Language of document : ECLI:EU:C:2016:408

Causa C‑47/15

Sélina Affum

contro

Préfet du Pas-de-Calais

e

Procureur général de la cour d’appel de Douai

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Fermo di polizia – Normativa nazionale che prevede, in caso di ingresso irregolare, la pena della reclusione – Situazione di “transito” – Intesa di riammissione multilaterale»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 7 giugno 2016

1.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115 – Ambito di applicazione ratione personae – Cittadino di un paese terzo in situazione di transito in uno Stato membro – Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, artt. 2, § 1, e 3, punto 2)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Normativa nazionale che punisce l’ingresso irregolare con la pena della reclusione – Inammissibilità – Cittadino di un paese terzo che può essere ripreso da un altro Stato membro in applicazione di un accordo – Irrilevanza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115)

3.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri – Obbligo degli Stati membri di imporre sanzioni in caso di attraversamento non autorizzato al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti – Portata

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 562/2006, art. 4, § 3, come modificato dal regolamento n. 610/2013)

1.        L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere interpretati nel senso che un cittadino di un paese terzo soggiorna in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro ricadendo, pertanto, nell’ambito di applicazione di tale direttiva, quando, senza soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza, transita in tale Stato membro in quanto passeggero di un autobus, proveniente da un altro Stato membro appartenente allo spazio Schengen, e diretto in un terzo Stato membro al di fuori di detto spazio.

Infatti, dalla definizione di soggiorno irregolare, di cui all’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115, risulta che qualunque cittadino di un paese terzo che sia presente sul territorio di uno Stato membro senza ivi soddisfare le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza soggiorna, per effetto di detta sola circostanza, in modo irregolare senza che tale presenza sia subordinata alla condizione di una durata minima o dell’intenzione di restare in tale territorio. Inoltre, il carattere soltanto temporaneo o transitorio di una tale presenza non figura neppure tra i motivi, elencati all’articolo 2, paragrafo 2, della suddetta direttiva, per i quali gli Stati membri possono decidere di sottrarre all’ambito di applicazione di tale direttiva un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare.

(v. punti 48, 50, dispositivo 1)

2.        La direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev’essere interpretata nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che consenta, in conseguenza del mero irregolare ingresso attraverso una frontiera interna, il quale determina il soggiorno irregolare, la reclusione di un cittadino di un paese terzo, nei confronti del quale non sia stata ancora conclusa la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva stessa.

Infatti, poiché un tale cittadino di un paese terzo ricade, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, e fatto salvo il paragrafo 2 del medesimo articolo 2, nella sfera di applicazione della direttiva stessa, egli dev’essere assoggettato alle norme e alle procedure comuni previste da quest’ultima al fine del suo allontanamento e ciò fintantoché il soggiorno non sia stato, eventualmente, regolarizzato. Orbene, alla luce di dette norme e procedure, un cittadino di un paese terzo che versi in una situazione di tal genere dev’essere oggetto di una procedura di rimpatrio, la successione delle cui fasi corrisponde ad una gradazione delle misure da adottare ai fini dell’esecuzione della decisione di rimpatrio, e che consente, per quanto riguarda l’eventuale privazione della libertà, tutt’al più il trattenimento in un apposito centro, il quale è tuttavia disciplinato in modo rigoroso, in applicazione degli articoli 15 e 16 di tale direttiva, allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi.

Inoltre, risulta dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115, il quale consente in particolare agli Stati membri di non applicare tale direttiva ai cittadini di paesi terzi fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro, che tale disposizione si riferisce esclusivamente all’attraversamento di una frontiera esterna di uno Stato membro, quale definita dall’articolo 2, punto 2, del codice frontiere Schengen, e non riguarda dunque l’attraversamento di una frontiera comune a Stati membri facenti parte dello spazio Schengen. Tale disposizione non può dunque consentire agli Stati membri di sottrarre cittadini di paesi terzi che versino in situazione di irregolare soggiorno all’ambito di applicazione di detta direttiva a motivo del loro irregolare ingresso attraverso una frontiera interna. Inoltre, poiché la citata disposizione riguarda unicamente l’ipotesi in cui detti cittadini siano entrati nel territorio dello Stato membro in questione e non quella in cui abbiano tentato di lasciare tale territorio e lo spazio Schengen, essa non consente neppure di escludere tali cittadini dall’ambito di applicazione della suddetta direttiva a causa del fatto che sono stati scoperti e fermati in quest’ultima occasione.

Tale interpretazione della direttiva 2008/115 vale anche nel caso in cui il cittadino in questione possa essere ripreso da un altro Stato membro, in applicazione di un accordo o di un’intesa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva medesima. Infatti, tale articolo non può essere interpretato nel senso che stabilisce una deroga all’ambito di applicazione di tale direttiva, in aggiunta a quelle previste dall’articolo 2, paragrafo 2, della stessa. Alla luce della lettera, della sistematica e della finalità della direttiva 2008/115, la situazione di un tale cittadino resta disciplinata da tale direttiva e lo Stato membro che decide di consegnare quest’ultimo a un altro Stato membro in applicazione di detta disposizione agisce nell’ambito delle norme e delle procedure comuni previste dalla direttiva medesima.

(v. punti 61, 62, 68, 69, 71, 77, 78, 82, 83, 86, 93, dispositivo 2)

3.        A termini dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 562/2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), gli Stati membri impongono sanzioni, a norma della legislazione nazionale, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti.

Da un lato, tale disposizione non impone agli Stati membri di istituire pene detentive per le fattispecie ivi previste, lasciando loro la scelta riguardo alle sanzioni che intendono adottare, purché tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Pertanto, anche nelle fattispecie per le quali l’articolo 4, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen prevede un obbligo di sanzioni, gli Stati membri possono ottemperare a tale obbligo pur rispettando al contempo gli obblighi derivanti dalla direttiva 2008/115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il fatto che tale articolo 4, paragrafo 3, non intenda affatto derogare alle norme e alle procedure comuni stabilite da tale direttiva risulta peraltro esplicitamente confermato all’articolo 12, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, come modificato dal regolamento n. 610/2013.

Dall’altro lato, nessun’altra disposizione del codice frontiere Schengen prevede una sanzione per i casi non previsti dal suddetto articolo 4, paragrafo 3, ossia i casi di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne ai valichi di frontiera negli orari di apertura stabiliti e quelli di attraversamento non autorizzato delle frontiere interne.

(v. punti 89‑91)