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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Montan Gesellschaft Voss mbh Stahlhandel e di altre tre società contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 27 maggio 2002

    (Causa T-163/02)

    Lingua processuale: il tedesco

Il 27 maggio 2002 la Montan Gesellschaft Voss mbh Stahlhandel, con sede in Planegg (Germania), la Jepsen Stahl GmbH, con sede in Nittendorf (Germania), la LNS-Lothar Niemeyer Stahlhandel GmbH & Co. KG, con sede in Essen (Germania) e la Metal Traders Stahlhandel GmbH, con sede in Düsseldorf (Germania), con l'avv. K. Friedrichr, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

(annullare il regolamento (CE) 27 marzo 2002 n. 560/2002 1;

(dichiarare che la convenuta è tenuta a risarcire alle ricorrenti i danni presenti e futuri da esse subiti a causa della nullità del regolamento (CE) 27 marzo 2002, n. 560;

(condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Le ricorrenti operano nell'ambito dell'importazione di prodotti di acciaio provenienti da paesi extracomunitari. Esse contestano il regolamento (CE) della Commissione n. 560/2002 e fanno valere che non ricorrono i presupposti necessari per l'introduzione di misure provvisorie di salvaguardia ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 3285/94 2, quale regolamento fondamentale, su cui si basa il regolamento impugnato.

Le stesse rilevano che il regolamento impugnato è illegittimo e che viola i loro diritti. La Commissione non disponeva, a loro parere, della competenza per emanare il regolamento nella forma in questione. Inoltre, il previsto procedimento di inchiesta è stato avviato parallelamente all'adozione del regolamento o solo dopo la stessa e non in via preliminare.

Le ricorrenti sostengono altresì che il regolamento si fonda con gli allegati 1.1-2.1 su un fondamento di fatto dal carattere dubbio. Il 27 marzo 2002, la Commissione non disponeva ancora dei dati elencati nei suddetti allegati poiché le notifiche complete per il 2001 non erano ancora pervenute a EUROSTAT.

Inoltre, esse sostengono che il regolamento impugnato è illegittimo anche sotto il profilo sostanziale in quanto contiene una disciplina sproporzionata. I dazi addizionali previsti hanno un carattere proibitivo data la loro entità e, fatti salvi i paesi in via di sviluppo, le misure di salvaguardia riguardano indistinatamente tutti gli Stati.

Les ricorrenti rilevano infine che, pertanto, le misure provvisorie di salvaguardia sono in contrasto con le disposizioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e del GATT e violano gli accordi europei conclusi dal Consiglio e dalla Commissione, da un lato, e da alcuni paesi terzi, dall'altro.

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1 - (Regolamento (CE) della Commissione 27 marzo 2002, n. 560, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

2 - (Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3285, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (GU L 349, pag. 53).