Language of document : ECLI:EU:T:2015:951





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 dicembre 2015 –
Belgio / Commissione

(causa T‑563/13)

«FEAGA – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dal Belgio – Ortofrutticoli – Obbligo di motivazione – Condizioni per il riconoscimento di un’organizzazione di produttori – Esternalizzazione da parte di un’organizzazione di produttori di attività essenziali – Importo da escludere – Proporzionalità»

1.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 1234/2007; regolamento della Commissione n. 1580/2007) (v. punti 36‑40)

2.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – Riconoscimento di tali organizzazioni da parte delle autorità nazionali in caso di esternalizzazione delle attività essenziali – Presupposti – Accordo contrattuale che consente all’organizzazione di produttori di mantenere la responsabilità dell’esercizio delle attività esternalizzate nonché del controllo di gestione globale (Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 125 quinquies; regolamento della Commissione n. 1580/2007, art. 29, comma 1) (v. punti 53‑59, 70, 72, 73)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio all’insieme degli allegati – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 83)

4.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – Fissazione di regole di commercializzazione – Possibilità per i produttori di aderire ad un’organizzazione con il solo scopo di fissare i prezzi di prodotti che non rientrano nella responsabilità della medesima – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 122) (v. punto 101)

5.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – Finanziamento da parte del FEAGA – Riconoscimento di tali organizzazioni da parte delle autorità nazionali – Presupposti – Strutture e personale – / Obbligo per il direttore di un’organizzazione di conoscere la produzione dei membri della stessa (Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, art. 125 ter; regolamento della Commissione n. 1580/2007, art. 25) (v. punti 116, 119, 120, 122)

6.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto definitivo di imputare al Fondo talune spese – Necessità di un previo procedimento contraddittorio (v. punto 138)

7.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Individuazione da parte della Commissione delle disposizioni alla base della decisione – Violazione del principio della certezza del diritto – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1234/2007, artt. 122 e 125 ter, § 1; regolamento della Commissione n. 1580/2007, artt. 25 e 28, § 1) (v. punto 146)

8.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA – Rifiuto di imputare al Fondo le spese irregolari – Riconoscimento illegittimo di un’organizzazione di produttori da parte di uno Stato membro – Applicazione di una rettifica forfettaria – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamenti del Consiglio n. 1290/2005, art. 31, § 2, e n. 1234/2007, art. 122) (v. punti 151, 152, 154)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/433/UE della Commissione, del 13 agosto 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 219, pag. 49), nella parte in cui riguarda le spese sostenute dal Regno del Belgio o, in ogni caso, la limitazione dell’importo che deve essere escluso dal finanziamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.