Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 novembre 2017 –
Frame / EUIPO – Bianca-Moden (BIANCALUNA)
(causa T‑627/15)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BIANCALUNA – Marchio nazionale figurativo anteriore bianca – Economia processuale – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Identità dei prodotti – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»
1. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Annullamento o riforma per motivi emersi successivamente alla pronuncia della decisione – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 65, § 2, e 76)
(v. punto 24)
2. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi successiva alla decisione della commissione di ricorso – Conseguenze
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 188; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 43, § 1)
(v. punti 25‑28)
3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio denominativo BIANCALUNA e marchio figurativo bianca
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 36, 37, 41, 45, 52, 55, 65, 75)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 agosto 2015 (procedimento R 2952/2014‑5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bianca-Moden e la Frame. |
Dispositivo
2) | | La Frame Srl è condannata alle spese. |