Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2017 – Frame / EUIPO – Bianca-Moden (BiancalunA)
(Causa T-628/15)1
[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BiancalunA – Rigetto – Marchio nazionale figurativo anteriore bianca – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Identità dei prodotti – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (rappresentanti: E. Montelione, M. Borghese e R. Giordano, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 agosto 2015 (procedimento R 2720/2014-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bianca-Moden e la Frame.
Dispositivo
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 agosto 2015 (procedimento R 2720/2014-5) è annullata.
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Frame Srl.
La Bianca-Moden GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese.
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1 GU C 7 dell’11.1.2016.