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Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013 – Rousse Industry / Commissione

(Causa T-489/11)1

(«Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Bulgaria sotto forma di rinuncia ai crediti – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero – Nuovo aiuto – Distorsione della concorrenza – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Rousse Industry (Rousse, Bulgaria) (rappresentanti: avv.ti A. Angelov e S. Panov)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes e D. Stefanov, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2012/706/UE della Commissione, del 13 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato SA.28903 (C 12/10) (ex N 389/09) al quale la Bulgaria ha dato esecuzione a favore di «Ruse industry» (GU 2012, L 320, pag. 27).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Rousse Industry AD sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle afferenti al procedimento sommario.

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1 GU C 347 del 26.11.2011.