Ricorso proposto l’11 novembre 2015 – Frame/UAMI - Bianca-Moden (BIANCALUNA)
(Causa T-627/15)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (rappresentanti: M. Borghese, R. Giordano ed E. Montelione, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Richiedente del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «BIANCALUNA» – Domanda di registrazione n. 11 251 808
Procedimento dinanzi all’UAMI: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 7 agosto 2015 nel procedimento R 2952/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata; e/o
rinviare il procedimento dinanzi all’UAMI, affinché il rischio di confusione sia adeguatamente esaminato, tenendo conto dei risultati della prova dell’utilizzo presentati dalla Bianca-Moden GmbH & Co. KG;
condannare l’UAMI alle spese sia della prima istanza sia del presente procedimento;
in subordine, modificare la decisione impugnata nel senso che siano registrati i seguenti beni di cui alla classe 25: biancheria intima, pigiami, T-shirt, mutande, indumenti intimi.
Motivi invocati
Erronea interpretazione del regolamento n. 207/2009 nel selezionare solo un diritto anteriore;
erronea interpretazione del regolamento n. 207/2009 nel valutare il rischio di confusione tra i segni a confronto.
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