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Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2024 – Fridman/Consiglio

(Causa T-304/22)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “sostegno ad azioni o politiche” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Nozione di “sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi” e di “vantaggio” tratto da tali dirigenti – Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2014/145 – Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 269/2014 – Errore di valutazione»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mikhail Fridman (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: T. Marembert e A. Bass, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Van Overmeire, V. Piessevaux e J. Rurarz, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: J. Davidoviča e K. Pommere, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, da un lato, della decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 59, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 58, pag. 1), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149), e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

Dispositivo

La decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; il regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, sono annullati, nella parte in cui il nome del sig. Mikhail Fridman è stato inserito o mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Fridman.

La Repubblica di Lettonia si fa carico delle proprie spese.

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1 GU C 257 del 4.7.2022.