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Ricorso proposto il 19 gennaio 2011 - Westfälisch - Lippischer Sparkassen - und Giroverband / Commissione

(Causa T-22/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Westfälisch-Lippischer Sparkassen - und Giroverband (Münster, Germania) (rappresentanti: avv.ti I. Liebach e A. Rosenfeld)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di

annullare parzialmente la decisione della Commissione 21 dicembre 2010, C (2010) 9525 def., aiuto di Stato, MC 8/2009 e C 43/2009 - Germania - WestLB, nella parte in cui ha respinto l'istanza, proposta dalla Germania il 28 ottobre 2010, di prorogare, oltre il 15 febbraio 2011, il termine per la cessione e la cessazione della nuova attività della Westdeutschen Immobilienbank AG;

in subordine, annullare parzialmente la decisione della Commissione 21 dicembre 2010, C (2010) 9525 def., aiuto di Stato, MC 8/2009 e C 43/2009 - Germania - WestLB, nella parte in cui, con essa, la Commissione ha implicitamente deciso che la Germania ha proposto un'unica domanda di proroga, sino al 15 febbraio 2011, del termine per la cessione e la cessazione della nuova attività della Westdeutschen Immobilienbank AG e che, quindi, non occorre decidere in merito ad una proroga del termine oltre tale data;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.     Primo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione in conformità all'art. 296, n. 2, TFUE

- Sotto tale profilo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha spiegato le ragioni della riunione, in un'unica istanza, di due istanze di proroga del termine presentate dalla Germania.

- La Commissione non avrebbe chiarito, inoltre, perché non dovrebbero sussistere i presupposti per una proroga del termine ai sensi dell'art. 2, n. 2, della decisione della Commissione 12 maggio 2009, C (2009) 3900 def. corr., sull'aiuto di Stato, al quale la Germania intende dare esecuzione per la ristrutturazione della WestLB AG (C 43/2008 [N 390/2008]) (in prosieguo: la "decisione 12 maggio 2009").

2.    Secondo motivo: sviamento di potere nonché errore di valutazione

- A tale riguardo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha basato la propria decisione discrezionale, relativa alla concessione di una proroga del termine, su un accertamento dei fatti errato. Secondo l'opinione della ricorrente, è stata erroneamente posta a fondamento della decisione impugnata solo una richiesta di proroga del termine sino al 15 febbraio 2011 o, meglio, è stato implicitamente dichiarato che non occorre più decidere in merito ad un'ulteriore istanza di proroga del termine più lunga.

- La ricorrente contesta, inoltre, il fatto che la Commissione non abbia fatto uso della facoltà di proroga del termine espressamente prevista all'art. 2, n. 2, della decisione 12 maggio 2009, sebbene ne sussistano i presupposti. La Commissione ha invece fatto riferimento ad un diritto di proroga sui generis non scritto, privo di qualsiasi base normativa e i cui presupposti, in particolare, sarebbero totalmente oscuri.

3.    Terzo motivo: violazione del principio di proporzionalità

- A tale riguardo, la ricorrente sostiene, tra l'altro, che la decisione della Commissione sulla liquidazione della nuova attività della Westdeutschen Immobilienbank AG successivamente al 15 febbraio 2011 sarebbe sproporzionata rispetto agli svantaggi che ne derivano.

4    Quarto motivo: violazione del principio di parità di trattamento

- A tale proposito, la ricorrente sostiene che in altri casi di crisi finanziaria, nei quali agli istituti finanziari sono stati concessi aiuti sensibilmente superiori, la Commissione avrebbe concesso termini nettamente più lunghi per la cessione delle partecipazioni nonché delle società di finanziamento immobiliare.

5    Quinto motivo: violazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio di buon andamento dell'amministrazione

- Nel contesto del quinto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione non è legittimata ad interpretare e a decidere in merito alle istanze proposte da uno Stato membro, in senso contrario al loro esplicito tenore letterale nonché al loro significato e al loro scopo.

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