Sentenza del Tribunale 2 febbraio 2012 - Almunia Textil / UAMI - FIBA-Europa (EuroBasket)
(Causa T-596/10)
["Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo EuroBasket - Marchio comunitario figurativo Basket - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009"]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Almunia Textil, SA (La Almunia de Doña Godina, Spagna) (rappresentante: J.E. Astiz Suárez, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Manea, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: FIBA-Europe eV (Monaco, Germania) (rappresentante: T. Hogh Holub, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 6 ottobre 2010 (procedimento R 280/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra l'Almunia Textil, SA e la FIBA-Europe eV.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
L'Almunia Textil, SA, sopporterà, oltre alle proprie, spese, anche le spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla FIBA-Europe eV, ivi comprese, per quanto concerne quest'ultima, le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
____________1 - GU C 80 del 12.3.2011.