Language of document : ECLI:EU:F:2010:32

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

26 aprile 2010


Causa F‑7/08 DEP


Peter Schönberger

contro

Parlamento europeo

«Procedura — Liquidazione delle spese»

Oggetto: Domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’art. 92 del regolamento di procedura.

Decisione: L’ammontare delle spese ripetibili da parte del ricorrente è fissato a EUR 12 750.

Massime

1.      Procedura — Spese — Liquidazione — Spese ripetibili — Nozione — Spese indispensabili sostenute dalle parti

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, lett. b)]

2.      Procedura — Spese — Liquidazione — Aspetti da prendere in considerazione

[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 91, lett. b)]

3.      Procedura — Spese ripetibili — Spese sostenute per il procedimento di liquidazione delle spese

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 86 e 92)

1.      Le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altra, a quelle che si sono rese indispensabili a tali fini. Inoltre, spetta al ricorrente produrre i documenti giustificativi tali da dimostrare il carattere effettivo delle spese di cui egli chiede il rimborso.

(v. punto 23)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 luglio 2004, cause riunite T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP e T‑109/99 DEP, De Nicola/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑219 e II‑973, punto 42)

Tribunale della funzione pubblica: 10 novembre 2009, causa F‑14/08 DEP, X/Parlamento (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑425 e II‑A‑1‑2303, punto 21)

2.      Il giudice dell’Unione ha il potere non di liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai rispettivi avvocati, ma di determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese. Statuendo sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non deve prendere in considerazione una tariffa nazionale che fissa gli onorari degli avvocati né un eventuale accordo concluso al riguardo tra la parte interessata e i suoi agenti o difensori. In mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare equitativamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento giurisdizionale ha eventualmente richiesto da parte degli agenti o dei difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti.

Inoltre, per quanto riguarda le spese di viaggio sostenute dagli avvocati, in linea di principio, solo le spese di viaggio sostenute dall’avvocato per recarsi dal suo studio all’udienza del Tribunale a Lussemburgo possono formare oggetto di rimborso.

Tuttavia non è escluso che nel momento in cui il Tribunale fissa la data dell’udienza l’avvocato interessato abbia già preso impegni professionali in una città diversa da quella in cui si trova il proprio studio. Orbene, la professione forense beneficia del diritto alla libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione. Per questo motivo anche le spese di viaggio sostenute per recarsi all’udienza a Lussemburgo partendo dalla città del suddetto impegno professionale possono essere considerate come spese indispensabili. Spetta tuttavia all’avvocato, in un caso del genere, provare l’impegno professionale in una città diversa da quella in cui si trova il proprio studio nonché il carattere effettivo delle conseguenti spese di viaggio verso Lussemburgo.

(v. punti 24, 25, 36 e 37)



Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: X/Parlamento, cit., punti 22 e 23

3.      L’art. 92 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica relativo al procedimento di contestazione sulle spese non prevede, a differenza dell’art. 86 del detto regolamento, che si provveda sulle spese nella sentenza o nell’ordinanza che pone fine alla causa. Infatti, se il giudice dell’Unione, provvedendo, nell’ambito di un ricorso proposto sul fondamento dell’art. 92 del regolamento di procedura, sulla contestazione delle spese di una causa principale, statuisse sulle spese oggetto della contestazione e, separatamente, sulle nuove spese sostenute nel contesto del ricorso in materia di contestazione sulle spese, potrebbe, eventualmente, essere investito successivamente di una nuova contestazione sulle nuove spese. Non occorre quindi provvedere separatamente sulle spese sostenute e sugli onorari spettanti ai fini del procedimento di liquidazione delle spese dinanzi al Tribunale. Tuttavia, spetta al giudice dell’Unione, nel fissare le spese ripetibili, tener conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese.

(v. punti 45‑47)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: X/Parlamento, cit., punto 40 e giurisprudenza ivi citata