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Impugnazione proposta il 23 aprile 2023 dalla Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e dalla Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 1° marzo 2023, causa T-301/20, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics e Jushi Egypt for Fiberglass Industry / Commissione

(Causa C-261/23P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE (rappresentanti: B. Servais e V. Crochet, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Tech-Fab Europe eV

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata,

accogliere la prima, la terza e la quinta parte del primo motivo dedotto in primo grado, e

condannare la convenuta e gli eventuali intervenienti alle spese, comprese quelle sostenute in primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti avverso il regolamento di esecuzione (UE) 2020/4921 della Commissione del 1° aprile 2020 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto.

A sostegno della presente impugnazione, le ricorrenti deducono tre motivi, ossia:

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che poiché il prezzo dei filati accoppiati in parallelo senza torsione in fibra di vetro («glass fibre rovings») indicato nei documenti contabili della Hengshi non era stato fissato in condizioni di piena concorrenza, occorreva procedere al suo adeguamento ai sensi della seconda condizione dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento antidumping di base1 .

Secondo motivo, vertente sull’erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento antidumping di base da parte del Tribunale quando ha statuito che la Commissione era legittimata a procedere ad un adeguamento del costo dei «glass fibre rovings» di Hengshi sulla base di «qualsiasi altro riferimento ragionevole» e su una erronea applicazione della normativa quando ha deciso che la Commissione non ha violato il suo obbligo di motivazione e ha erroneamente accolto motivi presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nello statuire che la Commissione non ha istituito un dazio antidumping che eccedeva il margine di dumping e, pertanto, non ha violato l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.

Per quanto riguarda il primo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha concluso che, poiché il prezzo dei «glass fibre rovings» indicato nei documenti contabili di Hengshi non era stato fissato in condizioni di piena concorrenza, non si poteva concludere che detta impresa avesse tenuto ragionevolmente conto dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame e che, di conseguenza, tale prezzo doveva essere adeguato ai sensi della seconda condizione dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento antidumping di base. In particolare, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha tratto la giusta conclusione dal fatto che la seconda condizione dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento antidumping di base deve essere interpretata in modo restrittivo. Inoltre, il Tribunale non ha tratto la giusta conclusione dal fatto che la seconda condizione dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento antidumping di base deve essere interpretata alla luce dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping dell’OMC, come interpretato dall’organo di conciliazione dell’OMC.

Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti presentano due argomenti. In primo luogo, esse sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la Commissione fosse legittimata a procedere ad un adeguamento del costo dei «glass fibre rovings» della Hengshi sulla base di «qualsiasi altro riferimento ragionevole» in conformità all’eccezione prevista dall’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento antidumping di base, poiché tale eccezione deve essere interpretata restrittivamente. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente applicato la normativa quando ha deciso che la Commissione non ha violato l’obbligo di motivare il suddetto adeguamento, in quanto il Tribunale ha interpretato erroneamente la frase pertinente del regolamento impugnato che spiegava asseritamente il motivo per cui doveva ricorrere all’eccezione prevista all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento antidumping di base e ha ritenuto erroneamente che le ragioni relative alla «comparabilità» della Hengshi e della Jushi costituissero «solo un elemento di contesto».

Per quanto riguarda il terzo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che, per le ragioni illustrate nel primo e nel secondo motivo di impugnazione, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che le ricorrenti non avessero dimostrato che la Commissione era incorsa in un errore di diritto o un errore manifesto di valutazione nella determinazione del valore normale costruito della Hengshi. Di conseguenza, il Tribunale è incorso in un errore di diritto anche quando ha stabilito che la Commissione non ha istituito un dazio antidumping che eccedeva il margine di dumping e, pertanto, non ha violato l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.

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1 GU 2020, L 108, pag. 1

1 Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).