Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 dicembre 2018 – Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland / Commissione
(causa T‑630/15)
«Aiuti di Stato – Finanziamento pubblico del collegamento fisso ferroviario‑stradale del Fehmarn Belt – Aiuti individuali – Decisione di non sollevare obiezioni – Decisione che accerta l’assenza di aiuti di Stato e che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Nozione di aiuti di Stato – Lesione della concorrenza e pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Requisiti di compatibilità – Aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo – Necessità dell’aiuto – Effetto di incentivazione – Proporzionalità dell’aiuto – Gravi difficoltà che giustificano l’avvio del procedimento d’indagine formale – Obbligo di motivazione – Comunicazione relativa agli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo»
1. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivi che costituiscono una nuova domanda – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 84, § 1)
(v. punti 45‑52)
2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato
(Art. 296 TFUE)
(v. punti 60, 61)
3. Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione
(Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punto 84)
4. Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento contraddittorio in caso di gravi difficoltà – Nozione di gravi difficoltà – Natura obiettiva – Sindacato giurisdizionale – Portata
(Art. 108, §§ 2 e 3, TFUE)
(v. punti 138‑140)
5. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Potere discrezionale della Commissione – Valutazione economica complessa – Sindacato giurisdizionale – Limiti
[Art. 107, § 3, b), TFUE]
(v. punto 141)
6. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che contribuiscono alla realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo – Nozione – Finanziamento pubblico del collegamento fisso ferroviario-stradale del Fehmarn Belt – Inclusione
[Art. 107, § 3, b), TFUE; comunicazione della Commissione 2014/C 188/02]
(v. punti 170‑182)
7. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Potere discrezionale della Commissione – Adozione, da parte di quest’ultima, di orientamenti contenenti regole applicabili alla verifica della compatibilità degli aiuti con il mercato interno – Conseguenze – Autolimitazione del suo potere discrezionale
[Art. 107, § 3, b), TFUE; comunicazione della Commissione 2008/C 155/02]
(v. punti 261‑263)
Oggetto
| Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione C(2015) 5023 final, del 23 luglio 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39078 (2014/N) (Danimarca), riguardante il finanziamento del progetto di collegamento fisso del Fehmarn Belt (GU 2015, C 325, pag. 5). |
Dispositivo
1) | | La decisione della Commissione C(2015) 5023 final, del 23 luglio 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39078 (2014/N) (Danimarca), riguardante il finanziamento del progetto di collegamento fisso del Fehmarn Belt (GU 2015, C 325, pag. 5), è annullata nella parte in cui la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure concesse dal Regno di Danimarca alla Femern A/S per la pianificazione, la costruzione e la gestione del collegamento fisso del Fehmarn Belt. |
2) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) | | La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Scandlines Danmark ApS e dalla Scandlines Deutschland GmbH. |
4) | | Il Regno di Danimarca, la Föreningen Svensk Sjöfart e la Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV sopporteranno le proprie spese. |