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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 23 gennaio 2007 - Chassagne / Commissione

(Causa F-43/05)1

(Dipendenti - Retribuzione - Spese di viaggio annuali - Disposizioni applicabili ai dipendenti originari di un dipartimento d'oltremare francese - Art. 8 dell'allegato VII dello Statuto modificato)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgio) (Rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e Y. Minatchy)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: G. Berscheid e V. Joris, agenti)

Oggetto della causa

Da una parte, dichiarazione dell'illegittimità e, di conseguenza, dell'inapplicabilità al ricorrente dell'art. 8 dell'allegato VII del nuovo statuto, relativo al pagamento forfettario delle spese di viaggio, e, dall'altra, richiesta di risarcimento danni

Dispositivo della sentenza

Il ricorso è respinto.

Ogni parte sopporta le proprie spese.

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1 - GU C 205 del 20/08/2005, pag. 27 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-224/05 e successivamente trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15 dicembre 2005).