Language of document : ECLI:EU:T:2015:469





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 luglio 2015 –
Italia / Commissione

(causa T‑44/11)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Aiuti alla produzione del latte scremato in polvere – Irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Principio del ne bis in idem – Termine ragionevole»

1.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, e 8, § 1; regolamento della Commissione n. 1663/95, come modificato dal regolamento n. 2245/1999, art. 8) (v. punti 25‑29, 158)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG (Art. 296 TFUE) (v. punti 78‑80)

3.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Stima delle perdite subite dal Fondo – Spese irregolari che non possono essere determinate con sufficiente precisione – Valutazione basata su rettifiche forfettarie – Ammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Art. 5, § 4, TUE; regolamento del Consiglio n. 1258/1999; regolamento della Commissione n. 1663/1995) (v. punti 85‑89, 94)

4.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi – Obbligo di diligenza degli Stati membri nel recupero delle somme irregolarmente versate – Inadempimento – Giustificazione fondata sulla lunghezza dei procedimenti avviati dinanzi ai giudici nazionali da parte degli operatori economici – Inammissibilità – Applicazione efficace da parte dello Stato membro del diritto nazionale in materia di recupero – Circostanza che non dimostra la diligenza (Art. 4, § 3, TUE; regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 8, n. 1258/1999, art. 8, e n. 1290/2005, art. 9, § 1, e 32, § 8) (v. punti 130‑132, 142‑145)

5.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Obblighi degli Stati membri – Adozione di misure dirette a garantire la regolarità delle spese – Portata (Regolamenti del Consiglio n. 729/70, artt. 2, 3 e 8, § 1, n. 1258/1999, artt. 2, 3 e 8, § 1, e n. 1290/2005, artt. 3 e 9, § 1) (v. punti 139‑141)

6.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Possibilità, per la Commissione, di rifiutare di farsi carico dell’integralità delle spese – Applicazione di una rettifica forfettaria – Ammissibilità – Presupposto – Rispetto del principio di proporzionalità (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, e n. 1290/2005, artt. 31 e 32, § 8) (v. punti 162, 163)

7.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro – Rettifica forfettaria del 50% delle spese – Importo comprensivo delle somme afferenti a irregolarità che sono già state oggetto di una rettifica finanziaria, ma non ancora totalmente recuperate – Violazione del principio del ne bis in idem – Insussistenza (Regolamenti del Consiglio n. 595/91, art. 3, n. 1258/1999, art. 8, § 2, e n. 1290/2005, art. 32, § 5; decisione della Commissione 2007/327) (v. punti 169, 171, 172)

8.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Liquidazione dei conti – Procedura – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione – Violazione – Conseguenze – Mancata dimostrazione di una violazione del diritto di essere sentiti – Mancanza di incidenza dell’inosservanza del termine ragionevole sulla validità del procedimento (Carta dei diritti fondamentali, art. 41, § 1; regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, considerando 5 e art. 7, § 4, e n. 1290/2005, considerando 6 e art. 31, § 3) (v. punti 182‑184, 188, 189, 191)

9.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punto 193)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2010/668/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 288, pag. 24), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.