Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 marzo 2013 – Rousse Industry/Commissione
(causa T‑489/11)
«Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Bulgaria sotto forma di rinuncia ai crediti – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero – Nuovo aiuto – Distorsione della concorrenza – Obbligo di motivazione»
1. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Mancata restituzione delle somme dovute allo Stato secondo lo scadenzario convenuto con le autorità nazionali – Assenza, da parte delle autorità nazionali, di misure di recupero effettivo del credito – Mancata adozione di misure di esecuzione forzata comportante la conseguenza della concessione di un vantaggio economico ai beneficiari – Astensione che costituisce un aiuto di Stato – Valutazione della misura secondo il criterio dell’investitore privato (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 29, 30, 36‑40)
2. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione – Obbligo di diligenza dello Stato membro che concede l’aiuto e del beneficiario dello stesso per quanto concerne la comunicazione di qualsiasi elemento pertinente durante il procedimento amministrativo (Art. 108, § 2, TFUE) (v. punto 33)
3. Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 49, 50)
4. Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Misura recante modifica di un regime di aiuti esistenti – Modifica che incide sul regime a livello sostanziale – Qualificazione del regime come nuovo aiuto [Art. 108, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, c)] (v. punti 53‑55)
5. Aiuti concessi dagli Stati – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione ratione temporis – Adesione della Bulgaria all’Unione europea – Atto di adesione – Applicazione delle disposizioni in materia di aiuti di Stato dalla data di adesione e unicamente in relazione a situazioni presentatesi a partire da tale data [Art. 107 TFUE e 108 TFUE; atto di adesione del 2005; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, b), i), e c)] (v. punti 66, 67)
6. Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Calcolo dell’importo da recuperare – Difficoltà incontrate dallo Stato – Dovere di cooperazione tra la Commissione e lo Stato membro – Portata (Art. 4, § 3, TUE; art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 1) (v. punti 77‑79)
Oggetto
| Domanda di annullamento parziale della decisione 2012/706/UE della Commissione, del 13 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato SA.28903 (C 12/10) (ex N 389/09) al quale la Bulgaria ha dato esecuzione a favore di «Ruse industry» (GU 2012, L 320, pag. 27). |
Dispositivo
2) | | La Rousse Industry AD sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, incluse quelle afferenti al procedimento sommario. |