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Ricorso proposto l’11 novembre 2015 – Frame/UAMI - Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Causa T-627/15)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (rappresentanti: M. Borghese, R. Giordano ed E. Montelione, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «BIANCALUNA» – Domanda di registrazione n. 11 251 808

Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 7 agosto 2015 nel procedimento R 2952/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata; e/o

rinviare il procedimento dinanzi all’UAMI, affinché il rischio di confusione sia adeguatamente esaminato, tenendo conto dei risultati della prova dell’utilizzo presentati dalla Bianca-Moden GmbH & Co. KG;

condannare l’UAMI alle spese sia della prima istanza sia del presente procedimento;

in subordine, modificare la decisione impugnata nel senso che siano registrati i seguenti beni di cui alla classe 25: biancheria intima, pigiami, T-shirt, mutande, indumenti intimi.

Motivi invocati

Erronea interpretazione del regolamento n. 207/2009 nel selezionare solo un diritto anteriore;

erronea interpretazione del regolamento n. 207/2009 nel valutare il rischio di confusione tra i segni a confronto.

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