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Ricorso proposto l’11 novembre 2015 – Frame / UAMI - Bianca-Moden (BiancalunA)

(Causa T-628/15)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (rappresentanti: M. Borghese, R. Giordano, E. Montelione, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente il marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso interessato: il marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «BiancalunA» – Domanda di registrazione n. 11 246 204

Procedimento dinanzi all’UAMI: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 7 agosto 2015 nel procedimento R 2720/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata; e/o

rinviare la causa all’UAMI affinché il rischio di confusione sia adeguatamente esaminato prendendo in considerazione i risultati della prova dell’utilizzo presentati dalla Bianca-Moden GmbH & Co. KG;

condannare l’UAMI alle spese sia della prima istanza che del presente procedimento;

in subordine, modificare la decisione impugnata nel senso che siano registrati i seguenti beni di cui alla classe 25: biancheria intima, pigiami, T-shirt, mutande, indumenti intimi.

Motivi invocati

Erronea interpretazione del regolamento n. 207/2009 nel selezionare solo un diritto anteriore;

erronea interpretazione del regolamento n. 207/2009 nel valutare il rischio di confusione tra i segni a confronto.

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