suo complesso, nonché sul relativo finanziamento.
Il ragionamento alla base della sentenza Cook/Commissione si applicherebbe ad
una situazione del genere, in quanto se non fosse consentito agli interessati di
contestare la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale, le garanzie
procedurali dell'art. 93, n. 2, del Trattato non potrebbero essere rispettate.
- 63.
- In subordine, qualora il Tribunale dovesse ritenere che la ricevibilità del ricorso,
per quanto riguarda i due primi conferimenti, debba essere valutata separatamente,
la ricorrente deduce che un'impresa può essere individualmente riguardata in
ragione del solo effetto esercitato dall'aiuto sulla sua posizione di mercato (v.
sentenze del Tribunale 27 aprile 1995, causa T-435/93, ASPEC e a./Commissione,Racc. pag. II-1281, punto 64, e causa T-442/93, AAC e a./Commissione, Racc. pag.
II-1329, punto 49).
- 64.
- In Europa vi sarebbe una concorrenza sostanziale tra la ricorrente e l'EniChem,
in particolare sui mercati dell'etilene e del polietilene, ma anche per quanto
riguarda altri prodotti. L'EniChem sarebbe il maggior produttore di etilene in
Europa, disponendo dell'11% della capacità totale, contro il 7% della ricorrente.
Del resto, la Commissione avrebbe fatto menzione, nella comunicazione 2 giugno
1994, che la EniChem disponeva di una posizione di leader del mercato delle
olefine in Europa occidentale, categoria di prodotti cui appartiene il polietilene.
- 65.
- Nel 1993, la ricorrente avrebbe subito una perdita totale d'esercizio per tutti i
prodotti venduti in Europa di 95 milioni di UKL, dovuta principalmente alle
vendite di etilene e polietilene. Nello stesso anno, la società capogruppo della
ricorrente avrebbe iscritto in bilancio un onere di 200 milioni di UKL per la
radicale ristrutturazione delle sue attività petrolchimiche europee e, in particolare,
la chiusura definitiva degli impianti di piroscissione di etilene in Baglan Bay. Questa
chiusura, di una capacità di 360 Kt/annue, avrebbe coinciso con l'attivazione di una
capacità di 330 Kt/annue in un impianto più redditizio di Grangemouth, che è stata
annunciata nel 1988.
- 66.
- La ricorrente ritiene di conseguenza che la sua posizione sul mercato sia stata
seriamente pregiudicata dalla concessione dei due primi conferimenti all'EniChem.
- 67.
- Inoltre, la ricorrente avrebbe attivamente partecipato al procedimento
amministrativo, svolgendo quindi un ruolo paragonabile a quello di un denunciante
ai sensi della citata sentenza Cofaz. Il 24 maggio 1994 essa avrebbe presentato a
un gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti dell'industria e del DTI, uno
studio relativo agli aiuti concessi alla EniChem. Nel corso di una riunione di tale
gruppo di lavoro tenutasi il 13 giugno 1994, essa avrebbe completato tale studio
con nuove cifre ed argomenti e, successivamente, avrebbe scritto al ministero per
fornire informazioni supplementari. La ricorrente avrebbe partecipato alle
discussioni del gruppo di lavoro sulle grandi linee delle osservazioni del Regno
Unito, fornendo la maggior parte degli elementi di fatto, e avrebbe in particolare
formulato osservazioni circa il progetto di osservazioni distribuito dal DTI.
- 68.
- La ricorrente avrebbe esitato a presentare osservazioni a proprio nome nel timore
di pregiudicare le relazioni commerciali che essa intratteneva con la EniChem in
seno a joint ventures, ai negoziati in corso su contratti di licenza di tecnologia
nonché alla cooperazione nel contesto di associazioni di categoria di cui le due
imprese facevano parte. Benché uno Stato membro non agisca «per conto» di
un'impresa come una associazione di categoria, le autorità britanniche avrebbero
voluto fare in modo che gli interessi della ricorrente venissero presi pienamente inconsiderazione dalla Commissione. Sarebbe di un formalismo eccessivo esigere che
la ricorrente abbia presentato le medesime osservazioni a proprio nome.
Giudizio del Tribunale
- Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui riguarda i due primi conferimenti
- 69.
- Conformemente all'art. 173, quarto comma, del Trattato, qualsiasi persona fisica
e giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di
altre persone solo se tale decisione la riguarda direttamente ed individualmente.
Poiché la destinataria della decisione controversa è la Repubblica italiana, si deve
verificare se la ricorrente sia in possesso di tali requisiti per quanto riguarda i primi
due conferimenti.
- 70.
- Non è oggetto di contestazione che la decisione controversa riguarda direttamente
la ricorrente poiché dichiara compatibili con il mercato comune aiuti già concessi
(v. da ultimo sentenza del Tribunale 5 novembre 1997, causa T-149/95,
Ducros/Commissione, Racc. pag. II-2031, punto 32).
- 71.
- Del resto, per costante giurisprudenza chi non sia destinatario di una decisione può
sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento
lo tocchi a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte
a distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei
destinatari (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62,
Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, in particolare pag. 220; sentenza
Ducros/Commissione, già citata, punto 33).
- 72.
- Si evince altresì dalla giurisprudenza che, per quanto concerne il controllo delle
sovvenzioni statali, una decisione che conclude un procedimento ex art. 93, n. 2, del
Trattato, riguarda individualmente le imprese che hanno presentato la denuncia che
ha dato inizio a tale procedimento e le cui osservazioni sono state ascoltate, le
quali hanno influito sul corso del procedimento, se, però, la loro posizione sul
mercato è sostanzialmente danneggiata dal provvedimento di aiuto che costituisce
oggetto della decisione impugnata (sentenza Cofaz/Commissione, già citata, punti
24 e 25). Da ciò non deriva però che un'impresa non possa essere in grado di
dimostrare per altra via, mediante riferimento a circostanze specifiche che la
contraddistinguono in maniera analoga a quella del destinatario, che essa è
individualmente interessata (sentenze Aspec e a./Commissione, già citata, punto 64,
e Ducros/Commissione, già citata, punto 34).
- 73.
- Nella specie, la ricorrente non ha presentato alcuna denuncia alla Commissione.
Parimenti, dopo la pubblicazione della comunicazione 2 giugno 1994, la ricorrente
non è intervenuta, a proprio nome, presso la Commissione, per sottoporle le sue
osservazioni come interessata ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato. Del resto, il
solo fatto che la ricorrente abbia la qualità d'interessata ai sensi di tale disposizionenon è sufficiente, di per sé, ad identificarla alla stessa stregua del destinatario della
decisione.
- 74.
- Il Tribunale considera che neppure la partecipazione della ricorrente, in quanto
membro di un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti dell'industria e del
DTI, alla preparazione delle osservazioni sottoposte alla Commissione dal Regno
Unito, il 1° luglio 1994, è atta ad identificarla nel senso della citata giurisprudenza.
Infatti, le osservazioni sono state sottoposte dal Regno Unito a proprio nome e
nella sua qualità di Stato membro. Per di più, esse contengono solo il punto di vista
del governo del Regno Unito sugli aiuti proposti nel contesto della situazione
generale dell'industria petrolchimica europea dell'epoca, senza affrontare in alcun
modo la situazione particolare della ricorrente.
- 75.
- Del resto, la mera partecipazione della ricorrente a un gruppo di lavoro costituito
dalle autorità britanniche non è equiparabile all'esercizio, da parte di un interessato
ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, del diritto di presentare osservazioni
nell'ambito della procedura da esso disciplinata. Infatti, in quest'ambito le
considerazioni di certezza del diritto e di buona amministrazione esigono, nella
misura del possibile, che la Commissione conosca la situazione particolare di
ciascuno degli operatori economici che si ritengono lesi dalla concessione degli aiuti
proposti. Nella specie, la Commissione non era a conoscenza, nel corso del
procedimento amministrativo, né delle obiezioni specifiche della ricorrente né del
ruolo eventualmente da essa svolto nella preparazione delle osservazioni del Regno
Unito.
- 76.
- Quanto alla questione se la ricorrente abbia provato in altro modo l'esistenza di
circostanze specifiche che la identificavano alla stessa stregua del destinatario, si
deve ricordare che la semplice circostanza che un atto possa influire sui rapporti
di concorrenza nel mercato di cui trattasi non è sufficiente a far ritenere che
qualsiasi operatore economico che si trovi in qualche modo in concorrenza con il
destinatario dell'atto sia direttamente e individualmente toccato da quest'ultimo
(sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite 10/68 e 18/68,
Eridania/Commissione, racc. pag. 459, punto 7, sentenza del Tribunale 22 ottobre
1996, causa T-266/94, Skibsværftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II-1399,
punto 47).
- 77.
- Il Tribunale osserva, infatti, che in un caso come quello di specie, in cui la
ricorrente non si è avvalsa del diritto di presentare osservazioni nel contesto del
procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, è di sua competenza dimostrare
l'esistenza una situazione concorrenziale particolare atta a caratterizzarla, in
relazione all'aiuto di Stato, rispetto a qualsiasi altro operatore economico (sentenza
ASPEC e a./Commissione, già citata, punto 70; sentenza Skibsværtsforeningen e
a./Commissione, già citata, punto 47).
- 78.
- Oltre al fatto di trovarsi in concorrenza con l'EniChem nel mercato dell'etilene e
del polietilene, la ricorrente invoca il fatto che la capacità di produzione di etilene
dell'EniChem costituisce l'11% della capacità totale di produzione in Europa, in
raffronto al 7% da essa stessa detenuto. Essa invoca altresì l'osservazione della
Commissione nella comunicazione 2 giugno 1994 secondo la quale la EniChem
dispone di una posizione di leader del mercato dell'Europa occidentale delle
olefine. Infine, adduce la perdita di esercizio che ha subito nel 1993, dovuta in
particolare alle sue vendite di etilene e di polietilene, nonché la ristrutturazione,
ivi compresa la chiusura degli stabilimenti di piroscissione di etilene in Baglan Bay,
alla quale ha dato corso.
- 79.
- Il Tribunale considera che questi elementi non costituiscono circostanze specifiche
sufficienti ad identificare la ricorrente alla stessa stregua del destinatario della
decisione controversa.
- 80.
- Infatti dagli atti emerge che, all'epoca dei fatti, una ventina di operatori economici
era attiva nel settore dell'etilene, tra cui la EniChem e la ricorrente, le quali
insieme disponevano di circa cinquanta stabilimenti (v., per esempio, la tabella a
pag. 14 del «Petrochemical Market Outlook», May 1994, depositato nellacancelleria del Tribunale dalla ricorrente, e il «1994 Olefins report product review»
prodotto dalla EniChem, allegato 4 della sua memoria d'intervento). Ora, anche
se la EniChem disponeva effettivamente a quell'epoca della maggiore capacità di
produzione in Europa, dalla tabella figurante a pagina 16 del ricorso emerge che
altri cinque produttori avevano una capacità maggiore della ricorrente, che figura
solo in settima posizione. Per quanto riguarda la perdita di esercizio subita dalla
ricorrente nel 1993, dagli atti emerge che l'industria petrolchimica subiva a
quell'epoca una recessione con la conseguenza che la maggior parte degli operatori
economici interessati ha subito perdite o conseguito ridotti margini di utili.
Parimenti, la chiusura dei suoi impianti di piroscissione di etilene in Baglan Bay
risulta essere priva di nesso con i primi due conferimenti, ma piuttosto in relazione
con la propria decisione, annunciata nel 1988, di far costruire un impianto più
redditizio in Grangemouth.
- 81.
- La situazione della ricorrente è pertanto nettamente differente da quella in cui si
trovavano le tre ricorrenti nella causa ASPEC e a./Commissione, già citata, che
detenevano pressoché la totalità delle quote di mercato (v. punti 65-71). Parimenti,
mentre in quella causa l'aiuto era specificamente inteso ad aumentare la capacità
produttiva del destinatario in mercati già eccedentari, nel caso di specie i due primi
conferimenti sono stati concessi nel contesto delle chiusure di impianti di cui al
punto 5 della decisione controversa.
- 82.
- Infine, l'argomento della ricorrente secondo cui il ricorso sarebbe ricevibile, per
analogia con la soluzione prescelta nella citata sentenza Cook/Commissione, in
ragione del fatto che l'omissione, nella comunicazione del 2 giugno 1994, di
qualsiasi menzione del terzo conferimento l'ha privata della possibilità di esprimersi
sulla ristrutturazione dell'EniChem nel suo complesso, non può essere accolto.Infatti, in quella sentenza la Corte ha dichiarato che la decisione di non avviare il
procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato produceva la conseguenza di privare gli
interessati, ai sensi di tale disposizione, delle garanzie processuali di cui avevano
il diritto di ottenere il rispetto. Orbene, va osservato che nella specie la
Commissione ha avviato il procedimento ex art. 93, n. 2, per quanto riguarda i
primi due conferimenti. Anche supponendo che vi sia un nesso fra i tre
conferimenti nell'ambito della ristrutturazione dell'EniChem, e che la
comunicazione del 2 giugno 1994 sia incompleta, il solo fatto che questa non
menzioni il terzo conferimento non ha pertanto privato la ricorrente della
possibilità di presentare osservazioni sui due primi conferimenti nel contesto del
procedimento instaurato dalla Commissione relativamente ad essi.
- 83.
- Per quanto riguarda i primi due conferimenti il ricorso è pertanto irricevibile.
Sulla ricevibilità del ricorso per quanto riguarda il terzo conferimento
- 84.
- La convenuta, basandosi sulle menzionate sentenze Cook/Commissione e
Matra/Commissione, non ha contestato la ricevibilità del ricorso per quanto
riguarda il terzo conferimento.
- 85.
- Ai sensi dell'art. 37, quarto comma, dello Statuto (CE) della Corte, che si applica
ai procedimenti dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 46, primo comma, del detto
Statuto, le conclusioni dell'istanza di intervento possono avere come oggetto
soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti. Inoltre, ai sensi dell'art. 116,
n. 3, del regolamento di procedura, l'interveniente accetta il procedimento nello
stato in cui questo si trova all'atto del suo intervento.
- 86.
- Ne consegue che l'interveniente non è legittimata a contestare la ricevibilità del
ricorso per quanto riguarda il terzo conferimento e che il Tribunale non è quindi
tenuto ad esaminare i motivi di irricevibilità che essa deduce a tal riguardo
(sentenza del Tribunale 27 novembre 1997, causa T-290/94,
Kaysersberg/Commissione, Racc. pag. II-2137, punto 76).
- 87.
- Si deve tuttavia esaminare d'ufficio la ricevibilità del ricorso per quanto riguarda
il terzo conferimento ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura (v.
sentenza CIRFS e a./Commissione, citata, punto 23, e sentenza del Tribunale 12
dicembre 1996, causa T-19/92, Leclerc/Commissione, Racc. pag. II-1851, punto 51).
- 88.
- La Commissione ha concluso nella decisione controversa che il terzo conferimento
sarebbe stato effettuato da un investitore privato operante nelle normali condizioni
di un'economia di mercato e che esso non conteneva pertanto elementi di aiuto
concesso da uno Stato. Concludendo così, in esito all'esame preliminare del terzo
conferimento ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato, la Commissione ha
implicitamente rifiutato di avviare il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato (v.sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e
Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 47).
- 89.
- In siffatte circostanze, i beneficiari delle garanzie processuali previste dall'art. 93,
n. 2, del Trattato possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di
contestare dinanzi al giudice comunitario la decisione controversa (sentenza
Cook/Commissione, già citata, punto 23, e sentenza Matra/Commissione, già citata,
punto 17). Questo principio si applica anche nel caso in cui la decisione venga
adottata per il motivo che la Commissione ritiene l'aiuto compatibile con il mercato
comune solo qualora la Commissione accerti che debba escludersi l'esistenza stessa
di un aiuto (sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, già citata, punto 47).
Ne consegue che la ricorrente è interessata ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato,
e pertanto la decisione controversa, nella parte in cui verte sul terzo conferimento,
la riguarda individualmente.
- 90.
- Entro questi limiti la decisione controversa riguarda direttamente la ricorrente, dato
che il terzo conferimento è stato effettuato prima della presentazione del ricorso
(sentenza Ducros/Commissione, citata, punto 32).
- 91.
- Quanto all'argomento dell'ENI e dell'EniChem, secondo cui il ricorso sarebbe
irricevibile per il fatto che la ricorrente non ha chiesto nelle sue conclusioni
l'annullamento di una decisione «distinta» sul terzo conferimento adottata in forza
dell'art. 92, n. 1, e dell'art. 93, n. 3, del Trattato, dato che la decisione controversa
è stata adottata sulla la sola base degli artt. 92, n. 3, lett. c) e 93, n. 2, del Trattato,
è sufficiente constatare che le conclusioni della ricorrente sono dirette
all'annullamento della decisione controversa nel suo complesso, ivi compresa la
conclusione della Commissione secondo cui il terzo conferimento non costituiva una
sovvenzione statale.
- 92.
- Va altresì respinto l'argomento della Repubblica italiana secondo cui la ricorrente
deve dimostrare che l'ENI ha agito come pubblica autorità piuttosto che sulla base
dei suoi interessi commerciali, perché il ricorso sia ricevibile relativamente al terzo
conferimento. Infatti una considerazione del genere non riguarda la ricevibilità del
ricorso.
- 93.
- Il ricorso deve pertanto essere dichiarato ricevibile per quanto riguarda il terzo
conferimento.
Nel merito
I - Sintesi degli argomenti delle parti
- 94.
- Per quanto riguarda il terzo conferimento, la ricorrente deduce a) che la
Commissione ha violato l'art. 92, n. 1, del Trattato non tenendo in considerazione
il nesso esistente fra i tre conferimenti, cosa che rendeva possibile una valutazioneindipendente del terzo conferimento indipendentemente dai primi due; b) che, in
ogni caso, la Commissione ha violato l'art. 92, n. 1, del Trattato in quanto
un'investitore privato in regime di economia di mercato non avrebbe proceduto al
terzo conferimento; e c) che ne consegue che la Commissione ha violato i diritti
della ricorrente in quanto soggetto interessato, non avendo avviato il procedimento
previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato per quanto riguarda il terzo conferimento.
Gli argomenti dedotti nel corso della fase scritta del procedimento
- 95.
- Per quanto riguarda, in primo luogo, il nesso tra i due primi conferimenti e il terzo,
la ricorrente deduce che questo deve considerarsi come facente parte di un unico
processo di ristrutturazione della EniChem, nel contesto del quale i due primi
conferimenti e il terzo sarebbero indissolubilmente connessi. In tali circostanze, il
ragionamento della Commissione, a tenore del quale i due primi conferimenti
costituiscono aiuti concessi da uno Stato mentre il terzo apporto non lo è, sarebbe
artificioso. Si tratterebbe, in realtà, di un'unica sovvenzione statale per un importo
totale di 4 794 miliardi di LIT.
- 96.
- La ricorrente si basa, in particolare, sul fatto che la Commissione non era in grado
di approvare i due primi conferimenti ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato,
senza che fosse stato adottato un piano di ristrutturazione atto a garantire
all'impresa il ripristino dell'efficienza economica finanziaria a lungo tempo entro
un lasso di tempo ragionevole (v. punto 3.2.2.i) degli orientamenti comunitari sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, adottati
il 27 luglio 1994, GU C 368 del 23 dicembre 1994, pag. 12, in prosieguo: gli
«orientamenti», e sentenza della Corte 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92,
C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, in prosieguo: la
sentenza «Hytasa»). Orbene nella specie esisterebbe un solo piano di
ristrutturazione, quello sottoposto alla Commissione in risposta alla lettera di
intimazione del 16 marzo 1994, il cui elemento essenziale sarebbe il terzo
conferimento. Il nesso tra i due primi conferimenti e il terzo emergerebbe altresì
dalla lettera del governo italiano alla Commissione 6 giugno 1994.
- 97.
- In secondo luogo, e anche supponendo che il terzo conferimento possa essere
valutato indipendentemente dai primi due, la ricorrente sostiene che, nella
valutazione di questo, la Commissione non ha applicato correttamente il criterio
molto restrittivo dell'investitore privato in economia di mercato (sentenze della
Corte 21 marzo 1991, causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1433, in
prosieguo: la sentenza «ENI-Lanerossi», e causa C-305/89, Italia/Commissione,
Racc. pag. I-1603, in prosieguo: la sentenza «Alfa Romeo», e sentenza Hytasa, già
citata).
- 98.
- Secondo la ricorrente, nessun investitore privato operante in regime di economia
di mercato avrebbe fornito 3 000 miliardi di LIT per la ristrutturazionedell'EniChem. In particolare, nessun investitore privato avrebbe finanziato il piano
di ristrutturazione dell'EniChem senza vincolare tale finanziamento alla
realizzazione di obiettivi precisi con scadenze precise. Esso non avrebbe proceduto
al terzo conferimento senza prevedere l'alternativa della liquidazione dell'EniChem;
non avrebbe mai accettato di fare un investimento il cui valore attuale della futura
capacità di autofinanziamento raggiungesse appena l'importo dell'investimento,
come menzionato nella decisione controversa; e, in ogni caso, non avrebbe deciso
sulla base della meno pessimistica delle due previsioni finanziarie, come risulta sia
stato fatto nella specie secondo il controricorso della Commissione.
- 99.
- In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione, non avendo avviato il
procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato nei confronti del terzo
conferimento, ha commesso un vizio di procedura che la priva dei diritti di cui è
titolare conformemente a tale disposizione (sentenza Cook/Commissione, già citata,
punto 23). Infatti, la Commissione avrebbe dovuto estendere il procedimento già
avviato al terzo conferimento oppure dare corso a un nuovo procedimento per
essere completamente informata sul complesso degli elementi della fattispecie
prima di adottare la sua decisione (v. sentenza della Corte 20 marzo 1984, causa
84/92, Germania/Commissione, Racc. pag. 1451, punto 13, e sentenza Cook, già
citata, punto 29).
- 100.
- Il Regno Unito aggiunge che la Commissione avrebbe dovuto porsi nell'ottica delle
autorità italiane, secondo cui vi era un nesso necessario e indissolubile fra i tre
conferimenti. Del resto, le autorità italiane sarebbero state obbligate a presentare
i tre conferimenti come costitutivi di un tutt'uno perché il presupposto giuridico
dell'approvazione di un aiuto alla ristrutturazione sarebbe che quest'ultimo ripristini
l'efficienza economico-finanziaria del beneficiario, come sottolineato dalla
Commissione stessa al punto 3.2.2.i) degli orientamenti.
- 101.
- La Commissione sottolinea anzitutto la natura limitata del sindacato giurisdizionale
delle decisioni da essa emanate nel contesto del controllo preventivo in materia di
aiuti concessi dagli Stati, nonché il potere discrezionale necessariamente ampio di
cui essa dispone quando procede a valutazioni economiche e sociali in un contesto
comunitario (v., in particolare, sentenze Philip Morris/Commissione, già citata,
punto 24, Matra/Commissione, già citata, punto 24, e Hytasa, già citata, punto 51).
- 102.
- La Commissione considera che non esiste, tra i due primi conferimenti e il terzo,
un nesso tale da rendere necessario un trattamento congiunto dei tre conferimenti.
I due primi conferimenti sarebbero stati analizzati in modo del tutto distinto dal
terzo, poiché il loro scopo era essenzialmente quello di ripianare le perdite
derivanti dalle chiusure precedenti e il loro effetto non era da esso in alcun modo
dipendente.
- 103.
- In particolare, la Commissione rileva che il criterio dell'investitore privato operante
nelle normali condizioni di un'economia di mercato ha dovuto essere applicato ai
due primi conferimenti tenuto conto delle circostanze esistenti nel momento in cuiessi sono stati effettuati (1992 e 1993), mentre il terzo conferimento ha dovuto
essere valutato alla luce della situazione esistente alla data della decisionecontroversa (1994). Essa deduce che i due primi conferimenti non dovevano essere
di alcuna redditività, in quanto destinati a compensare perdite precedenti, ivi
comprese quelle derivanti da talune misure di ristrutturazione che non si
collocavano nel contesto di un programma dettagliato di ristrutturazione. Per
contro, l'intento di effettuare un apporto di 3 000 miliardi di LIT sarebbe stato
basato su un piano di ristrutturazione dettagliato e realistico per gli anni 1994-1997,
destinato a ripristinare un livello redditizio di utili annui a decorrere dal 1997. Il
fatto che misure dello stesso tipo di quelle precedentemente adottate siano state
proposte nel piano di ristrutturazione, non dimostrerebbe l'esistenza tra i due primi
conferimenti e il terzo di un nesso tale da rendere impossibile la valutazione degli
uni senza estendere il procedimento all'altro.
- 104.
- La Commissione avrebbe considerato che i due primi conferimenti e la
ristrutturazione che li ha accompagnati avevano ripristinato la redditività della
EniChem a un livello tale in cui capitali privati potevano essere reperiti sul mercato
finanziario, senza tuttavia conferire pienamente a tale impresa un livello di
redditività tale da far sì che rendimenti a lungo termine potessero essere prodotti
dai detti conferimenti. Perché un aiuto alla ristrutturazione sia compatibile con il
mercato comune sarebbe infatti sufficiente che consenta il ripristino della efficienza
del destinatario a un livello tale da attirare sul mercato finanziario i capitali privati
necessari per ritrovare la redditività, eventualmente sulla base di un piano di
ristrutturazione più dettagliato. Tale sarebbe stato il risultato dei due primi
conferimenti, visto che un livello di rendimento normale sul mercato doveva essere
atteso dal terzo apporto di 3 000 miliardi di LIT.
- 105.
- Secondo la Commissione, benché non esistesse un programma dettagliato di
ristrutturazione dell'EniChem all'epoca in cui i due primi apporti di capitale erano
stati effettuati, essa era a conoscenza del fatto che un piano globale di
ristrutturazione del gruppo era in corso di preparazione nel contesto di una vasta
operazione di ristrutturazione delle imprese pubbliche italiane discussa con la
Commissione nel contesto del caso EFIM (GU 1993, C 349, pag. 2), il quale ha
portato all'accordo Andreatta-Van Miert. Una illustrazione generale del piano di
ristrutturazione e di privatizzazione dell'EniChem sarebbe stata presentata in due
documenti ufficiali pubblicati dal Ministero del Tesoro italiano nel novembre 1992
e nell'aprile 1993. Sarebbe emerso nel corso del procedimento ex art. 93, n. 2, del
Trattato, che i conferimenti erano utilizzati per finanziare misure di ristrutturazione
al fine del ripristino della redditività, nell'ambito del programma generale descritto
dal governo italiano nei documenti sopra menzionati. Dato che tali misure
seguivano una direzione coerente, che si sarebbe in ultimo espressa in misura
dettagliata nel piano di ristrutturazione sottoposto alla Commissione nel 1994 e che
la messa a punto di un piano di ristrutturazione non è un esercizio statico, la
Commissione avrebbe considerato che le dette misure erano «connesse a un pianodi ristrutturazione mirante a ridurre o a riorientare le attività» dell'EniChem ai
sensi della citata sentenza Hytasa.
- 106.
- Secondo la Commissione il ripristino della «redditività» grazie ad un aiuto alla
ristrutturazione dovrebbe essere inteso nel senso indicato al punto 3.2.2.i) degli
orientamenti, e cioè che l'azienda dovrebbe essere in grado «di coprire la totalità
dei suoi costi, compreso l'ammortamento e gli oneri finanziari e permettere inoltre
un minimo di rendimento del capitale» Tale sarebbe stata la situazione
dell'EniChem dopo i due primi conferimenti: essa poteva sopravvivere sul mercato,
senza che si rendesse necessario alcun aiuto supplementare.
- 107.
- Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'atteggiamento di un investitore privato in
economia di mercato, la Commissione rileva anzitutto che al punto 21 della citata
sentenza ENI-Lanerossi la Corte ha riconosciuto che l'applicazione del criterio
dell'investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato
può tener conto della situazione specifica di una holding. Essa precisa però nelle
sue memorie (ad esempio nella controreplica, punto D.8), di non aver avuto
bisogno di fondarsi sulla sentenza ENI/Lanerossi, dato che non aveva alcun dubbio
sulla redditività del terzo conferimento.
- 108.
- Il piano di ristrutturazione presentato con la lettera del governo italiano del 18
maggio 1994 avrebbe contenuto informazioni complete su tutti gli argomenti e, in
particolare, previsioni finanziarie sotto forma di stato delle entrate, bilanci e
situazione dei flussi di cassa per gli anni 1993-1998. Tra tali previsioni finanziarie
vi sarebbe stata altresì una seconda versione meno pessimistica, che tiene conto di
un livello più elevato dei prezzi delle materie plastiche e di un leggero incremento
della produzione di polietilene.
- 109.
- La Commissione sostiene di aver verificato la coerenza, la razionalità e la fattibilità
del piano di ristrutturazione. Essa ne avrebbe concluso che le due versioni di
previsioni finanziarie contenute in detto progetto erano realistiche e prudenti.
Successivamente, la Commissione avrebbe valutato le cifre contenute nelle
previsioni finanziarie onde verificare se il rendimento dell'apporto di capitale di
3 000 miliardi di LIT fosse sufficiente per rendere tale conferimento accettabile per
un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato.
- 110.
- All'epoca del terzo conferimento, l'ENI si sarebbe trovata posta di fronte ad
un'alternativa: o ricapitalizzare e ristrutturare, o non fare nulla e lasciare andare
automaticamente la EniChem in fallimento. Per quanto non vi siano stati rischi
immediati di fallimento dell'EniChem, senza l'apporto di 3 000 miliardi di LIT e
la conseguente ristrutturazione le perdite normalmente registrate dalla EniChem
a quell'epoca ne avrebbero assorbito i mezzi propri nello spazio di uno o due anni
e avrebbero pertanto richiesto nuovi conferimenti o, in mancanza, la messa in
liquidazione della società.
- 111.
- La valutazione dell'aumento dei flussi di tesoreria dovuto alla scelta a favore della
ristrutturazione avrebbe pertanto dovuto partire dal confronto tra l'andamento
finanziario dell'EniChem nell'ipotesi della liquidazione e le previsioni finanziarie
nell'ipotesi della ristrutturazione. La Commissione avrebbe operato un siffatto
confronto.
- 112.
- All'epoca in cui l'ENI ha deciso l'incremento degli investimenti piuttosto che la
liquidazione della consociata EniChem, i suoi mezzi propri ammontavano a 1 950
miliardi di LIT. Tale importo sarebbe stato calcolato deducendo da 2 952 miliardi
di LIT, valore dei mezzi propri stimati alla fine del 1993, 1001 miliardi di LIT, la
quota proporzionale per il periodo da gennaio a luglio (cioè 7/12) della perdita
complessiva rivista per il 1994. Tale importo di 1 950 miliardi di LIT
rappresenterebbe pertanto l'investimento esistente dell'ENI nella società EniChem.
Nonostante le difficoltà di valutazione, non sarebbe ingiustificato ritenere che il
costo finale della liquidazione dell'EniChem sarebbe stato superiore a tale importo.
- 113.
- Nell'analisi dell'effetto finanziario dell'opzione a favore della ristrutturazione,
sarebbe pertanto apparso prudente presupporre che l'investimento in essere
dell'ENI nella EniChem (1 950 miliardi di LIT) fosse già nullo perché una
liquidazione avrebbe certamente comportato la perdita totale dell'attuale livello di
capitale nonché perdite supplementari derivanti dal costo della liquidazione.
- 114.
- La Commissione avrebbe pertanto considerato che l'opzione a favore della
liquidazione avrebbe azzerato l'investimento residuo dell'ENI nella consociata
EniChem. Così, l'analisi della remunerazione dell'investimento di 3 000 miliardi di
LIT avrebbe avuto ad oggetto la totalità delle cifre del piano finanziario fornito
dalla EniChem. In tal modo, essa avrebbe preso in considerazione tutti i flussi
positivi e negativi che derivano dall'attuazione del piano di ristrutturazione, perché
essi si aggiungevano alla soluzione alternativa costituita dalla liquidazione.
- 115.
- L'apporto di 3 000 miliardi di LIT avrebbe pertanto costituito, ai fini
dell'applicazione del criterio dell'investitore privato, l'investimento iniziale. Poiché
l'investitore è azionista al 100% della EniChem, la remunerazione del terzo
conferimento sarebbe stata espressa dalla totalità dei flussi di utili netti che la
EniChem avrebbe fornito alla ENI.
- 116.
- Basandosi sulla versione meno pessimistica delle previsioni circa la situazione
finanziaria della EniChem, il flusso degli utili netti che la stessa avrebbe fornito alla
ENI per un periodo di dieci anni sarebbe stato attualizzato al saggio annuo del
12%. Su tale base, il valore attuale della capacità futura di autofinanziamento
avrebbe esattamente corrisposto all'investimento di 3 000 miliardi di LIT, come
indicato nella decisione controversa. L'investimento sarebbe stato pertanto
accettabile per un investitore accorto operante in normali condizioni di mercato e
non costituirebbe quindi una sovvenzione statale.
- 117.
- Per quanto riguarda infine la questione se la Commissione avrebbe dovuto
instaurare il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato, la convenuta
ammette che se dopo una prima valutazione del terzo conferimento avesse avuto
dubbi sul fatto che si trattasse di un aiuto, essa sarebbe stata obbligata ad avviare
un procedimento formale di esame, oppure ad esigere informazioni integrative dal
governo italiano (v. sentenze della Corte 20 marzo 1984, Germania/Commissione,
già citata, 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, Racc. pag. I-307,
in prosieguo: la sentenza «Boussac», e 13 aprile 1994, cause riunite C-324/90 e C-342/90, Germania e Pleuger Worthington/Commissione, Racc. pag. I-1173). Non
avendo nutrito siffatti dubbi, la Commissione non avrebbe avuto né l'obbligo né il
dovere di avviare il procedimento.
- 118.
- La Repubblica italiana, l'ENI e l'EniChem sostengono gli argomenti della
Commissione. Inoltre, la Repubblica italiana sottolinea che la trasformazione
dell'Ente Nazionale Idrocarburi in società a responsabilità limitata per azioni è
avvenuta nel 1992, nel contesto di un programma di privatizzazione di grande
respiro che implicava l'abbandono definitivo dell'utilizzo dell'impresa pubblica come
strumento di politica generale. Dopo l'11 luglio 1992, l'ENI sarebbe pertanto
soggetta alle disposizioni del codice civile italiano vigenti per le società a
responsabilità limitata per azioni, e tutti i poteri d'ingiunzione dello Stato nei
confronti dell'ENI sarebbero stati soppressi. La società sarebbe tenuta ad operare
secondo criteri di efficienza e di redditività economica. Nessun apporto di capitale
sarebbe stato effettuato dallo Stato all'Ente Nazionale Idrocarburi prima della sua
trasformazione in società a responsabilità limitata per azioni o, dopo tale
trasformazione, all'ENI. Le scelte gestionali dell'ENI sarebbero attribuibili ad essa
soltanto e non già allo Stato, il quale assumerebbe i rischi di un azionista e non
agirebbe in quanto autorità pubblica.
- 119.
- Secondo il governo italiano, il terzo conferimento farebbe parte di un vasto
programma di ristrutturazione approvato dal consiglio di amministrazione dell'ENI
il 27 gennaio 1994 e che prevedeva, in particolare, una riduzione della
sovraccapacità destinata a compensare la politica di razionalizzazione della
produzione e della riduzione dei costi fissi, il riposizionamento delle attività in
settori strettamente corrispondenti alle attività principali dell'azionista, una sensibile
riduzione dell'indebitamento e il risanamento finanziario, il ritorno a una situazione
di equilibrio nel 1997 e ad una redditività adeguata dell'investimento degli azionisti.
Tale programma sarebbe finanziato in parte con i mezzi propri dell'EniChem
provenienti dalla riduzione delle sua attività non strategiche e sarebbe idoneo a
riportare l'EniChem a un livello di competitività elevato entro un lasso di tempo
relativamente breve con effetti positivi sia diretti (profitti) che indiretti (sinergie)
per gli azionisti.
- 120.
- L'ENI e l'EniChem deducono che la Commissione avrebbe potuto concludere che
nessuno dei tre conferimenti era stato fatto «mediante risorse dello Stato» dato che
l'ENI ha utilizzato le sue risorse proprie senza ridurre la redditività o il valore
dell'investimento del Ministero del Tesoro in tale società. Senza tali conferimenti,l'ENI avrebbe in particolare rischiato di perdere il suo investimento considerevole
nell'EniChem, come pure le sinergie tra l'EniChem e le attività dell'ENI nel settore
energetico, e il programma di privatizzazione dell'EniChem da parte del governo
italiano sarebbe stato messo a repentaglio. Del resto, a quell'epoca, l'ENI non era
più un ente pubblico e non era più soggetto alle direttive del governo italiano.
Inoltre, il contributo dei due primi conferimenti sarebbe stato solo l'esecuzione di
una decisione, adottata congiuntamente dall'Ente Nazionale Idrocarburi e dalla
Montedison SpA nel maggio 1989, di aumentare il capitale dell'Enimont di 2 000
miliardi di LIT per il caso in cui tale importo non fosse stato conseguito mediante
i profitti della società durante il periodo 1989-1991.
- 121.
- Per quanto riguarda la valutazione del terzo conferimento dal punto di vista di un
investitore in economia di mercato, l'ENI e l'EniChem sostengono che la politica
della Commissione, conformemente all'art. 222 del Trattato e alle menzionate
sentenze ENI-Lanerossi e Alfa Romeo, è quella di tener conto dell'ampio margine
di giudizio dell'investitore e delle considerazioni a lungo termine delle imprese che
controllano un grande gruppo (v. punti 27-31 della comunicazione della
Commissione agli Stati membri relativa all'applicazione degli artt. 92 e 93 del
Trattato CEE e dell'art. 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle
imprese pubbliche del settore manifatturiero, GU 1993, C 307, pag. 3, in prosieguo:
la «comunicazione sulle imprese pubbliche»). Nella specie la Commissione avrebbe
potuto stabilire che si poteva attendere un adeguato rendimento anche senza tenerconto di tali considerazioni. Dato che la durata normale dell'investimento era di 10
anni, la Commissione avrebbe scontato i risultati futuri attesi ad un tasso del 12%.
Orbene, tale tasso sarebbe nettamente più elevato del costo di finanziamento
dell'ENI (la media ponderata dei tassi d'interesse pagabili sul suo debito a lungo
termine sarebbe stata dell'8,5% nel 1994) e della redditività media degli
investimenti nell'industria chimica (9,3% nel 1992). Se fosse stato utilizzato un tasso
meno elevato, cosa che sarebbe stata giustificata, secondo gli intervenienti, il valore
attuale della capacità futura di autofinanziamento avrebbe superato l'investimento
iniziale.
- 122.
- L'ENI e l'EniChem considerano che il valore dell'investimento dell'ENI
nell'EniChem prima del terzo conferimento era ragionevolmente stimato in 1 950
miliardi di LIT. Tuttavia, nell'ipotesi di una liquidazione, l'ENI avrebbe dovuto
rimborsare il debito dell'EniChem (8 676 miliardi di LIT), tenuto conto delle
conseguenze che avrebbe avuto il venir meno della EniChem per il gruppo ENI.
L'ENI avrebbe altresì tenuto conto, conformemente al punto 36 della
comunicazione sulle imprese pubbliche sopra menzionata, dell'effetto che la
liquidazione dell'EniChem avrebbe avuto sul gruppo ENI, ivi compresa la perdita
di sinergie, la lesione all'immagine e alla reputazione di solvibilità (crediti rating)
del gruppo e lo slittamento della privatizzazione dell'ENI. Gli intervenienti
aggiungono che le attività dismesse dall'EniChem sono state vendute a prezzi più
favorevoli di quanto sarebbe avvenuto se la vendita si fosse svolta sotto la minaccia
della liquidazione (v. punto 20 della menzionata comunicazione sulle impresepubbliche). Infine l'ENI e l'EniChem deducono che il piano di ristrutturazione
1994-1997 è con tutta evidenza riuscito e espongono in dettaglio le statistiche
finanziarie dell'EniChem per dimostrare che i risultati previsti per il 1997 erano già
stati raggiunti nel 1995.
Argomenti dedotti dopo la conclusione della fase scritta del procedimento
- 123.
- Nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha
pregato la Commissione, con lettera 21 maggio 1997, di produrre i calcoli contenuti
nella pratica circa la questione se il terzo conferimento di 3 000 miliardi di LIT
sarebbe stato accettabile per un investitore privato operante nelle normali
condizioni di un'economia di mercato, e in particolare i calcoli aventi ad oggetto
il «valore attuale netto dei futuri cash flows» della EniChem nelle due versioni
(l'una meno pessimistica dell'altra) alle quali era stato fatto riferimento nel
controricorso e nella controreplica. Gli argomenti sviluppati dalle parti dopo la
conclusione della fase scritta del procedimento riguardano unicamente i calcoli
prodotti dalla Commissione.
- Le osservazioni della Commissione del 30 giugno 1997
- 124.
- In allegato alle sue osservazioni del 30 giugno 1997, la Commissione ha prodotto
le tabelle QI/1, QI/2, QI/3 e QI/4, facendo presente che si trattava dei documenti
richiesti dal Tribunale.
- 125.
- Secondo tali osservazioni, la tabella QI/1, che reca la data del 1° luglio 1994, è il
calcolo che la Commissione ha fatto del rendimento dell'apporto di capitale di
3 000 miliardi di LIT. «Il valore attuale netto dei futuri cash flows» dell'EniChem
sarebbe rappresentato dalla riga 5 della tabella intitolata «Valore complessivo dei
mezzi propri» («Cumulated equity value»), da cui emerge che nell'anno 2005 il
valore complessivo dei mezzi propri dell'EniChem sarebbe di 2 996 miliardi di LIT.
- 126.
- Secondo le medesime osservazioni, la tabella QI/2 fornisce il calcolo operato dalla
Commissione del costo di finanziamento dell'ENI. La tabella QI/3 conterrebbe
l'analisi operata dalla Commissione del rendimento medio dei mezzi propri delle
principali imprese chimiche utilizzato come termine di raffronto. La tabella QI/4
conterrebbe le previsioni dell'andamento delle attività e della situazione finanziaria
su cui è stato calcolato il rendimento dell'apporto di capitale. Si tratta di un
documento intitolato «Analisi di sensitività (Ipotesi migliorative di scenario)»,
preparato il 13 aprile 1994 e che è stato fornito dal governo italiano durante la fase
amministrativa del procedimento.
- Udienza del 23 settembre 1997
- 127.
- All'udienza del 23 settembre 1997, la ricorrente e il Regno Unito hanno avanzato
diverse critiche nei confronti dei calcoli figuranti nella tabella QI/1. In particolare,
la Commissione avrebbe dovuto basare i suoi calcoli sulla capacità di
autofinanziamento nel senso stretto del termine e non sugli utili contabili. La riga
4, intitolata «Utili attualizzati cumulati» («Cumulated discounted flow»), avrebbe
dovuto contenere, come elemento negativo, l'investimento iniziale di 3 000 miliardi
di LIT: ne conseguirebbe che il valore attuale netto dei futuri cash flows non
sarebbe di meno 34 miliardi di LIT, ma di meno 3 034 miliardi di LIT. La riga 5,
in cui gli utili attualizzati complessivi sono aggiunti ai 3 000 miliardi di LIT
dell'investimento iniziale, sarebbe affetta da un errore fondamentale, essendo
pacifico che, in realtà, la somma di 3 000 miliardi di LIT è stata versata ai creditori
della EniChem al fine di ridurne i debiti, e di migliorarne gli utili netti; tale somma
non sarebbe pertanto disponibile al termine della durata dell'investimento nel 2005.
Del resto, la riga 5 è solo una previsione che si realizza: secondo la metodologia
della Commissione il valore residuo della EniChem rappresenterebbe sempre il
conferimento iniziale, sia che si prenda un apporto di 2 000 miliardi di LIT sia che
lo si consideri di 10 000 miliardi di LIT.
- 128.
- La Commissione replica in particolare che dalla riga 4 della tabella QI/1 risulta a
quanto doveva ammontare il cash flow perché, qualora sia scontato a un tasso del
12%, l'investitore possa recuperare, a conclusione della durata normale
dell'investimento, il capitale che ha investito. Dalla riga 5 si desume inoltre che il
valore dei risultati è tale che l'investitore recupera il suo investimento iniziale a
conclusione di tale periodo (2 966 miliardi di LIT), conseguendo nel frattempo un
rendimento del 12%.
- 129.
- Rispondendo ai quesiti posti dal Tribunale in udienza, il signor Spagnolli,
responsabile della pratica alla DG IV, ha confermato di aver contribuito in maniera
sostanziale alla preparazione della tabella QI/1. Ha chiarito che poiché l'EniChem
disponeva di mezzi propri per 1 950 miliardi di LIT al momento del terzo
conferimento, i risultati figuranti nella tabella QI/1 provenivano dai 4 950 miliardi
di LIT di mezzi propri disponibili dopo il versamento dell'apporto. Ma per adottare
la decisione di conferire o no 3 000 miliardi di LIT alla EniChem, un azionista
avrebbe bisogno di sapere cosa otterrebbe come preciso rendimento di tale
apporto. Sarebbe stato pertanto necessario esaminare il contributo del terzo
conferimento alla situazione dell'azienda. Orbene il terzo conferimento avrebbe
consentito di evitare il fallimento della EniChem e tale fallimento avrebbe
cancellato i 1 950 miliardi di LIT di mezzi propri all'epoca esistenti. Sulla base di
tali circostanze i calcoli figuranti nella tabella QI/1 erano stati effettuati senza
prendere in considerazione tali mezzi propri esistenti.
- 130.
- Il signor Spagnolli ha aggiunto che se si adotta la posizione della ricorrente secondo
la quale la riga 4 della tabella QI/1 avrebbe dovuto contenere i 3 000 miliardi di
LIT del terzo conferimento come dato negativo nel luglio 1994, sarebbe necessario
controbilanciare tale dato negativo aggiungendo il valore residuo dell'azienda comedato positivo nel 2005. In effetti dalla riga 5 della tabella si ricava che, durante il
periodo dal luglio 1994 al 2005, i mezzi propri della EniChem aumenterebbero e
diminuirebbero a seconda dei risultati di esercizio. Ma all'inizio, tali mezzi propri
sarebbero di 3 000 miliardi di LIT e nel 2005 essi sarebbero sempre di 3 000
miliardi di LIT, poiché il flusso dei risultati è stato previsto a un tasso del 12%.
- 131.
- L'ENI e l'EniChem affermano in particolare che il rigore della Commissione
sarebbe dimostrato dal fatto che essa ha tenuto conto, nella tabella QI/1, delle
perdite previste dalla EniChem per gli anni 1994-1996 dopo aver invocato queste
stesse perdite per stralciare dal calcolo il valore iniziale dei mezzi propri
dell'EniChem nel luglio 1994. Secondo l'ENI e l'EniChem, si tratta di
un'operazione di doppio conteggio, in quanto le perdite dell'EniChem sono
computate due volte.
- 132.
- L'ENI e l'EniChem aggiungono che al fine di dimostrare che esistono più modi di
fare i calcoli, esse hanno fatto i loro propri calcoli dei tassi di autofinanziamento
previsti dal terzo conferimento. Secondo tali calcoli, il valore attuale della capacità
futura di autofinanziamento è di 7 195 miliardi di LIT.
- Lettere della Commissione 26 settembre e 16 ottobre 1997
- 133.
- Con lettera 26 settembre 1997, la Commissione ha informato il Tribunale che la
tabella QI/1, pur essendo stata presentata come parte integrante della pratica, in
realtà non esisteva all'atto dell'emanazione della decisione controversa. In tale
lettera, la Commissione afferma che, nonostante il fatto che rechi la data 1° luglio
1994, la tabella QI/1 è una ricostruzione, preparata dal funzionario responsabile
della pratica, signor Spagnolli, dei calcoli che egli aveva effettuato all'epoca. La
Commissione precisa di non poter garantire che i calcoli presentati nella tabella
QI/1 siano esattamente quelli che erano stati effettuati prima dell'adozione della
decisione controversa, ma su calcoli di questo tipo sarebbe stata effettivamente
fondata la decisione controversa. I calcoli originari sarebbero stati effettuati su un
elaboratore elettronico che nel frattempo è stato sostituito in conseguenza del fatto
che la direzione aiuti di Stato ha cambiato sistema informatico e non sarebbe
reperibile alcuna copia su supporto cartaceo. Questi fatti potrebbero essere
confermati dal signor Spagnolli e dal signor Feltkam, suo capodivisione all'epoca,
che erano entrambi presenti all'udienza del 23 settembre 1997.
- 134.
- Con lettera 16 ottobre 1997, la Commissione ha confermato al Tribunale che le due
tabelle QI/2 e QI/4 sono copie dei documenti originali contenuti nella pratica
all'atto dell'adozione della decisione controversa. Secondo la Commissione la
tabella QI/3 non sarebbe quella figurante nella pratica a tale epoca. Tuttavia, la
Commissione produce al Tribunale un documento che, a suo dire, era la versione
originale della tabella QI/3, chiarendo che la tabella QI/3, fornita al Tribunale il 30
giugno 1997, era stata ricostruita su elaboratore elettronico dopo l'adozione della
decisione controversa per una maggiore comprensione.
- 135.
- Nella stessa lettera, la Commissione aggiunge che tali fatti possono essere attestati
dal signor Spagnolli. Il suo capodivisione, il signor Feltkamp, potrebbe confermare
che tabelle del tipo delle tabelle QI/1, QI/3 e QI/4 sono state utilizzate all'atto della
preparazione della decisione controversa, benché non ricordi più il contenuto esatto
delle tabelle utilizzate. Un altro funzionario della DG IV, il signor Owen, sarebbe
in grado di attestare di essere stato presente nell'ufficio del signor Spagnolli nel
luglio 1994, quando egli aveva preparato un foglio di calcolo per verificare il valore
attuale della capacità di autofinanziamento per quanto riguarda il terzo
conferimento. I risultati avrebbero dimostrato l'insussistenza di elementi di
sovvenzione statale, ma il signor Owen non ricorda cifre nei particolari.
- Il quesito scritto del Tribunale 13 ottobre 1997 e le osservazioni della
Commissione 11 novembre 1997
- 136.
- Con lettera 13 ottobre 1997, il Tribunale ha invitato la Commissione a indicare se
i calcoli contenuti nella tabella QI/1 fossero sempre invocati per sostenere
l'affermazione contenuta nella decisione controversa secondo la quale il terzo
conferimento di 3 000 miliardi di LIT avrebbe potuto essere effettuato da un
investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato,
in particolare in quanto «il valore attuale netto dei futuri cash flows risulta in
pratica uguale all'investimento di 3 000 miliardi di LIT». In caso contrario, la
Commissione era invitata a precisare, con riferimento alla motivazione della
decisione controversa ed alle sue memorie, i calcoli o gli altri elementi invocati per
giustificare la sua conclusione su tali punti.
- 137.
- Nelle osservazioni 11 novembre 1997, la Commissione ha prodotto in allegato due
tabelle (tabella A e tabella B). Ha fatto presente che si basava sempre sui calcoli
contenuti nella tabella QI/1, ma con le modifiche presentate nella tabella A. Il
signor Spagnolli, il signor Feltkamp e il signor Owen potrebbero attestare che un
foglio di calcolo del tipo della tabella QI/1 era stato predisposto mediante
calcolatore elettronico dal signor Spagnolli, che era stato utilizzato per verificare
il valore attuale dei risultati del terzo conferimento e che dimostrava che non vi
erano elementi di aiuto nel conferimento.
- 138.
- La tabella A sarebbe il risultato di uno sforzo inteso a ricreare in modo più
concreto, partendo dai ricordi delle persone interessate, i calcoli effettuati all'epoca
della decisione controversa. La nuova tabella A aggiungerebbe essenzialmente due
elementi che facevano parte, secondo la Commissione, dei calcoli effettuati
all'epoca e ricostituiti sulla scorta dei ricordi delle persone interessate.
- 139.
- In primo luogo, i mezzi propri dell'EniChem di 1 950 miliardi di LIT, esistenti al
31 luglio 1994 sarebbero stati utilizzati per compensare le perdite della EniChem
durante i tre primi anni del piano. Infatti, la somma 1 950 miliardi di LIT sarebbe
rimasta nella contabilità dell'EniChem e, dal momento che era stata adottatal'opzione di effettuare il terzo conferimento, essa avrebbe dovuto essere presa in
considerazione nel calcolo.
- 140.
- In secondo luogo, il valore residuo dell'EniChem nel 2005 sarebbe stato incluso nel
calcolo, per un valore attualizzato di 1 531 miliardi di LIT. Tale valore deriverebbe
dal fatto che l'EniChem continuerebbe ad esercitare la sua attività al di là del
periodo di previsione. Secondo la Commissione, benché sia certo che,
conformemente alla costante prassi della Commissione nel settore degli aiuti diStato, è stato calcolato un valore residuo, il signor Feltkamp e il signor Spagnolli
non ricordano più il calcolo esatto che è stato effettuato all'epoca della decisione
controversa. Tuttavia, sarebbe normale utilizzare il metodo, semplice ma
correntemente utilizzato, consistente nel moltiplicare il margine operativo lordo,
cioè la differenza tra le entrate e le spese operative, per un fattore che varia a
seconda della situazione specifica dell'azienda di cui trattasi e del settore. Nel
settore dei prodotti chimici l'intervallo normale sarebbe da quattro a sei e nella
tabella A figurava il fattore tre.
- 141.
- Gli elementi aggiunti alla tabella A non erano esplicitamente presentati nella
tabella QI/1, ma potevano facilmente dedursi dai dati contenuti nella detta tabella
e da quelli del piano di ristrutturazione (tabella QI/4). La doppia contabilizzazione
delle perdite e la scomparsa dei mezzi propri erano dovuti ad una negligenza del
funzionario incaricato di preparare la tabella QI/1 e sarebbero stati scoperti solo
dopo l'udienza. I tre testimoni confermerebbero che questo errore non è stato
commesso al momento dell'elaborazione della decisione controversa. Non si è avuto
neppure doppio conteggio nel controricorso.
- 142.
- Più in generale, la Commissione fa notare che il suo calcolo è stato basato sui
risultati netti (al netto delle imposte) dell'EniChem. Essa presenta al Tribunale,
nella tabella B, un calcolo effettuato conformemente al metodo DCF (discounted
cash flow) consigliato dalla ricorrente, dal quale risulta una capacità di
autofinanziamento che supera di pressoché 2 000 miliardi di LIT la rimessa iniziale
di fondi di 3 000 di lire.
- 143.
- Tuttavia, la conclusione secondo la quale l'apporto di 3 000 miliardi di LIT avrebbe
potuto essere effettuato da un investitore privato in economia di mercato non
sarebbe basata unicamente sul suo calcolo del rendimento previsto ma anche, come
indicato nelle memorie della Commissione, sul valore e l'importanza per l'ENI della
continuazione delle attività dell'EniChem nel contesto della holding ENI, nonché
sugli altri elementi indicati nel punto 4 della decisione controversa.
- Osservazioni scritte delle parti dopo la lettera della Commissione 11 novembre
1997
- 144.
- Nelle osservazioni scritte del 19 gennaio 1998 la ricorrente rileva che la
Commissione non ha chiarito perché la tabella QI/1 sia stata erroneamente datata
1° luglio 1994. Tuttavia, dato che la tabella QI/1, per quanto errata, èmaggiormente compatibile con la motivazione del punto 4 della decisione
controversa della nuova tabella A, sarebbe verosimile che la tabella QI/1 rifletta
il lavoro effettuato all'epoca, dato che la nuova tabella A è stata preparata ex post
facto per rimediare ad errori commessi in quel momento. Inoltre, la tabella QI/3
differirebbe sotto più aspetti dal documento presentato dalla Commissione con le
sue osservazioni del 16 ottobre 1997.
- 145.
- Sulla base di tali circostanze, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di pronunciare
provvedimenti istruttori intesi ad accertare come e quando le tabelle QI/1, QI/3 e
la tabella A siano state elaborate e di sentire, in quanto testimoni, i signori
Feltkamp, Spagnolli e Owen.
- 146.
- Quanto al merito, la ricorrente considera che la Commissione non si basa più sulla
tabella QI/1. La tabella A risponderebbe ad un'ottica sostanzialmente diversa, che
non è del resto ricavabile né dalla decisione controversa né dalle memorie della
Commissione. Poiché la Commissione non ha potuto presentare calcoli provenienti
dalla sua pratica a sostengo della conclusione adottata nella decisione controversa
secondo la quale il valore attuale della futura capacità di autofinanziamento era
esattamente pari a 3 000 miliardi di LIT, la decisione controversa dovrebbe essere
annullata.
- 147.
- Infatti, la Commissione avrebbe considerato implicitamente convincente la critica
formulata dalla ricorrente nel corso dell'udienza del 23 settembre 1997, secondo
la quale in primo luogo la futura capacità della EniChem, quale risulta dalla riga
4 della tabella QI/1, non era negativa di 34 miliardi di LIT, bensì di 3 034 miliardi
di LIT; e in secondo luogo il valore complessivo dei mezzi propri dell'EniChem,
quale emerge dalla riga 5 della tabella QI/1, non aveva alcuna pertinenza ai fini del
calcolo del valore attuale della capacità di autofinanziamento della EniChem. Nella
tabella A, la riga 4 conterrebbe il dato corretto di meno 3 034 miliardi di LIT, e
la vecchia riga 5, anche se resta nella tabella, non viene assolutamente presa in
considerazione nel calcolo del rendimento per l'investitore.
- 148.
- Pertanto, per ottenere, mediante altri sistemi, un risultato di più di 3 034 miliardi
di LIT in termini di valore attuale, la Commissione avrebbe inserito nella tabella
A due elementi nuovi, cioè l'utilizzazione nei calcoli del «livello esistente dei mezzi
propri» e l'attribuzione di un valore residuo alla EniChem alla fine della durata
dell'investimento. Tuttavia, tale modo di affrontare il problema sarebbe
incompatibile con la decisione controversa e le memorie della Commissione.
- 149.
- Ad ogni modo, l'utilizzo della tabella A dei mezzi propri esistenti nella EniChem
per compensare le perdite fino al 1996 sarebbe un'assurdità finanziaria che
confonde la valutazione di un investimento in un'impresa con la contabilità
aziendale, due discipline del tutto distinte. Nessun perito indipendente sarebbe
disposto a certificare che questo metodo costituisce un elemento generalmente
accettato del calcolo del valore attuale. Quanto al metodo utilizzato nella tabellaA, consistente nel calcolare il valore residuo della EniChem, non si tratterebbe di
un metodo normale o tradizionale.
- 150.
- La ricorrente sostiene del resto che il calcolo dei risultati netti nella tabella A è
affetto da vari errori gravi relativi ai dettagli dei calcoli. Essa critica altresì la
tabella B ricordando che la Commissione ha riconosciuto che non è stata effettuata
alcuna analisi conforme a tale tabella all'epoca della decisione controversa.
- 151.
- Nelle sue osservazioni del 19 gennaio 1998, il Regno Unito afferma in particolare
che la decisione controversa va annullata per il motivo che non esiste alcuna
certezza circa eventuali calcoli che la Commissione ha effettivamente elaborato per
giustificare la conclusione secondo cui l'investimento sarebbe stato effettuato da un
investitore sul mercato.
- 152.
- Nelle osservazioni del 19 gennaio 1998, l'ENI e l'EniChem affermano che la
legittimità di un atto di un'istituzione dev'essere valutata alla luce dell'informazione
e della situazione concreta e giuridica esistente al momento in cui l'atto è stato
adottato (sentenza del Tribunale 22 gennaio 1997, causa T-115/94, Opel
Austria/Consiglio, Racc. pag. II-39, punto 87). Ne deriverebbe che qualsiasi
inadempimento da parte delle istituzioni comunitarie dell'obbligo di conservare una
copia integrale della pratica nei loro archivi dopo l'emanazione della decisione
contestata o la loro incapacità di presentare i documenti giustificativi originali su
richiesta del Tribunale, non è un motivo di annullamento della detta decisione. Ad
ogni modo, nelle osservazioni dell'11 novembre 1997 la Commissione avrebbe
rettificato la situazione presentando una ricostruzione chiara, affidabile e
convincente dell'analisi effettuata e della motivazione sviluppata all'epoca della
decisione controversa. La sua incapacità di presentare al Tribunale taluni
documenti originali sui quali si è basata nel preparare la decisione controversa
sarebbe pertanto priva del sia pur minimo effetto sulla legittimità di tale decisione.
- 153.
- In particolare, la nuova tabella A eviterebbe il rischio di un doppio conteggio
rilevato dall'ENI nel corso dell'udienza del 23 settembre 1997. Tenuto conto del
fatto che le perdite del primo triennio erano compensate dal capitale esistente di
1 950 miliardi di LIT, le perdite non sarebbero più dedotte dall'apporto di 3 000
miliardi di LIT. Inoltre, la tabella A completerebbe la tabella QI/1 aggiungendo un
valore residuo estremamente moderato. Vista la complessità delle questioni
sollevate, la Commissione dovrebbe disporre di un ampio potere discrezionale circa
la scelta del metodo e dei parametri di calcolo da utilizzare.
- 154.
- Anche supponendo che la scelta del metodo utilizzato nella tabella A sia
controindicata, ciò non inciderebbe sulla legittimità della decisione controversa,
perché dal secondo metodo indicato nella tabella B emerge che l'apporto di
capitale non è equiparabile ad un aiuto. Altri metodi ancora confermerebbero la
fondatezza dei motivi per cui la Commissione ha emesso la decisione controversa,
perché anch'essi dimostrano che l'apporto di capitale non era un aiuto. L'ENI e
l'EniChem presentano al Tribunale dei calcoli, basati sul metodo di attualizzazionedella capacità di autofinanziamento utilizzato nella tabella B, assumendo però
ipotesi di partenza leggermente diverse da quelle utilizzate in tale tabella. Tali
calcoli dimostrerebbero che il terzo conferimento produce un rendimento notevole.
- L'udienza del 17 marzo 1998
- 155.
- All'udienza del 17 marzo 1998, la Commissione ha informato il Tribunale che era
possibile che il documento presentato in allegato alla lettera del 16 ottobre 1997
come la versione originale della tabella QI/3 esistente all'epoca della decisione
controversa, non lo sia. Tuttavia ciò non inciderebbe sulla ragionevolezza della
scelta del tasso del 12% che la Commissione ha utilizzato nei suoi calcoli.
- 156.
- Quanto al merito, la Commissione ha in particolare sottolineato che il riferimento
alla futura capacità di autofinanziamento al punto 4 della decisione controversa
doveva essere letto alla luce del punto 35 della citata comunicazione sulle
pubbliche imprese, in cui viene indicato che il margine lordo di autofinanziamento
può comprendere «il flusso di cassa atteso dall'investitore sotto forma di dividendi
e di guadagni in conto capitale». Dato che nell'ipotesi alternativa della liquidazione
dell'EniChem l'attivo esistente sarebbe andato perduto in ragione dei costi di
liquidazione, i 1 950 miliardi di LIT di cui trattasi equivarrebbero a «incrementi di
valore del capitale» ai sensi di tale comunicazione. Il principio dell'investitore
privato in economia di mercato esigerebbe del resto che il valore di 1 950 miliardi
di LIT venga preso in considerazione, poiché l'apporto di capitale permette di
conservare tale valore in futuro, mentre nell'ipotesi della liquidazione tale valore
andrebbe perduto. Anche se tale parte precisa del calcolo non è esplicitamente
ripresa nella decisione controversa, per costante giurisprudenza non sarebbe
necessario esporre tutti i dettagli della motivazione adottata.
- 157.
- Benché neppure il valore residuo sia esplicitamente menzionato nella decisione
controversa, sarebbe normale calcolarlo nel contesto di un'analisi come quella
oggetto del caso di specie, come del resto emergerebbe dalle varie opere citate
dalle parti. Dato che esistono almeno quattro metodi per calcolare il valore
residuo, la Commissione non avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione
utilizzando uno di tali metodi, anche se la ricorrente ne propone un altro.
- 158.
- La Commissione ha aggiunto che al punto 4 della decisione controversa viene
affermato che dal 1998 gli utili annui previsti dal piano di ristrutturazione dovevano
raggiungere il pieno livello, leggermente superiore al rendimento minimo
accettabile da parte di un azionista privato. Sulla base di questa sola frase, la
decisione controversa sarebbe giustificata ai sensi della citata giurisprudenza ENI-Lanerossi. Andrebbe altresì tenuto conto della strategia a lungo termine dell'ENI,
della sua futura privatizzazione e delle sinergie del gruppo. Del resto, gli
avvenimenti successivi alla decisione controversa potevano essere presi in
considerazione quantomeno per dimostrare che la Commissione non ha commessoun errore manifesto di valutazione (sentenze della Corte 10 luglio 1986, causa
234/84, Belgio/Commissione, Racc. pag. 2263, punto 12, in prosieguo: sentenza
«Meura», e 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania
e a./Commissione, Racc. pag. I-5151, punto 34, in prosieguo sentenza «Bremer
Vulkan»).
- 159.
- Infine la Commissione invita il Tribunale a basarsi, ai fini dell'emananda sentenza
nella presente causa, sulla tabella A e non sulla tabella QI/1. Essa afferma che il
calcolo effettuato all'epoca della decisione controversa è quello di cui alla tabella
A che comprende i mezzi propri esistenti e il valore residuo, e non quello che
appare alla riga 5 della tabella QI/1.
II - Giudizio del Tribunale
- 160.
- Al punto 4 della decisione controversa, la Commissione ha dichiarato che il terzo
conferimento di 3 000 miliardi di LIT non costituiva un aiuto concesso da uno Stato
ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato per il motivo che sarebbe stato effettuato da
un investitore privato operante in economia di mercato.
- 161.
- Dalla giurisprudenza della Corte emerge che il principio secondo cui un apporto
di capitale può essere considerato un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato solo se,
in circostanze analoghe, un investitore privato operante nelle normali condizioni di
un'economia di mercato avrebbe proceduto a un tale conferimento, costituisce un
criterio pertinente che è tra l'altro inteso a garantire che un apporto di capitale non
sia considerato una sovvenzione per il solo fatto che esso viene effettuato dai
pubblici poteri (sentenze della Corte Meura, già citata, punti 9-18, Boussac, già
citata, punti 38 e 39, 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc.
pag. I-959, in prosieguo: la sentenza «Tubemeuse», punti 23-27, Alfa Romeo, già
citata, punti 17-24, ENI-Lanerossi, già citata, punti 16-24, Hytasa, già citata, punti
20-26, e Bremer Vulkan, già citata, punti 23-26).
- 162.
- Dalla conclusione cui è giunta la Commissione circa il terzo conferimento emergeche il regime di controllo degli aiuti concessi dagli Stati disciplinato dagli artt. da
92 a 94 del Trattato non si applica a tale conferimento, con la conseguenza che
esso non è stato esaminato sotto il profilo della sua compatibilità con il mercato
comune, conformemente all'art. 93, nn. 2 e 3, del Trattato. Effettivamente, solo i
due primi conferimenti, che rappresentano una somma di 1 794 miliardi di LIT
rispetto all'importo totale di 4 794 miliardi di LIT versato per i tre conferimenti,
sono stati esaminati nell'ottica della loro compatibilità con il mercato comune.
- 163.
- Pertanto, il Tribunale considera che si deve dapprima esaminare il terzo motivo
della ricorrente, inerente alla violazione dell'art. 93, n. 2, del Trattato, in quanto
non è stato avviato il procedimento previsto da tale disposizione per quanto
riguarda il terzo conferimento.
Sul motivo di violazione dell'art. 93, n. 2, del Trattato in quanto il procedimento
previsto da tale disposizione non è stato avviato relativamente al terzo conferimento
- 164.
- Secondo la giurisprudenza della Corte il procedimento di cui all'art. 93, n. 2, si
dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in difficoltà nel
valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione quindi
può limitarsi alla fase preliminare di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato per decidere
a favore di un progetto di aiuti solo nel caso in cui essa sia in grado di acquisire la
convinzione, in esito ad un primo esame, che tale aiuto è compatibile con il
Trattato. Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione
del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti
alla valutazione della compatibilità di tale aiuto con il mercato comune, essa è
tenuta a chiedere tutti i pareri necessari ed ad avviare a tale scopo il procedimento
di cui all'art. 93, n. 2 (v., in particolare, sentenze della Corte 20 marzo 1984,
Germania/Commissione, già citata, punto 13, Cook/Commissione, già citata, punto
29, Matra/Commissione, già citata, punto 33, e Commissione/Sytraval e Brink's
France, citata, punto 39).
- 165.
- Il principio secondo il quale i beneficiari delle garanzie processuali previsto dall'art.
93, n. 2, del Trattato possono ottenerne il rispetto solo hanno la possibilità di
contestare dinanzi al giudice comunitario una decisione di non dar corso a tale
procedimento, si applica anche nel caso in cui la Commissione è del parere che
debba escludersi l'esistenza stessa di un aiuto (sentenza Commissione/Sytraval e
Brink's France, già citata, punto 47).
- 166.
- Il Tribunale osserva che da tale giurisprudenza, e in particolare dalla citata
sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, deriva che la Commissione può
essere obbligata ad avviare il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato
qualora un primo esame non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà poste
dalla questione se il provvedimento di cui trattasi costituisca un aiuto ai sensi
dell'art. 92, n. 1, del Trattato, o quanto meno allorquando, nel corso di tale primo
esame, non sia stata in grado di acquisire la convinzione che il provvedimento di
cui trattasi, ammesso che costituisca un aiuto, è in ogni modo compatibile con il
mercato comune.
- 167.
- La situazione che si presenta nella specie riguarda una serie di tre apporti di
capitale per un importo di 1 000 miliardi di LIT, 794 miliardi di LIT e,
rispettivamente, 3 000 miliardi di LIT, effettuati durante un periodo di due anni
dalla medesima impresa pubblica (ENI) ad una delle sue società controllate
(EniChem). Secondo la decisione controversa, i due primi conferimento
costituiscono aiuti, mentre il terzo è qualificato investimento che avrebbe potuto
essere effettuato da un investitore privato.
- 168.
- E' pacifico che la conclusione secondo la quale un investitore privato avrebbe
proceduto al terzo conferimento è fondata sostanzialmente sulla constatazione di
cui al punto 4 della decisione controversa secondo la quale:
«Considerato a partire dal momento dell'ultimo conferimento di 3 000 miliardi di
LIT, per un periodo sufficientemente lungo per tener conto della normale durata
di questo investimento, il valore attuale netto dei futuri cash flows risulta in pratica
uguale all'investimento di 3 000 miliardi di LIT».
- 169.
- Si deve verificare se, nella specie, le valutazioni effettuate dalla Commissione
presentassero difficoltà serie da giustificare l'avvio del procedimento previsto
dall'art. 93, n. 2, del Trattato (sentenza Matra/Commissione, già citata, punto 34).
In ragione delle serie difficoltà che la Commissione avrebbe incontrato, la
ricorrente solleva, in primo luogo, la questione se si dovesse analizzare il
rendimento previsto dal terzo conferimento, indipendentemente da quello previsto
dai primi due, e in secondo luogo la questione se il valore attuale della futura
capacità di autofinanziamento fosse tale per cui un investitore privato avrebbe
effettuato tale conferimento.
- 170.
- Per quanto riguarda il primo punto, è vero che il solo fatto che un'impresa pubblica
abbia già effettuato apporti di capitale qualificati «aiuti» a favore della propria
società controllata non esclude, in linea di principio, la possibilità che un ulteriore
apporto di capitale possa essere qualificato investimento che soddisfa il criterio
dell'investitore privato in economia di mercato. Tuttavia il Tribunale considera che,
in un caso come quello di specie, che riguarda tre apporti di capitale effettuati dal
medesimo investitore durante un periodo di due anni, di cui i primi due non erano
di alcuna redditività, spettava alla Commissione verificare se il terzo potesse essere
ragionevolmente dissociato dai due primi e considerato, ai fini del criterio
dell'investitore privato, come un investimento autonomo.
- 171.
- Il Tribunale rileva che tra gli elementi pertinenti per valutare se, nella specie, il
terzo conferimento potesse ragionevolmente essere dissociato dai primi due e
considerato, alla luce del criterio dell'investitore privato, come un investimento
autonomo, figurano, in particolare, la cronologia dei conferimenti di cui trattasi, la
loro finalità e la situazione dell'impresa controllata al momento in cui sono state
adottate le decisioni di effettuare ciascuno dei conferimenti di cui trattasi.
- 172.
- Per quanto riguarda la cronologia dei tre conferimenti, dal fascicolo risulta quanto
segue:
a) il primo conferimento di 1 000 miliardi di LIT è stato effettuato il 1° ottobre
1992;
b) il secondo conferimento di 794 miliardi di LIT è stato approvato dall'ENI nel
corso di una riunione del 2 dicembre 1993 (v. la lettera dell'ENI al governo italianodel 23 dicembre 1953, allegato 21 alle memorie d'intervento dell'ENI e
dell'EniChem, pag. 7) e effettuato nel dicembre 1993;
c) nel corso di quella stessa riunione del 2 dicembre 1993, il consiglio di
amministrazione dell'ENI ha esaminato un progetto di piano di ristrutturazione
dell'EniChem, le cui grandi linee erano già state tracciate il 20 ottobre 1993.
Questo progetto prevedeva, tra l'altro, «il riequilibrio della struttura finanziaria»
mediante «interventi (...) da parte degli azionisti» (v. la lettera dell'ENI al governo
italiano del 23 dicembre 1953, allegato 21 alla memoria d'intervento dell'ENI e
dell'EniChem). E' stato rilevato che «I dettagli del piano sono in corso di
ultimazione e saranno pronti per essere presentati alla Commissione agli inizi del
1994»;
d) il piano di ristrutturazione 1994-1997 è stato approvato dal consiglio di
amministrazione dell'ENI il 27 gennaio 1994. Al punto 2.2 del detto piano viene
precisato quanto segue:
«L'intervento degli azionisti in conto capitale è quantificato in 3 000 miliardi di
LIT, che è ammontare adeguato a ricostituire pressoché integralmente il capitale
dell'EniChem nella misura prevista all'atto della costituzione della società (4 250
miliardi [di] LIT) e che ora è diminuito per effetto delle perdite non coperte.
L'esecuzione dell'aumento di capitale è prevista al giugno 1994»;
e) secondo il governo italiano, la Commissione è stata informata dell'intenzione di
effettuare il terzo conferimento nel febbraio 1994, nel contesto dell'accordo
Andreatta-Van Miert vertente sulla ristrutturazione di talune imprese italiane;
f) il piano di ristrutturazione è stato presentato alla DG IV della Commissione nel
corso di una riunione del 15 aprile 1994, e formalmente notificato con lettera del
governo italiano 18 maggio 1994;
g) con lettera 6 giugno 1994, il governo italiano ha confermato alla Commissione
che il piano di ristrutturazione dell'EniChem si riferiva non soltanto ai conferimenti
oggetto dell'indagine avviata con la lettera della Commissione 16 marzo 1994, ma
anche al terzo conferimento. Il governo italiano ha altresì precisato che le sue
osservazioni del 18 maggio 1994 si riferivano a tutte le operazioni riguardanti il
capitale dell'EniChem, ivi compreso il terzo conferimento;
h) secondo l'ENI il terzo conferimento è stato formalmente approvato nel corso
della riunione generale degli azionisti dell'EniChem del 29 giugno 1994, e versato
nei tre mesi successivi alla decisione controversa del 27 luglio 1994.
- 173.
- Per quanto riguarda la finalità dei tre conferimenti di cui trattasi, la decisione
controversa fa presente che i due primi erano intesi a coprire perdite provenienti
da misure di ristrutturazione ivi considerate, e in particolare le chiusure di impiantio di interi stabilimenti. Secondo l'ENI e l'EniChem i due primi conferimenti
avevano pure l'obiettivo di riportare il capitale dell'EniChem al livello inizialmente
previsto dall'accordo tra l'Ente Nazionale Idrocarburi e la Montedison SpA nel
1989 (punto 120 supra). Quanto al terzo conferimento, dal piano di ristrutturazione
emerge che anch'esso aveva l'obiettivo di riportare il capitale dell'EniChem, eroso
dalle perdite, al livello esistente al momento della sua costituzione, come pure di
finanziare le misure di ristrutturazione [punto 172, sub d) supra].
- 174.
- Secondo le memorie della Commissione e del governo italiano, ciascuno dei tre
conferimenti è stato effettuato nel contesto di una vasta operazione di
ristrutturazione delle imprese pubbliche italiane, discussa con la Commissione nel
contesto del caso EFIM, già citato, che ha portato all'accordo Andreatta-Van
Miert. La prospettiva globale in cui il governo italiano si è posto nei confronti della
ristrutturazione e della privatizzazione dell'EniChem è stata presentata in due
documenti pubblicati dalle autorità italiane nel novembre 1992 e nell'aprile 1993.
In questo contesto la Commissione ha in particolare chiarito al Tribunale che le
misure di ristrutturazione finanziate dai due primi conferimenti seguivano una
direzione coerente, dettagliata nel piano di ristrutturazione sottoposto alla
Commissione nel 1994, che faceva esso stesso il punto delle misure di
ristrutturazione ancora necessarie per ridurre o riorientare le attività dell'EniChem.
Orbene, il terzo conferimento era previsto esattamente nel contesto di tale
programma di ristrutturazione.
- 175.
- La valutazione della Commissione è confermata con lettera del governo italiano 6
giugno 1994, secondo la quale il piano di ristrutturazione dell'EniChem, come pure
le osservazioni del governo italiano del 18 maggio 1994, si riferivano non soltanto
ai due primi conferimenti, ma anche al terzo.
- 176.
- Per quanto riguarda infine la situazione dell'EniChem all'epoca dei tre conferimenti
di cui trattasi, dalle sue relazioni annuali emerge che le perdite totali ammontavano
a 1 542 miliardi di LIT per l'esercizio finanziario che si chiudeva al 31 dicembre
1992 e in 2 677 miliardi di LIT per l'esercizio finanziario che si concludeva al 31
dicembre 1993. Parimenti, secondo le previsioni più ottimistiche dell'ENI, le perdite
complessive previste per i quattro esercizi 1994-1997 ammontavano a 2 452 miliardi
di LIT, anche dopo il terzo conferimento di 3 000 miliardi di LIT e le misure di
ristrutturazione che lo accompagnavano (v. l'«Analisi di sensitività (Ipotesi
migliorative di scenario)», elaborata il 13 aprile 1994). Ne consegue che le perdite
attuali dell'EniChem e all'epoca previste per i sei esercizi 1992-1997 ammontavano
a 6 914 miliardi di LIT, anche dopo i tre conferimenti che ammontavano
complessivamente 4 794 miliardi di LIT.
- 177.
- Secondo le memorie della Commissione, l'EniChem non aveva altra alternativa al
fallimento dopo i primi due conferimenti. La Commissione fa presente che
«all'epoca dell'apporto di 3 000 miliardi di LIT, l'azionista dell'EniChem, l'ENI, si
trovava dinanzi ad un'alternativa: o ricapitalizzare o ristrutturare, o non fare nulla
e far andare automaticamente l'Enichem in fallimento» (controricorso, puntoA.I.14), e che «Senza il terzo apporto e la susseguente ristrutturazione, le perdite
normalmente registrate dalla società a tale epoca avrebbero assorbito i mezzi
propri nello spazio di uno o due anni e avrebbero pertanto richiesto nuovi apporti
o, in mancanza, la messa in liquidazione della società» (controreplica, punto D.15).
- 178.
- Da quanto precede emerge quanto segue:
- il consiglio di amministrazione dell'ENI ha deciso di effettuare ciascuno dei
tre conferimenti durante un periodo relativamente breve, che va dall'ottobre
1992 al luglio 1994. Si deve rilevare, in particolare, che la decisione del
consiglio di amministrazione dell'ENI di effettuare il secondo conferimento
nel dicembre 1993, e quella di approvare il terzo conferimento nel contesto
dell'approvazione del piano di ristrutturazione, il 27 gennaio 1994, sono
strettamente ravvicinate nel tempo;
- ciascuno dei tre conferimenti s'inserisce nel contesto di un programma
continuo inteso alla ristrutturazione dell'EniChem, e in particolare alla
chiusura e alla riconversione di talune sue attività, ed alla ristrutturazione
del capitale eroso da perdite. Come rilevato dalla Commissione dinanzi al
Tribunale, il terzo conferimento era solo la continuazione logica delle
misure già finanziate dai due primi conferimenti, e il piano di
ristrutturazione approvato il 27 gennaio 1994 costituiva solo la messa a
punto delle misure di ristrutturazione ancora necessarie nel contesto di un
programma datato 1992. Parimenti, secondo la lettera 6 giugno 1994 del
governo italiano, azionista dell'ENI, il piano di ristrutturazione come purele sue osservazioni del 18 maggio 1994, riguardavano sia i due primi
conferimenti che il terzo;
- dopo i primi due conferimenti, l'EniChem subiva ancora perdite rilevanti.
Secondo la Commissione, essa non era neppure in grado di sopravvivere sul
mercato sulla sola base dei due primi conferimenti, poiché la liquidazione
dell'EniChem era inevitabile senza il terzo conferimento (punto 177 supra).
- 179.
- Il Tribunale ne deduce che a quell'epoca esistevano seri indizi atti a sollevare dubbi
circa la questione se i tre conferimenti di cui trattasi, per quanto versati in momenti
diversi nell'arco di un periodo di tempo relativamente breve, compreso tra ottobre
1992 e ottobre 1994, non andassero considerati, in realtà, come una serie di
conferimenti collegati, concessi nel contesto di un processo continuo di
ristrutturazione che era iniziato nel 1992, e il cui oggetto comune era il
finanziamento delle misure di ristrutturazione necessarie e la ricostituzione del
capitale dell'EniChem eroso dalle perdite. Parimenti, le circostanze di cui sopra
avrebbero dovuto sollevare dubbi circa la questione se non fosse soltanto grazie a
questa serie di conferimenti considerati come un tutt'uno che il piano di
ristrutturazione aveva la possibilità di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria
della EniChem.
- 180.
- Alla luce di tali circostanze specifiche della fattispecie, il Tribunale considera che
la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi sulla questione se il terzo
conferimento fosse sufficientemente dissociato dai primi due affinché essa potesse
analizzarlo indipendentemente da questi ultimi. Essa non era quindi in grado di
valutare se la decisione dell'ENI di procedere al terzo conferimento potesse essere
considerata una decisione che sarebbe stata presa da un investitore privato in
economia di mercato.
- 181.
- Per quanto riguarda poi la questione se, ammesso che il terzo conferimento abbia
potuto essere valutato in modo separato dai primi due, il valore attuale della futura
capacità di autofinanziamento fosse tale che un investitore privato avrebbe
effettuato tale apporto, il Tribunale rileva in primo luogo che la Commissione ha
allegato alle osservazioni del 30 giugno 1997 un conteggio del valore attuale della
futura capacità di autofinanziamento dell'EniChem. Questo calcolo risulta dalla
tabella QI/1, datata 1° luglio 1994. I profitti (o perdite) complessivi dell'EniChem
attualizzati ad un tasso del 12% per il periodo 1994-2005 risultano, alla riga 4 della
tabella QI/1, dal dato di meno 34 miliardi di LIT. Secondo le osservazioni della
Commissione il valore attuale netto dei futuri cash flows dell'EniChem è costituito,
alla riga 5 di tale tabella: Valore complessivo dei mezzi propri («Cumulated equity
value»), dalla cifra di 2 966 miliardi di LIT. Questa interpretazione della tabella
QI/1 è stata confermata all'udienza del 23 settembre 1997 dal funzionario
responsabile della sua elaborazione, il signor Spagnolli.
- 182.
- Nella lettera del 26 settembre 1997, con cui informava il Tribunale che, nonostante
il fatto che fosse datata 1° luglio 1994, la tabella QI/1 non era stata preparata
prima della decisione controversa, ma era una ricostituzione, da parte del signor
Spagnolli, dei calcoli che egli aveva effettuato all'epoca, la Commissione ha
affermato che la tabella QI/1 riproduceva il tipo di calcoli su cui era stata
effettivamente fondata la decisione controversa. Nella lettera al Tribunale 16
ottobre 1997, la Commissione ha in particolare affermato che essa «[confermava]
assolutamente che i metodi descritti al Tribunale e relativi al calcolo del
rendimento dell'apporto di capitale e del valore attuale netto dei futuri cash flows,
[erano] quelli che [erano] stati utilizzati per pervenire alla decisione della
Commissione e che tali metodi [avevano] condotto ai risultati indicati nella
decisione e illustrati al Tribunale, ivi compresi i risultati figuranti nella tabella QI/1,
il cui originale non si [trovava] più nel fascicolo. I signori Spagnolli Feltkamp,
entrambi presenti alla seduta dal 23 settembre 1997, [potevano] confermare tali
fatti».
- 183.
- Successivamente, in risposta ad un nuovo quesito del Tribunale del 13 ottobre 1997,
la Commissione, con lettera 11 novembre 1997, ha prodotto nuovi calcoli del valore
attuale netto dei cash flows dell'EniChem. Questi calcoli sono contenuti in
particolare nella tabella A, che presenta quattro differenze rilevanti rispetto alla
tabella QI/1.
- 184.
- In primo luogo, i profitti (o perdite) attualizzati complessivi dall'EniChem per il
periodo 1994-2005 sono indicati, alla riga 4 della tabella A, con la cifra di meno
3 034 miliardi di LIT, invece della cifra corrispondente di meno 34 miliardi di LIT
indicata alla riga 4 della tabella QI/1.
- 185.
- In secondo luogo, nella tabella A, tale perdita di 3 034 miliardi di LIT è in parte
controbilanciata dal calcolo di un valore residuo attribuibile all'EniChem nel 2005,
per un importo di 1 531 miliardi di LIT (v. la nuova colonna «valore residuo»).
Questo calcolo non figura nella tabella QI/1.
- 186.
- In terzo luogo, la perdita complessiva dell'EniChem di meno 3 034 miliardi di LIT
durante il periodo che si protrae fino al 2005 è anch'essa parzialmente
controbilanciata dalla presa in considerazione del valore dei mezzi propri
dell'EniChem esistenti nel luglio 1994. Emerge infatti dalla nuova riga 6 della
tabella A (Mezzi propri esistenti al 31.7.94 «existing equity at 31/7/94») emerge che
tali mezzi propri per un importo di 1 950 miliardi di LIT, sono stati presi in
considerazione per fare scomparire le perdite dell'EniChem per gli esercizi 1994-1996, riportate alla riga 3 della tabella QI/1 e della tabella A, che ammontano a
1 514 miliardi di LIT. Questo calcolo non figura nella tabella QI/1, che non ha
atribuito alcun valore a tali mezzi propri (v. la nota 5 della tabella QI/1).
- 187.
- In quarto luogo, il calcolo del valore complessivo dei mezzi propri di cui alla riga
5 della tabella QI/1, che secondo le osservazioni della Commissione 30 giugno 1997
rappresenta il valore attuale netto dei cash flows della EniChem cui fa riferimento
il punto 4 della decisione controversa, non svolge più alcun ruolo nei calcoli
figuranti nella tabella A.
- 188.
- Emerge inoltre dalla lettera 11 novembre 1997 e dalle dichiarazioni rese all'udienza
del 17 marzo 1998 che la Commissione ha ritenuto erronei e quindi abbandonato
i calcoli figuranti nella tabella QI/1, mentre, secondo quanto risulta dalle
osservazioni del 30 giugno 1997, dall'udienza del 23 settembre 1997 e dalle lettere
del 26 settembre e 16 ottobre 1997, tali calcoli sono quelli che essa aveva all'epoca
predisposto per sostenere la conclusione cui era pervenuta nella decisione
controversa circa l'atteggiamento di un investitore privato.
- 189.
- Per quanto riguarda l'affermazione della Commissione nelle osservazioni 11
novembre 1997, secondo la quale non sui calcoli contenuti nella tabella QI/1, bensì
su quelli contenuti nella tabella A è stata fondata la decisione controversa, il
Tribunale non è in grado di riscontrare nelle memorie scritte della Commissione
alcuna traccia del metodo adottato nella detta tabella A. Il Tribunale rileva in
particolare che, secondo la tabella A, la redditività dell'investimento dipende, tra
l'altro, dalla presa in considerazione, per controbilanciare le perdite dell'EniChem
durante il periodo dal 1994 al 1996, della somma di 1 950 miliardi di LIT che,
secondo la tabella A, rappresentava il valore, all'epoca, dei mezzi propri
dell'EniChem. Orbene, contrariamente al metodo seguito nella tabella A, laCommissione ai punti 17-19 del controricorso ha affermato che appariva prudente
presupporre, ai fini del calcolo, «che l'investimento esistente dell'ENI nella
EniChem nel luglio 1994 fosse già nullo». Questa ipotesi trova altresì conforto nella
tabella QI/1, come dimostrato nella sua nota 5. Parimenti, il metodo della tabella
A non è stato invocato né nelle osservazioni della Commissione del 30 giugno 1997,
né dal funzionario responsabile, all'epoca dei calcoli considerati, nel corso
dell'udienza del 23 settembre 1997.
- 190.
- Si deve altresì rilevare che, secondo la Commissione, la tabella A si basa solo sui
«ricordi» dei funzionari interessati, cioè dei signori Spagnolli, Feltkamp e Owen.
Ora, la tabella A non è coerente con i chiarimenti forniti dal signor Spagnolli, al
Tribunale nel corso dell'udienza del 23 settembre 1997. La Commissione aveva del
resto già affermato, nella lettera 16 ottobre 1997, che né il signor Feltkamp né il
signor Owen erano in grado di ricordare il contenuto esatto delle tabelle utilizzate
nel corso della preparazione della decisione controversa. Per di più, al punto 8
delle sue osservazioni 11 novembre 1997 la Commissione ha confermato che
nessuno ricordava il calcolo esatto del valore residuo dell'EniChem introdotto nella
tabella A.
- 191.
- Da questi elementi emerge che la Commissione non è riuscita a dimostrare che i
calcoli contenuti nella tabella A erano stati effettivamente elaborati al fine
dell'adozione della decisione controversa per giustificare la conclusione secondo la
quale il valore attuale della capacità futura di autofinanziamento era tale per cui
il terzo conferimento sarebbe stato effettuato da un investitore privato operante in
economia di mercato. E' del resto pacifico che la Commissione non invoca più i
dati contenuti nella tabella QI/1 e che né i calcoli contenuti nella tabella B, né
quelli prodotti dall'ENI e dall'EniChem nel corso del procedimento sono stati
utilizzati all'atto dell'adozione della decisione controversa.
- 192.
- Il Tribunale non è quindi in grado di stabilire quali calcoli siano stati effettuati dalla
Commissione all'epoca per suffragare la sua conclusione secondo cui un investitore
privato avrebbe effettuato il terzo conferimento.
- 193.
- Il Tribunale ne conclude pertanto che il fatto che la Commissione abbia prodotto
nel corso del procedimento calcoli contraddittori senza riuscire a dimostrare quali
calcoli avesse elaborato all'epoca per concludere, sin dalla fase preliminare
dell'esame del terzo conferimento di cui è causa, che «il valore netto attuale della
futura capacità di autofinanziamento corrisponde esattamente a tale investimento
di 3000 miliardi di lire italiane» e che si tratterebbe quindi di un conferimento «che
sarebbe stato effettuato da un investitore privato operante in un'economia di
mercato», attesta, nel caso di specie, l'esistenza di gravi difficoltà in ordine alla
questione se tale conferimento non costituisse, analogamente ai primi due, un aiuto
concesso da uno Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.
- 194.
- Questa conclusione non è inficiata dall'argomento dell'ENI e dell'EniChem secondo
cui, conformemente alla giurisprudenza della Corte (sentenza ENI-Lanerossi, citata,punto 21) l'affermazione, contenuta nella decisione controversa, che quest'ultimo
conferimento di 3000 milardi di LIT avrebbe potuto essere effettuato da un
investitore privato operante in un'economia di mercato, può esser giutificata, oltre
che dalla redditività finanziaria, da considerazioni specifiche inerenti alle società
capogruppo che investono in una delle consociate. A questo proposito è sufficiente
rilevare, infatti, che, come ha ammesso la Commissione (v.supra punto 107), essa
non si è fondata nella sua decisione su tali considerazioni per concludere che il
terzo conferimento non conteneva nessun elemento di aiuto, dato che riteneva di
non nutrire alcun dubbio sulla redditività del detto conferimento.
- 195.
- Altrettanto vale per quanto riguarda l'argomento dedotto dalla Commissione nel
corso dell'udienza del 17 marzo 1998 secondo il quale un investitore privato
avrebbe effettuato il terzo conferimento sulla sola base del punto 4, secondo
capoverso, seconda frase, a tenore della quale «Dal 1998 i profitti raggiungeranno
il pieno livello, leggermente superiore al rendimento minimo accettabile da parte
di un azionista privato». Infatti occorre nuovamente rilevare che questa
constatazione ha solo rilevanza subordinata nella decisione controversa rispetto al
calcolo al quale si riferisce il punto 4, secondo capoverso, terza frase. Inoltre tale
argomento non tiene conto delle perdite dell'EniChem per gli esercizi 1994-1997,
che ammontano a oltre 2 400 miliardi di LIT (v. supra punto 176).
- 196.
- Per quanto riguarda l'argomento della Repubblica italiana, dell'ENI e dell'EniChem
secondo il quale, ad ogni modo, i tre conferimenti non sono stati effettuati dallo
Stato, ovvero mediante risorse statali, ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, basta
rilevare che la Commissione non ha accolto tale argomento nella sua decisione
controversa. Esso non può pertanto essere dedotto nel contesto del sindacato di
legittimità effettuato dal Tribunale.
- 197.
- Da tutto quanto precede emerge che la Commissione non era in grado, a
conclusione di un primo esame ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato, di superare
tutte le difficoltà connesse alla questione se il terzo conferimento costituisse un
aiuto ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato.
- 198.
- Il Tribunale sottolinea del resto che il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del
Trattato era già in corso per quanto riguarda i primi due conferimenti che erano
stati considerati aiuti concessi da uno Stato. I seri dubbi che la Commissione
avrebbe dovuto avere per quanto riguarda il terzo conferimento vertono proprio
sulla questione se quest'ultimo avrebbe dovuto essere valutato congiuntamente con
i primi due al fine di stabilire se costituisse una sovvenzione statale o un
investimento che soddisfaceva al criterio dell'investitore privato in economia di
mercato. Del resto, il terzo conferimento (di 3 000 miliardi di LIT) era di un
importo considerevolmente più elevato di quello dei primi due congiuntamente
considerati (1 794 miliardi di LIT) che erano già sotto esame.
- 199.
- E' pacifico che, nella specie, la Commissione non ha mai esaminato il terzo
conferimento dal punto di vista della sua compatibilità con il mercato comune.
- 200.
- In tali specifiche circostanze, ne consegue che la Commissione, avendo concluso il
primo esame del terzo conferimento ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato, pur non
essendo in grado di superare le difficoltà relative alla questione se tale
conferimento costituisse un aiuto, e senza esaminare se fosse compatibile con il
mercato comune, ha leso i diritti della ricorrente in quanto persona interessata ai
sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato.
- 201.
- La decisione controversa deve pertanto essere annullata per questo motivo senza
che si renda necessario statuire sugli altri motivi e argomenti dedotti dalla
ricorrente.
Sulle spese
- 202.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del
regolamento di procedura se le parti soccombono rispettivamente su uno o più
capi, il Tribunale può ripartire le spese. Nella specie la Commissione è rimasta
soccombente per quanto riguarda il terzo conferimento, mentre la ricorrente è
rimasta soccombente per quanto riguarda i primi due conferimenti. Pertanto la
Commissione va condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, i due terzi delle
spese della ricorrente.
- 203.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, le spese sostenute dal
Regno Unito, dalla Repubblica italiana, dall'ENI e dall'EniChem restano a loro
carico.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 27 luglio 1994 in merito ad aiuti decisi
dall'Italia a favore di EniChem Spa è annullata nella parte in cui conclude
il procedimento di esame previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato per quanto
riguarda il conferimento di 3 000 miliardi di LIT ivi menzionato.
2) Il ricorso è irricevibile per il resto.
3) La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese ed i due terzi
delle spese della ricorrente. La ricorrente sopporterà un terzo delle proprie
spese.
4) Le spese sostenute dal Regno Unito, dalla Repubblica italiana, dall'ENI
SpA e dall'EniChem SpA restano a loro carico.
KalogeropoulosBriët
García-Valdecasas
Bellamy Potocki
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 1998.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
A. Kalogeropoulos