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Ricorso proposto il 25 gennaio 2011 - Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo PTE / Commissione europea

(Causa T-43/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo PTE Ltd (rappresentanti: J. Kallaugher, Solicitor, avvocati J. P. Poitras, Solicitor, J. R. Calzado e É. Barbier de la Serre)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 9 novembre 2010, caso COMP/39.258 - trasporto aereo;

Congiuntamente o subordinatamente disporre la riduzione dell'ammenda imposta alle ricorrenti

condannare la Commisisone alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della domanda la ricorrente deduce sei motivi

1. Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione di garanzie processuali fondamentali, ivi incluso:

il diritto ad un giudice indipendente e imparziale;

la certezza del diritto e la prevedibilità della pena; e

il diritto di difesa delle ricorrenti, tenuto conto che alla Singapore Airlines Cargo PTE Ltd è stato negato l'accesso alle risposte alla comunicazione degli addebiti presentate da altre imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti medesimi nonché ad altro materiale rilevante, in possesso della Commissione, assunto a fondamento della decisione.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono che la decisione è viziata da una serie di errori in fatto e in diritto nell'applicazione dell'art. 101 TFUE in relazione alla natura e alle finalità del preteso "cartello", segnatamente:

la decisione è viziata da carenza di motivazioni, in quanto omette di indicare il fondamento dei fatti essenziali accertati e non definisce i mercati rilevanti;

la decisione è viziata da errori di diritto con riguardo alla natura e alla finalità del preteso "cartello". In particolare, gli asseriti contatti menzionati nella decisione non costituiscono un'unica rete mondiale e l'affermazione di un "comune intento" quale comun denominatore di tali contatti non è sostenuto da alcuna prova;

la Commissione è incorsa in errore di diritto nella definizione degli elementi della pretesa violazione complessa;

la Commissione è incorsa in errore nella valutazione della pretesa violazione complessa con riguardo al mancato pagamento di commissioni sui sovrapprezzi; e

la Commissione è incorsa in errore di diritto nonché in errore di valutazione nel considerare i tre pretesi "elementi" della violazione quale violazione unica.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono che la Commissione è incorsa in errore di diritto e di fatto nell'applicazione dell'art. 101 TFUE nella parte relativa alla considerazione di vendite effettuate in giurisdizioni straniere, segnatamente:

la Commissione è incorsa in errore di diritto e di fatto nell'applicazione dell'art. 10 TFUE per aver recompreso mercati al di fuori della UE, violando in tal modo le norme che limitano la giurisdizione dell'Unione in tale materia; e

la Commissione è incorsa in errore di diritto nonché in errore di valutazione nella parte in cui ha omesso di considerare la legittimità della condotta in giurisdizioni straniere, ove la decisione on riflette la circostanza che la condotta censurata è stata attivamente controllata ed effettivamente richiesta da organi governativi.

4. Con il quarto motivo le ricorrenti deducono che la Commissione è incorsa in una serie di errori imputando la pretesa violazione alla Singapore Airlines Cargo PTE Ltd, segnatamente:

la Commissione è incorsa in una serie di errori di diritto e di valutazione nella parte in cui ha analizzato e preso in considerazione contatti anteriori al 1° maggio 2004, contatti riguardanti richieste di pagamento di commissione, contatti riguardanti sovrapprezzi per dispositivi di sicurezza, contatti riguardanti sovrapprezzi per carburanti al di fuori della UE e contatti riguardanti sovrapprezzi per carburanti nell'ambito della UE;

la Commissione è incorsa in errore di diritto e di valutazione per aver utilizzato i contatti stabiliti nell'ambito dell'alleanza WOW al fine di dimostrare la partecipazione della Singapore Airlines Cargo PTE Ltd alla pretesa violazione; e

la Commissione non ha dimostrato che la Singapore Airlines Cargo PTE Ltd fosse o dovesse essere a conoscenza della pretesa violazione o dei suoi elementi costitutivi.

5. Con il quinto motivo le ricorrenti deducono che la Commissione è venuta meno al proprio dovere, in ossequio al principio di buona amministrazione, di esaminare attentamente e imparzialmente tutti gli elementi della specie.

6. Con il sesto motivo i ricorrenti deducono che la decisione contiene una serie di errori di diritto e di valutazioni nel calcolo dell'ammenda imposta alle ricorrenti medesime, segnatamente:

la Commissione ha violato gli orientamenti relativi alle modalità di imposizione delle ammende cui all'art. 23, n. 2, lett. a) del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C210, pag. 2) nonché i principi di proporzionalità e di parità di trattamento nella determinazione del valore delle vendite per non aver tenuto conto:

del fatto che il turnover in entrata non è correlato con le vendite effettuate nell'ambito dell'SEE ;

della limitazione estensione geografica della condotta che la decisione ha quantificato come violazione;

del ruolo relativo svolto dalle ricorrenti; e

del fatto che il preteso coordinamento riguardava unicamente i sovrapprezzi.

la Commissione ha omesso di tenere in debito conto le finalità e la durata della pretesa partecipazione della Singapore Airlines Cargo PTE Ltd alla violazione;

la mancata concessione, nella decisione, alla Singapore Airlines Cargo PTE Ltd della riduzione per limitata partecipazione all'infrazione costituisce violazione del principio di parità del trattamento.

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