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Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2017 – Frame / EUIPO – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Causa T-627/15)1

[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BIANCALUNA – Marchio nazionale figurativo anteriore bianca – Economia processuale – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Identità dei prodotti – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (rappresentanti: E. Montelione, M. Borghese e R. Giordano, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 agosto 2015 (procedimento R 2952/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bianca-Moden e la Frame.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Frame Srl è condannata alle spese.

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1     GU C 68 del 22.2.2016.