Language of document : ECLI:EU:T:2023:733

Causa T330/20

ACMO Sàrl

contro

Comitato di risoluzione unico

 Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 22 novembre 2023

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Risoluzione del Banco Popular Español – Decisione del SRB (CRU) che rifiuta di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati dalle azioni di risoluzione – Valutazione della differenza di trattamento – Indipendenza del perito»

1.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Adozione di un programma di risoluzione – Potere discrezionale del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Portata – Domanda di indennizzo degli azionisti e dei creditori – Valutazione degli elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi – Valutazioni economiche complesse – Ampio potere discrezionale – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)]

(v. punti 39‑45, 68)

2.      Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale – Ambito di applicazione – Prova contraria e ampliamento dei mezzi di prova – Esclusione – Articolo 97, paragrafo 7, del regolamento di procedura del Tribunale – Ambito di applicazione – Prova contraria e ampliamento dei mezzi di prova – Inclusione

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 85, § 2, e 92, § 7)

(v. punto 50)

3.      Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell’Unione – Obblighi del richiedente

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88, § 1, e 89, § 3, d)]

(v. punti 263, 286)

4.      Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Adozione di un programma di risoluzione – Meccanismo di indennizzo degli azionisti e dei creditori – Metodo di valutazione del trattamento degli azionisti e dei creditori nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza – Indipendenza del perito – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2016/1075)

(v. punto 336)

5.      Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Deleghe – Presupposti – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Meccanismo di indennizzo degli azionisti e dei creditori – Valutazione, da parte di una società incaricata della valutazione, del trattamento degli azionisti e dei creditori interessati dalla decisione di risoluzione – Ammissibilità – Delega da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) del suo potere decisionale a una società incaricata della valutazione – Assenza

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 20, §§ 1618, e 76, § 1, e); regolamento della Commissione 2018/344]

(v. punti 357‑360, 364, 365)

Sintesi

Nelle cause riunite T‑302/20, T‑303/20 e T‑307/20 e nella causa T‑304/20, i ricorrenti sono persone fisiche e giuridiche che erano azionisti del Banco Popular Español, SA (in prosieguo: il «Banco Popular») prima dell’adozione di un programma di risoluzione per quest’ultimo. Invece, nella causa T‑330/20, si tratta di fondi d’investimento che, prima dell’adozione del medesimo programma, detenevano strumenti di capitale, ad eccezione di uno di essi, succeduto nei diritti di un’entità detentrice di obbligazioni del Banco Popular.

Il 7 giugno 2017, la sessione esecutiva del Comitato di risoluzione unico (SRB o CRU) ha adottato, sulla base del regolamento n. 806/2014 (1), un programma di risoluzione per il Banco Popular (2), approvato lo stesso giorno dalla Commissione europea (3).

Prima dell’adozione di tale programma, il SRB aveva incaricato quale perito la società di revisione Deloitte Réviseurs d’Entreprises (in prosieguo: la «società incaricata della valutazione»), al fine di effettuare una valutazione del Banco Popular, antecedente a un’eventuale risoluzione, nonché la valutazione della differenza di trattamento, successiva a una possibile risoluzione. Il 6 giugno 2017, la società incaricata della valutazione ha consegnato al SRB una valutazione (in prosieguo: la «valutazione 2»), che aveva lo scopo di determinare il valore delle attività e delle passività del Banco Popular e di fornire una stima sul trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, nonché di orientare una decisione sulle azioni e i titoli di proprietà da cedere e l’accertamento, da parte del SRB, delle condizioni commerciali ai fini dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa. Nel programma di risoluzione, ritenendo che le condizioni richieste (4) fossero soddisfatte, il SRB ha deciso di sottoporre il Banco Popular a risoluzione. Al termine di una procedura di vendita trasparente ed aperta realizzata dall’autorità di risoluzione spagnola, il Fondo di ristrutturazione bancaria ordinata (FROB), le nuove azioni del Banco Popular sono state cedute al Banco Santander SA.

A seguito dell’adozione del programma di risoluzione, la società incaricata della valutazione ha trasmesso al SRB la valutazione della differenza di trattamento (5) (in prosieguo: la «valutazione 3»), volta a stabilire se gli azionisti e i creditori interessati avrebbero ricevuto un trattamento migliore se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza rispetto a quello di cui sono stati oggetto a causa della risoluzione. Tale valutazione è stata effettuata nell’ambito di uno scenario di liquidazione, in applicazione della legislazione spagnola, al momento dell’adozione del programma di risoluzione. La società incaricata della valutazione ha ritenuto che l’apertura di una procedura ordinaria di insolvenza avrebbe portato a una liquidazione non pianificata. Essa ha concluso che non era da attendersi alcun recupero nell’ambito di una siffatta procedura e che quindi non esisteva una differenza di trattamento rispetto al trattamento risultante dall’azione di risoluzione.

Successivamente, al fine di poter prendere una decisione definitiva sulla necessità o meno di concedere loro un indennizzo ricorrendo al Fondo di risoluzione unico (6), il SRB ha invitato gli azionisti e i creditori interessati a comunicargli il loro interesse ad esercitare il diritto di essere ascoltati, tenuto conto della sua decisione preliminare al riguardo (7), nella quale concludeva, alla luce della valutazione 3, che esso non era tenuto a versare loro un indennizzo. Il procedimento relativo al diritto di essere ascoltati si è svolto in due fasi successive, vale a dire la fase di iscrizione, nella quale gli azionisti e i creditori interessati erano invitati a manifestare il loro interesse ad esercitare il diritto di essere ascoltati, seguita dalla fase di consultazione, nel corso della quale le persone interessate potevano presentare le loro osservazioni sulla decisione preliminare alla quale era allegata la versione non riservata della valutazione 3.

Al termine di tale fase di consultazione, il SRB ha esaminato le osservazioni pertinenti e ha ricevuto dalla società incaricata della valutazione un documento esplicativo nel quale quest’ultima ha confermato che la strategia e i diversi scenari ipotetici di liquidazione descritti nella valutazione 3 nonché le metodologie seguite e le analisi condotte restavano validi.

Il 17 marzo 2020, il SRB ha adottato la decisione SRB/EES/2020/52, volta a stabilire se agli azionisti e ai creditori interessati dovesse essere concesso un indennizzo ai sensi delle misure di risoluzione adottate nei confronti del Banco Popular (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella quale ha ritenuto che la società incaricata della valutazione fosse indipendente e che la valutazione 3 fosse conforme al quadro normativo applicabile e fosse sufficientemente motivata e completa. Esso ha altresì presentato le osservazioni trasmesse dagli azionisti e creditori interessati nonché la loro valutazione e ha concluso che non vi era differenza tra il trattamento di cui gli azionisti e i creditori interessati erano stati effettivamente oggetto e quello che avrebbero ricevuto se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza alla data della risoluzione.

Con le sue sentenze, nelle quali dichiara il rigetto dei tre ricorsi, fondati sull’articolo 263 TFUE, il Tribunale si pronuncia, per la prima volta, su una domanda di annullamento di una decisione del SRB riguardante l’eventuale indennizzo degli azionisti e dei creditori interessati a seguito di una risoluzione bancaria. A tale titolo, il Tribunale esamina varie questioni inedite sollevate nei tre ricorsi, in particolare riguardanti la valutazione della situazione degli azionisti e dei creditori interessati nell’ipotesi in cui il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza, l’indipendenza della società incaricata della valutazione, il diritto di essere ascoltato durante la procedura, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto di proprietà.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale respinge le censure relative al fatto che la decisione impugnata sarebbe viziata da illegittimità quanto all’esame della questione se gli ex azionisti del Banco Popular avrebbero ricevuto un trattamento migliore nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza.

Sotto un primo profilo, il Tribunale rileva, da un lato, che dalle disposizioni del regolamento n. 806/2014 risulta chiaramente che il riferimento (8) al trattamento che gli azionisti e creditori dell’entità avrebbero ricevuto se quest’ultima fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza rinvia al loro trattamento ipotetico in caso di liquidazione dell’entità. Dall’altro lato, il metodo di valutazione di detto trattamento definito nel regolamento delegato 2018/344 (9) corrisponde al realizzo delle attività dell’ente e quindi a una liquidazione, come definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 42, del regolamento n. 806/2014.

Sotto un secondo profilo, per accertare la differenza di trattamento, il confronto si riferisce al trattamento effettivamente ricevuto dagli azionisti e dai creditori interessati a seguito della risoluzione e alla valutazione della loro situazione nel caso in cui la misura di risoluzione non fosse stata adottata, ossia nel caso in cui l’entità fosse stata liquidata.

Sotto un terzo profilo, il Tribunale osserva che, nel contesto della valutazione della differenza di trattamento a seguito di una risoluzione decisa dal FROB, la legge spagnola prevede che lo scenario controfattuale sia uno scenario di liquidazione dell’entità, tenendo conto delle disposizioni della legislazione spagnola relative alla liquidazione. Esso ne conclude che la determinazione della differenza di trattamento deve basarsi su uno scenario di liquidazione, il che esclude la possibilità di uno scenario fondato su una continuità di esercizio dell’entità o su un concordato con i creditori.

Sotto un quarto profilo, il Tribunale precisa che lo scenario controfattuale di liquidazione previsto nella valutazione 3 doveva essere definito alla luce della situazione del Banco Popular alla data della risoluzione. A tale data, il Banco Popular non era in grado di proseguire le sue attività a causa della sua posizione di liquidità, del suo dissesto o rischio di dissesto e della possibile revoca della sua autorizzazione bancaria e, per tale motivo, non erano ipotizzabili né un concordato né uno scenario di insolvenza nell’ipotesi di un’impresa in continuità di esercizio.

Analogamente, il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la società incaricata della valutazione avrebbe dovuto effettuare una valutazione del Banco Popular prevedendo la vendita dell’ente nella sua totalità o per unità di produzione, in quanto essa implica una prosecuzione delle attività dell’impresa. La società incaricata della valutazione non è dunque incorsa in errore utilizzando una metodologia basata su uno scenario di liquidazione e sulla vendita delle attività individualmente o per portafoglio.

Sotto un quinto profilo, la decisione impugnata non è viziata da alcun errore manifesto di valutazione sia per quanto riguarda la presa in considerazione di una durata massima della procedura di liquidazione di sette anni, tenuto conto in particolare dell’obiettivo di realizzare una liquidazione entro un termine ragionevole, sia per quanto riguarda le incertezze connesse a una durata di liquidazione prolungata, sia per quanto riguarda la valutazione dei portafogli di crediti non deteriorati e in sofferenza, delle società figlie immobiliari del Banco Popular e dei rischi giuridici.

In secondo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso vertente sull’assenza di indipendenza della società incaricata della valutazione.

Sotto un primo profilo, esso osserva che le circostanze del caso di specie, da un lato, non dimostrano che la società incaricata della valutazione, realizzando la valutazione 3, sia stata influenzata dal fatto che aveva effettuato la valutazione 2 e, dall’altro, contraddicono l’argomento secondo cui poteva ragionevolmente sembrare priva di obiettività o di imparzialità.

Infatti, nella valutazione 3, l’analisi della differenza di trattamento si basa sul trattamento effettivo riservato agli azionisti e ai creditori interessati a seguito della risoluzione. La valutazione delle attività e passività del Banco Popular contenuta nella prima parte della valutazione 2 non è stata presa in considerazione nella valutazione 3 e non poteva quindi influenzare la società incaricata della valutazione quando ha effettuato quest’ultima.

In aggiunta, la valutazione 2 conteneva numerose riserve quanto all’affidabilità della simulazione dello scenario di liquidazione. Pertanto, il Tribunale respinge la censura relativa al fatto che la società incaricata della valutazione, allo scopo di tutelare la propria reputazione professionale, si sarebbe ritenuta vincolata dalle conclusioni figuranti nella valutazione 2 quando ha effettuato la valutazione 3.

Inoltre, il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la società incaricata della valutazione sarebbe stata indotta ad evitare qualsiasi rettifica o modifica delle conclusioni contenute nella valutazione 2, essendo ciò contraddetto dalle circostanze in cui le valutazioni 2 e 3 sono state effettuate. Infatti, la valutazione 3 si basava su informazioni più precise di quelle di cui disponeva la società incaricata della valutazione nella fase della valutazione 2. Peraltro, il SRB, sin dal ricevimento della valutazione 2, era informato del fatto che la società incaricata della valutazione avrebbe dovuto basarsi su nuovi dati nella valutazione 3 e quindi modificare la valutazione effettuata nella simulazione dello scenario di liquidazione. Nella valutazione 3, la società incaricata della valutazione non si è limitata a confermare il risultato della simulazione figurante nella valutazione 2. Per il resto, il solo fatto che la società incaricata della valutazione sia giunta alla medesima conclusione non può essere sufficiente a dimostrare che essa si sia ritenuta vincolata dalla propria valutazione realizzata nella valutazione 2 quando ha effettuato la valutazione 3.

Infine, il Tribunale respinge la censura vertente sul fatto che il SRB avrebbe dovuto avvalersi di un perito diverso per procedere a una valutazione secondo un metodo diverso, poiché la valutazione del trattamento degli azionisti e dei creditori interessati doveva essere effettuata secondo uno scenario di liquidazione. Parimenti, nessuna disposizione del regolamento n. 806/2014 o del regolamento delegato 2016/1075 osta esplicitamente a che le valutazioni 2 e 3 siano realizzate dallo stesso perito.

Sotto un secondo profilo, il Tribunale respinge le censure vertenti sulla mancanza di indipendenza della società incaricata della valutazione a causa dei suoi presunti legami con il Banco Popular e il Banco Santander.

A tale titolo, esso osserva che, alla data della nomina della società incaricata della valutazione come perito indipendente, da un lato, l’identità dell’acquirente non era nota, cosicché non era possibile prendere in considerazione i legami tra la società incaricata della valutazione e il Banco Santander e, dall’altro, la società incaricata della valutazione non forniva più servizi di revisione contabile al Banco Santander.

Il Tribunale sottolinea che, per tutta la durata della procedura relativa alla risoluzione del Banco Popular, il SRB ha garantito, come era tenuto a fare, che la società incaricata della valutazione rispettasse i requisiti di indipendenza e, in particolare, quelli relativi all’assenza di conflitto di interessi previsti dal regolamento delegato 2016/1075 (10).

Pertanto, il SRB non è incorso in errore nel ritenere che i servizi forniti dalla società incaricata della valutazione tanto al Banco Popular quanto al Banco Santander non fossero tali da influenzare il giudizio di quest’ultima nella realizzazione della valutazione 3 e non fossero quindi idonei a dimostrare l’esistenza di interessi rilevanti, effettivi o potenziali, in comune o in conflitto con essi.

Del pari, nessun argomento mette in discussione la valutazione del SRB relativa all’assenza di un nesso, da un lato, tra i servizi di revisione e i servizi relativi all’integrazione del Banco Popular forniti al Banco Santander dalla società incaricata della valutazione e, dall’altro lato, gli elementi pertinenti per la valutazione 3, la quale riguardava unicamente la valutazione del Banco Popular e non quella del Banco Santander.

Inoltre, i ricorrenti non spiegano in che modo tali servizi prestati dalla società incaricata della valutazione sarebbero stati tali da influenzare o avrebbero potuto essere ragionevolmente percepiti come tali da influenzare il suo giudizio nella realizzazione della valutazione 3.

Peraltro, il Tribunale ritiene che, per affermare che il SRB avrebbe dovuto tener conto di un’apparenza di mancanza di obiettività o di imparzialità della società incaricata della valutazione a causa dei suoi legami con il Banco Santander dovrebbe essere dimostrato che la prima, allorché ha ritenuto, nella valutazione 3, che gli azionisti e i creditori interessati non avrebbero ricevuto un trattamento migliore nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza, abbia inteso favorire il secondo. Inoltre, anche supponendo che la società incaricata della valutazione abbia concluso, nella valutazione 3, che gli azionisti e i creditori interessati avrebbero ricevuto un trattamento migliore nell’ipotesi di una liquidazione del Banco Popular, l’indennizzo che sarebbe potuto derivarne sarebbe stato versato dal Fondo di risoluzione unico e non dal Banco Santander.

In aggiunta, il Tribunale considera che il risultato della valutazione 3 non incide sulla legalità e legittimità della decisione di sottoporre il Banco Popular a risoluzione né sul risultato di tale risoluzione, ossia la sua vendita al Banco Santander, e che esso non può avere la conseguenza di conferire un diritto a un indennizzo degli azionisti e dei creditori interessati da parte del Banco Santander.

Il Tribunale conclude che, poiché la valutazione 3, indipendentemente dal suo risultato, non poteva incidere sulla situazione del Banco Santander, la società incaricata della valutazione non era in grado di favorirlo. Pertanto, i loro legami non possono far sorgere un legittimo dubbio quanto all’esistenza di un eventuale pregiudizio né condurre a una mancanza di obiettività o di imparzialità della società incaricata della valutazione. Tali legami non costituivano una circostanza idonea a mettere in discussione la sua indipendenza per realizzare la valutazione 3 e la sua nomina da parte del SRB come perito indipendente.

In terzo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso vertente su un’asserita violazione del diritto di essere ascoltati degli azionisti e creditori, in particolare, per il fatto che il SRB avrebbe imposto loro di formulare le loro osservazioni in un modulo.

A tale titolo, sotto un primo profilo, esso ricorda che il rispetto del diritto di essere ascoltato deve essere garantito anche in assenza di una normativa che preveda espressamente l’esercizio di tale diritto e che né il regolamento n. 806/2014 né la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») prevedono una procedura specifica per l’attuazione del diritto di essere ascoltato. Pertanto, la scelta del SRB di utilizzare un modulo per raccogliere le osservazioni degli azionisti e dei creditori interessati rientrava nel suo potere discrezionale nell’organizzazione di tale procedura, per consentire agli azionisti e ai creditori interessati di esercitare il loro diritto di essere ascoltati, a condizione che essi potessero esercitarlo in modo effettivo e utile.

Sotto un secondo profilo, nel caso di specie, il Tribunale osserva che il SRB ha esaminato tutte le osservazioni ricevute e ha spiegato, nella decisione impugnata, per quale motivo alcune di tali osservazioni non erano pertinenti ai fini dell’adozione della decisione impugnata e respinge l’argomento vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato dovuta al fatto che il SRB ha respinto osservazioni non pertinenti.

Sotto un terzo profilo, esso constata che, nel modulo, le questioni erano redatte in modo neutro sotto forma di una breve presentazione del tema in questione e di un rinvio alle parti della decisione preliminare o della valutazione 3 considerate, seguita da un invito agli azionisti e ai creditori interessati a presentare le loro osservazioni o i loro pareri su tale tema.

Sotto un quarto profilo, il Tribunale respinge l’argomento dei ricorrenti relativo alla limitazione della lunghezza delle risposte al modulo per il motivo che esso è puramente teorico e non è idoneo a dimostrare sufficientemente che, in mancanza di un siffatto limite, il procedimento avrebbe potuto condurre a un risultato diverso.

Infatti, da un lato, le osservazioni presentate nel corso del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati in risposta al modulo sono state oggetto di un’analisi dettagliata nella decisione impugnata e hanno indotto la società incaricata della valutazione ad adottare il documento esplicativo. Pertanto, sebbene la lunghezza delle osservazioni fosse limitata, il SRB e la società incaricata della valutazione vi hanno risposto in modo circostanziato.

Dall’altro lato, i ricorrenti non indicano quali osservazioni, diverse da quelle che erano state formulate e alle quali il SRB e la società incaricata della valutazione avevano risposto, non avrebbero potuto far valere a causa delle dimensioni del modulo. Essi non precisano neppure quali sarebbero i documenti che avrebbero voluto poter allegare al modulo.

In quarto luogo, il Tribunale respinge come inconferente il motivo di ricorso vertente sul fatto che la valutazione 3 si fonderebbe su una premessa errata quanto alla situazione finanziaria del Banco Popular al momento della sua risoluzione.

Infatti, esso ricorda che la valutazione della differenza di trattamento doveva essere effettuata nel momento in cui il programma di risoluzione è stato adottato. Orbene, la perizia della Banca di Spagna dell’8 aprile 2019, su cui si basano i ricorrenti e di cui era stata richiesta la cui produzione mediante un mezzo istruttorio, riguarda eventi anteriori alla risoluzione del Banco Popular, che non erano pertinenti per realizzare la valutazione 3.

In quinto luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso vertente sul fatto che il SRB avrebbe impropriamente delegato alla società incaricata della valutazione i poteri decisionali che gli sono stati conferiti dal regolamento n. 806/2014.

Sotto un primo profilo, dopo aver constatato che i ricorrenti non sollevano alcuna eccezione di illegittimità del regolamento n. 806/2014, né censure vertenti sull’esercizio di un potere discrezionale da parte del SRB o su una mancanza di chiarezza riguardo alla delimitazione delle competenze di quest’ultimo in tale regolamento, né censure vertenti sulla violazione di detto regolamento da parte del SRB, in quanto esso avrebbe agito al di fuori dei poteri che quest’ultimo gli conferisce, il Tribunale dichiara che gli argomenti diretti ad addebitare al SRB di aver conferito un potere decisionale alla società incaricata della valutazione non sono idonei a dimostrare una violazione dei principi relativi alla delega di potere.

Sotto un secondo profilo, il Tribunale ricorda che la decisione di non concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati è stata effettivamente adottata dal SRB e non dalla società incaricata della valutazione.

Inoltre, ai sensi del Regolamento 806/2014, gli aspetti economici e tecnici della valutazione del trattamento che gli azionisti e i creditori interessati avrebbero ricevuto se il Banco Popular fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza dovevano essere valutati da un perito indipendente e non dallo stesso SRB. Pertanto, il fatto che il SRB abbia affidato alla società incaricata della valutazione la realizzazione della valutazione 3 non può essere interpretato come una delega del suo potere di adottare la decisione.

Sotto un terzo profilo, da un lato, alla luce delle disposizioni del regolamento n. 806/2014, il fatto che il SRB abbia approvato le conclusioni della valutazione 3 non può essere interpretato come un’assenza di controllo da parte di quest’ultimo del rispetto dei requisiti ai quali il perito indipendente deve conformarsi quando effettua la sua valutazione. Dall’altro lato, dal contenuto stesso della decisione impugnata risulta che il SRB non si è limitato a riassumere la valutazione 3 e il documento esplicativo, ma ha esaminato la loro validità alla luce delle osservazioni degli azionisti e dei creditori interessati.

In sesto luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo.

Per quanto riguarda la mancata divulgazione di talune informazioni nella versione non riservata della valutazione 3, allegata alla decisione preliminare, il Tribunale rileva che non vengono contestati né la valutazione del SRB secondo cui i dati espunti relativi agli accantonamenti per rischi giuridici figuranti nella valutazione 3 erano coperti dal segreto professionale ed erano riservati, né il fatto che il SRB abbia l’obbligo di tutelare i dati riservati (11). Inoltre, i ricorrenti non indicano quali dati espunti sarebbero stati necessari alla comprensione della decisione impugnata o all’esercizio del loro diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

In settimo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso vertente sulla violazione del diritto di proprietà.

Il Tribunale ricorda che il regolamento n. 806/2014 attua un meccanismo diretto a garantire agli azionisti e ai creditori dell’entità soggetta a una risoluzione una giusta indennità in conformità alle condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della Carta.

Nel caso di specie, non avendo dimostrato che il SRB sia incorso in un errore manifesto di valutazione nel concludere, sulla base della valutazione 3, che gli azionisti e i creditori interessati del Banco Popular non sarebbero stati trattati in modo migliore nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza che nell’ambito della risoluzione, i ricorrenti non hanno dimostrato una violazione del loro diritto di proprietà risultante dalla decisione impugnata.

Inoltre, non si può validamente sostenere che il SRB abbia violato l’articolo 17 della Carta per il fatto che il valore dell’indennizzo in base al principio secondo cui nessun creditore è più svantaggiato sia stato calcolato sulla base dello scenario peggiore possibile per gli azionisti, ossia una procedura di liquidazione del Banco Popular. Infatti, l’applicazione di uno scenario controfattuale di liquidazione è conforme alle disposizioni applicabili.


1      Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).


2      Decisione SRB/EES/2017/08 concernente l’adozione di un programma di risoluzione per il Banco Popular (in prosieguo: «il programma di risoluzione»).


3      Decisione (UE) 2017/1246 della Commissione europea che approva il programma di risoluzione per il Banco Popular (GU 2017, L 178, pag. 15).


4      Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.


5      Ai sensi dell’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento n. 806/2014.


6      Ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014.


7      Decisione preliminare del SRB sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti sono state avviate le azioni di risoluzione delle crisi riguardanti il Banco Popular e sull’avvio del procedimento relativo al diritto di essere ascoltati (SRB/EES/2018/132), (in prosieguo: la «decisione preliminare»).


8      Ai sensi dell’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento n. 806/2014.


9      Regolamento delegato (UE) 2018/344 della Commissione, del 14 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri relativi alle metodologie per la valutazione della differenza di trattamento nell’ambito di una risoluzione (GU 2018, L 67, pag. 3).


10      Ai sensi dell’articolo 41 regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l’autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell’avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU 2016, L 184, pag. 1).


11      Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014.